Legge regionale 20 luglio 2011, n. 6


Legge Regionale n.6 del 20 luglio 2011

Date di vigenza

11/08/2011 entrata in vigore mostra documento vigente dal 11/08/2011
16/11/2012 modifica mostra documento vigente dal 16/11/2012
11/04/2013 modifica mostra documento vigente dal 11/04/2013
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 11/04/2013

Regione Umbria
Legge Regionale 20 luglio 2011 , n. 6
Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 32 del 27/07/2011

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

[ Art. 1 ] [6]
Art. 1

(Oggetto)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le procedure per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o di struttura complessa nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 15, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), nonché delle disposizioni della contrattazione collettiva, tenendo conto delle linee di indirizzo definite in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

[7]
Art. 2

Esclusività del rapporto di lavoro

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell' articolo 15-quinquies, comma 5 del d.lgs. 502/1992 .

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del servizio sanitario regionale, nonché la responsabilità e la gestione dei programmi di cui all' articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell' articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419 ), conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

3. Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi dell' articolo 15-quater, comma 4 del d.lgs. 502/1992 , decade automaticamente dall'incarico.

Art. 3

Indennità

1. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e della dirigenza sanitaria è erogata unicamente al personale con rapporto di lavoro esclusivo.


CAPO II

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

[ Art. 4 ] [8]
[ Art. 5 ] [9]
[ Art. 6 ] [10]
TITOLO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1998, N. 3 (1)

[ Art. 7 ] [11]
[ Art. 8 ] [12]
[ Art. 9 ] [13]
[ Art. 10 ] [14]
[ Art. 11 ] [15]
TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

[ Art. 12 ] [16]
Art. 13

Abrogazioni

1. La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali) è abrogata.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 luglio 2011

Marini

[1]

Note della redazione

(1) - 

Le abrogazioni degli articoli del presente Titolo II, producono effetti con decorrenza dal 1 gennaio 2013, salvo gli effetti abrogativi immediati derivanti dal contrasto con le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 63 della L.R. 18/2012 (vedi art. 63, comma 5 della L.R. 18/2012)