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Legge regionale 3 agosto 1999, n. 24


LEGGE REGIONALE n.24 del 3 agosto 1999

Documento vigente dal 23/05/2013

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999 ,n. 24
Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 44 del 11/08/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Oggetto.

1. La presente legge disciplina il commercio in attuazione dei principi dettati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 .

[ ARTICOLO 2 ] [9]
ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 );

b) per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

c) per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

d) per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita: la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività;

e) per superficie espositiva di un esercizio commerciale: la parte dell'area a destinazione commerciale non alimentare, separata e distinta dalla superficie di vendita e accessibile al pubblico solo se accompagnato da personale autorizzato, per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; tale superficie espositiva, fino alla percentuale del trenta per cento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale interessato, non viene considerata ai fini del calcolo della superficie di vendita;

f) per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;

g) per forme integrate di commercio:

1) centro commerciale naturale: le aggregazioni di operatori del commercio, dell'artigianato, del turismo e di servizi ubicati in ambiti territoriali omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni;

2) attività di prossimità: l'esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località;

h) per superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita configurata come centro o polo commerciale: l'area risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione di quelle destinate a pubblici esercizi, attività artigianali e altre attività di servizi.

[17]
ARTICOLO 3

Classificazione dei comuni.

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali di cui all' art. 4, comma 1 , lettere   [ ... ] [18]  e) ed f) del decreto, nonché di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge che faccia riferimento a categorie dimensionali-economiche dei comuni, gli stessi sono suddivisi nelle seguenti classi:

- Classe I - Comprendente i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

- Classe II - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti;

- Classe III - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;

- Classe IV - Comprendente i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

2. Ai comuni delle Classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti per le medie e grandi strutture di vendita, all' art. 4, comma 1 , lettere d), e) ed f) del decreto; ai comuni delle Classi III e IV si applicano i limiti inferiori.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del decreto, al fine di promuovere la rivitalizzazione dei centri storici anche mediante l'inserimento di attività di servizio alla popolazione residente e che fungano da elemento di richiamo e di propulsione per altre attività commerciali, anche dei comuni appartenenti alle classi III e IV, trovano applicazione i limiti dimensionali superiori delle tipologie di esercizio, tra quelli previsti dall' art. 4, comma 1 , lettere d), e) ed f) del decreto.

4. Ai fini del presente articolo la popolazione da considerare è quella registrata dal servizio anagrafico del Comune al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4

Classificazione delle strutture di vendita.

[ 1. ] [19]

1. Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni delle classi I e II;

b) M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1000 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 1500 mq. nei comuni delle classi I e II;

c) M3 ' medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1001 e 1500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq. nei comuni delle classi I e II;

d) G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq. nei comuni delle classi I e II;

e) G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq. nei comuni delle classi I e II fino ad un massimo di 15.000 mq. nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di 20.000 mq. per quelle di tipologia G2 categoria E.

[20]

[ 2. ] [21]

[ 2. ] [22]

2. Le grandi strutture di vendita della tipologia G2 categoria A possono essere realizzate esclusivamente nella forma del centro commerciale nella quale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita. Tale percentuale di superficie in capo a esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 18 . [23]

3. In relazione ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, le medie e le grandi strutture di vendita si suddividono nelle seguenti categorie:
 
A - Esercizi del solo settore alimentare ed esercizi dei settori alimentare e non alimentare;
 
E - Esercizi del solo settore non alimentare.

4. All'interno degli esercizi non sono modificabili le superfici attribuite ai singoli settori senza autorizzazione.

5. L'identificazione di medie e grandi strutture di vendita avviene indicando la relativa tipologia dimensionale seguita dalla categoria merceologica.

5-bis. Le vendite, al di fuori dei locali di produzione o di locali a questi immediatamente adiacenti, dei beni di produzione da parte di produttori devono rispettare le disposizioni previste dalla presente legge in materia di autorizzazioni commerciali, vendite straordinarie, orari ed aperture. [24]

[ Art. 4-bis ] [25]
Art. 4-bis

(Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita M1)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio.

