Legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25
- Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
- Numero Ricorso: 23
- Anno Ricorso: 2013
- Numero sentenza: 4
- Anno sentenza: 2014
- Gazzetta ufficiale: G.U. 1 Serie Speciale - Corte Costituzionale 29 Gennaio 2014, n. 5
- Abstract: Sentenza n. 4 del 2014
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Giudizio: legittimità costituzionale in via principale
Disposizioni impugnate: art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale)
Limiti violati: artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e all’art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).
Decisione della Corte: illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale).
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