Documento vigente dal 11/04/2013
Regione Umbria
Legge Regionale
20 luglio 2011
, n.
6
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
S.o. n. 1 al n. 32 del
27/07/2011
Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1.
La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le procedure per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o di struttura complessa nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 15, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
), nonché delle disposizioni della contrattazione collettiva, tenendo conto delle linee di indirizzo definite in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
[7]
Art. 2
Esclusività del rapporto di lavoro
1.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'
articolo 15-quinquies, comma 5 del d.lgs. 502/1992
.
2.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del servizio sanitario regionale, nonché la responsabilità e la gestione dei programmi di cui all'
articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'
articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419
), conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.
3.
Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi dell'
articolo 15-quater, comma 4 del d.lgs. 502/1992
, decade automaticamente dall'incarico.
Art. 3
Indennità
1.
L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e della dirigenza sanitaria è erogata unicamente al personale con rapporto di lavoro esclusivo.
CAPO II
INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 20 luglio 2011
Marini
[1]
Note sulla vigenza
[1] -
Abrogazione
da: Articolo 410 Comma 1 Lettera jjjj legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.
[6] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.
[7] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.
[8] -
Abrogazione
da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.
[9] -
Abrogazione
da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.
[10] -
Abrogazione
da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.
[11] -
Abrogazione
da: Articolo 61 Comma 2 Lettera d legge Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18.
[12] -
Abrogazione
da: Articolo 61 Comma 2 Lettera d legge Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18.
[13] -
Abrogazione
da: Articolo 61 Comma 2 Lettera d legge Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18.
[14] -
Abrogazione
da: Articolo 61 Comma 2 Lettera d legge Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18.
[15] -
Abrogazione
da: Articolo 61 Comma 2 Lettera d legge Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18.
[16] -
Abrogazione
da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.
Note della redazione
(1) -
Le abrogazioni degli articoli del presente Titolo II, producono effetti con decorrenza dal 1 gennaio 2013, salvo gli effetti abrogativi immediati derivanti dal contrasto con le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 63 della L.R. 18/2012 (vedi art. 63, comma 5 della L.R. 18/2012)