2. II Comune disciplina l'integrazione del procedimento di SCIA di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.

3. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico ' sanitaria, edilizia, urbanistica e di pubblica sicurezza, e di destinazioni d'uso dei locali. Qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, salvo comprovati motivi di necessità, da dichiarare da parte dell'interessato, la SCIA cessa di produrre effetti giuridici.

4. Alla SCIA deve essere allegata la planimetria dei locali e delle aree in cui si esercita l'attività di vendita, ivi comprese le superfici diverse da quelle di vendita.

5. Negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione assistito e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio su un'area non superiore a 50 mq.

6. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1, nel caso in cui:

a) non sussistono i requisiti morali oppure, ove richiesti, i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

b) venga accertata da parte della autorità competente la violazione delle disposizioni e delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dettate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari;

c) il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salva motivata proroga per comprovata necessità;

d) non sono osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;

e) vengono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.

7. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, lettera e) , si verifica nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

8. La Giunta regionale definisce con proprio atto, nel rispetto della normativa statale, la modulistica da utilizzare per la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 , nonché la documentazione da allegare alla stessa SCIA, salvo quanto disposto dal comma 4 .

[26]
Art. 4-ter

(Negozi storici)

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.

2. Le attività commerciali di cui al comma 1 vengono definite, agli effetti della presente legge, "Negozio storico".

3. Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per essere riconosciuti quali negozi storici ai fini della presente legge, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzi il radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

4. La Giunta regionale, con proprio regolamento (4) , specifica i requisiti e definisce le modalità e le procedure del riconoscimento di cui al comma 3 .

[27]
TITOLO II

Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa

Sezione I

Programmazione rete distributiva

[ ARTICOLO 5 ] [28]
ARTICOLO 5

Programmazione commerciale

1. La programmazione commerciale ed urbanistica, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;

c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato;

g) favorire il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento commerciale in zone industriali, artigianali e commerciali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale contenuti nella presente legge e nelle disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);

h) favorire l'innovazione anche attraverso l'associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici umbri;

i) realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore, attraverso l'Osservatorio regionale del commercio di cui all' articolo 32 .

[32]
Art. 5 bis

Programmazione regionale

[ 1. ] [34]

1. La Giunta regionale con proprio regolamento (5) definisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all' articolo 5 , nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 . [35]

1-bis. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall' articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal documento annuale di programmazione, adotta il Piano triennale di indirizzo strategico del commercio, di seguito Piano triennale, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. [36]

1-ter. Il Piano triennale contiene:

a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del commercio in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;

b) la definizione degli obiettivi di promozione e sostegno delle attività commerciali;

c) la definizione di forme di sostegno e tutela dei centri commerciali naturali e dei negozi storici;

d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 ;

e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali;

f) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano triennale.

[37]

1 quater. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato dalla Giunta regionale. Le modifiche e gli aggiornamenti del Piano triennale seguono il procedimento di cui al comma 1bis . [38]

1 quinquies. La Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno approva il Piano di attuazione del Piano triennale e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del medesimo Piano triennale. [39]

2. La Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1 e con il regolamento regionale di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) definisce, inoltre, i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale prevedendo in particolare:

a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;

b) le condizioni e i criteri cui i comuni devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;

d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni.

3. La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali, da parte dei comuni, anche con riferimento alle aree del territorio regionale di cui all' articolo 6 .

4. La Regione può compartecipare alle iniziative delle istituzioni pubbliche e delle categorie economiche nell'ambito degli obiettivi di cui alla presente legge.

[33]
Art. 5 ter

Programmazione comunale

1. I comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto   [ ... ] [41]    di quanto disposto dal regolamento e dall'atto di indirizzo di cui all' articolo 5-bis [42]  , adottano, previa la concertazione di cui all' articolo 5 quater , un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio.   [ ... ] [43]   Tale atto di programmazione tiene conto, altresì,[44]  delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.

2. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici anche in relazione a singole varianti nel rispetto delle disposizioni della l.r. 11/2005 , tenuto conto dei criteri di cui all' articolo 5 bis, comma 2 adottati dalla Giunta regionale, e, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano:

[ a) ] [45]

a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, ed in particolare:
 
1) del grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali);
 
2) dell'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
 
3) del livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già insediate;
 
4) delle caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli utenti, in considerazione delle funzioni assegnate alla strada nell'ambito della propria rete e del proprio ambito territoriale di riferimento, secondo i livelli di servizio di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e le norme regionali di settore;
 
5) dell'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio; [46]

b) le aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto   , nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di cui all' articolo 5-bis, comma 1 , [47]  degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.

3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi di cui all' articolo 4 . In particolare la strumentazione urbanistica per l'insediamento in aree non esclusivamente commerciali può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in relazione alle classificazioni di cui all' articolo 4 .

4. I comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto oppure nell'ambito del Quadro strategico di valorizzazione di cui alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 , promuovono:

a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;

b) la permanenza di esercizi storici con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi;

c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico   [ ... ] [48]   ;[49] 

c bis) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo. [50]

5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4 , possono:

a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;

b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali   [ ... ] [51]   ;[52] 

b bis) promuovere la valorizzazione dei contesti commerciali urbani intesi come aree, in particolar modo adiacenti o integrate con i centri storici, in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione, caratteristiche o potenzialità di sviluppo; [53]

b ter) realizzare attività, iniziative e funzioni coordinate tra pubblico e privato, per lo sviluppo delle funzioni commerciali e per la tutela dei consumatori; [54]

b quater) promuovere azioni a sostegno della costituzione dei centri commerciali naturali per l'attuazione della presente legge. [55]

5 bis. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo su tutte le attività disciplinate dalla presente legge e, in caso di violazione, irrogano le relative sanzioni amministrative. [56]

5 ter. I Comuni trasmettono annualmente al servizio regionale competente in materia di commercio i dati relativi alla consistenza della rete commerciale con riferimento ad ogni singola tipologia commerciale [57]

[40]
Art. 5 quater

Concertazione

1. La Regione e i comuni, ai fini della presente legge, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

[58]
ARTICOLO 6

Ripartizione del territorio regionale.

[ 1. ] [59]

1. Ai fini della presente legge e secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 3, lettera b), del decreto, il territorio della Regione Umbria è suddiviso in aree sovracomunali, configurabili come unico bacino di utenza e costituite dal territorio del Comune dove è ubicata l'attività commerciale e dal territorio dei Comuni confinanti. [60]

[ 2. ] [61]

[ 3. ] [63]

[ ARTICOLO 7 ] [64]
[ ARTICOLO 8 ] [66]
Sezione II

Attività di formazione

[ ARTICOLO 9 ] [67]
ARTICOLO 9

(Requisiti professionali per l'esercizio di attività commerciali)

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 .

2. Il requisito professionale di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 è conseguito mediante il superamento di un esame all'esito della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione.

3. La Giunta regionale, in attuazione degli accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il territorio regionale, sentite le Camere di commercio o gli enti di formazione di emanazione di associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio, stabilisce con proprio atto:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010 , garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti individuati nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.

4. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 3 , disciplina altresì le modalità di svolgimento e i contenuti dei corsi professionali.

5. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi a sostegno delle attività commerciali, al fine di garantire adeguati livelli formativi e professionali anche per le attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico non alimentare, individua con proprio atto, attraverso il ricorso alle Camere di commercio o agli enti di formazione di emanazione di Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, idonei percorsi formativi finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

[69]
Sezione III

Disciplina dell'attività di vendita

[ ARTICOLO 10 ] [70]
Art. 10

Centri commerciali.

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell' articolo 4 della presente legge. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.

2. Nell'ipotesi in cui la somma delle superfici di vendita presenti in un centro commerciale corrisponda ad una media o grande struttura, deve essere attivato il procedimento relativo alla apertura della media o grande struttura di vendita corrispondente. Gli esercizi all'interno della media o grande struttura di vendita che configura un centro commerciale, non sono trasferibili al di fuori del centro commerciale, configurandosi questo ultimo come una struttura unitaria.

[ 3. ] [72]

4. Per apertura di un centro commerciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera g), 8 e 9 del decreto e dei commi 1, 2 e 3, si intende non solo l'attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di un apposito progetto, ma anche l'attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali, in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi, e pertanto da considerarsi contestuali quando vengano superati i limiti dimensionali previsti dall' articolo 4 .

4-bis. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all' articolo 4-bis , salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità di categoria dimensionale originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 1 . [73]

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 , la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.

[ 5 bis. ] [74]

5-ter. I pubblici esercizi che, pur inseriti nel medesimo centro commerciale, sono dotati di accesso autonomo al pubblico, possono prevedere un diverso orario di apertura. [75]

[71]
Art. 10 bis

Poli commerciali

1. Per polo commerciale si intende un complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alle dimensioni di una media struttura di tipo M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un'unica entità economico commerciale. Il polo, a seconda della superficie, è considerato un'unica media struttura M3 o un'unica grande struttura di vendita.

2. L'apertura di un polo commerciale avviene sulla base di un apposito progetto o mediante l'avvio di più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi. Tali operazioni sono considerate contestuali quando vengono superati i limiti dimensionali minimi previsti per le tipologie G e M3.

3. La domanda di autorizzazione per il polo commerciale è presentata con la stessa procedura di cui all' articolo 18 , dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del polo o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel polo, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.

3-bis. L'autorizzazione di polo commerciale è rilasciata a:

a) soggetto promotore;

b) presidente dell'organismo unitario di gestione del polo;

c) a ciascun titolare delle autorizzazioni delle attività che ne fanno parte.

[77]

3-ter. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un polo commerciale sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all' articolo 4-bis , salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 3 . [78]

3-quater. Sono classificati polo commerciale gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attività commerciale prevista dal medesimo progetto. Sono classificati polo commerciale, inoltre, gli esercizi commerciali inseriti in:

a) edifici contigui i cui perimetri si tocchino;

b) edifici nei quali sono inseriti più esercizi commerciali in piani sovrastanti;

c) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare inferiore a 40 metri;

d) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici;

e) un unico edificio dotato di più ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente.

[79]

3-quinquies. Il perimetro dell'edificio e le distanze tra gli edifici sono calcolate con le modalità stabilite dal regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) ' Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione). Ai fini della classificazione di polo commerciale, sono considerati anche gli edifici separati da strade delle tipologie F-Strade locali e F-bis-Itinerari ciclopedonali di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). [80]

3-sexies. Le dotazioni territoriali minime e gli standard urbanistici degli esercizi presenti in un polo commerciale, previste dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), sono calcolati distintamente per ciascun singolo esercizio. [81]

4. I comuni non possono rilasciare singole autorizzazioni senza l'autorizzazione complessiva dell'intero polo commerciale.

[76]
ARTICOLO 11

Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita.

1. L'apertura di grandi e medie strutture di vendita di cui alla Sezione IV , può avvenire solo nel territorio di comuni, la cui classe di appartenenza, ai sensi dell' art. 3 , risulti compatibile con la categoria e tipologia dell'esercizio, secondo quanto indicato nella tabella che segue:
 
Classe del Comune I. oltre 50.000 abitanti Tipologie incompatibili Nessuna
 
Classe del Comune II. 10.000 - 50.000 Tipologie incompatibili G2/A
 
Classe del Comune III. 3.000 - 10.000 Tipologie incompatibili G2 e G1/A
 
Classe del Comune IV. meno di 3.0000 Tipologie incompatibili G2, G1, M2/A

2. I vincoli di cui al comma 1 , non trovano applicazione per i comuni compresi nelle zone ad alta densità commerciale di cui all' art. 6, comma 2 , né qualora la media o grande struttura di vendita si collochi a non oltre 2 km. in linea d'aria da una delle seguenti vie di comunicazione di interesse regionale:
 
- Autostrada Al e relativi raccordi autostradali Perugia-Bettolle e Terni-Orte;
 
- S.S. E45; - S.S. 75;
 
- S.S. n. 3 Flaminia.

2 bis. Ai Comuni di cui al comma 2 , si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 5 bis, 5 ter e in particolare dell' articolo 6 della presente legge, al fine di prevenire consumo del territorio, alterazione del contesto ambientale e modifiche alle gerarchie territoriali. [82]

ARTICOLO 11 bis

(Criteri e modalità per l'individuazione di aree per nuovi insediamenti)

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all' articolo 11 , i Comuni, nelle more dell'approvazione dell'atto di programmazione di cui all' articolo 5-ter , applicano le disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 5-bis .

[83]
Sezione IV

Programmazione regionale delle grandi strutture di vendita

[ ARTICOLO 12 ] [84]
[ ARTICOLO 12 ] [85]
ARTICOLO 12 bis

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1.   Fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di vicinato  e delle medie strutture di vendita inferiori M1[88]  di cui al comma 1, dell'articolo 4-bis , [87]  l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all' articolo 4 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta.

2. Per le medie strutture superiori di tipologia M3 l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all' articolo 4 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, su conforme determinazione della Conferenza di servizi di cui all' articolo 18 .

3. Il Comune sulla base di quanto previsto all' articolo 5 definisce, anche in riferimento a zone del proprio territorio, le condizioni ed i criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 , previa concertazione. L'individuazione dei criteri è preceduta da una analisi preliminare delle caratteristiche dell'apparato distribuivo al dettaglio e da una valutazione che tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all' articolo 5 bis, comma 1 .

[86]
[ ARTICOLO 13 ] [89]
[ ARTICOLO 13 ] [95]
[ ARTICOLO 14 ] [96]
[ ARTICOLO 14 ] [106]
[ ARTICOLO 15 ] [107]
[ ARTICOLO 15 ] [108]
[ ARTICOLO 16 ] [109]
[ ARTICOLO 17 ] [110]
[ ARTICOLO 18 ] [115]
ARTICOLO 18

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall'interessato al Comune territorialmente competente mediante lo Sportello unico per le attività produttive. Alla domanda è allegato il progetto urbanistico preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d'uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione.

2. Il Comune, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare, se necessario e per quanto di sua competenza, la documentazione allegata e, nel contempo, invita l'interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. La domanda, completa degli allegati, è inviata entro   [ ... ] [123]   quindici[124]  giorni dalla regolarizzazione alla Regione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia provveduto a quanto richiesto la domanda è archiviata.

4. La domanda è esaminata da una Conferenza di servizi indetta dal Comune competente a cui partecipano un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune  , e, a titolo consultivo, il rappresentante dell'impresa interessata[125]  .

5. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla Regione della documentazione di cui al comma 2 , il Comune, previa intesa con la Provincia e con la Regione,   [ ... ] [126]  indice, presso la propria sede, la Conferenza di servizi, che deve concludersi non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di indizione.

6. Della data di indizione della Conferenza è data notizia, mediante comunicazione dell'ordine del giorno a tutti i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza.

7. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, sono invitati a partecipare a titolo consultivo, ai sensi dell' articolo 5 quater , rappresentanti dei comuni facenti parti del bacino di utenza, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

[ 8. ] [127]

8. La Conferenza di servizi tiene conto delle disposizioni dettate dagli atti di cui agli articoli 5-bis e 5-ter. [128]

9. La Conferenza di servizi prende atto degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e valuta l'impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di vista commerciale, i programmi di sviluppo dell'iniziativa e gli effetti della medesima sul bacino di utenza anche in base ad un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, redatto dal proponente, i cui contenuti costituiscono elemento qualificante della valutazione.

[ 10. ] [129]

11. La Conferenza di servizi adotta la determinazione conclusiva sulla base della valutazione di cui ai commi 8 e 9.

12. Il Comune procedente, nel caso di determinazione positiva della Conferenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora,   [ ... ] [130]   decorsi trenta giorni dalla adozione[131]  della determinazione positiva, il Comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione.

[ 13. ] [132]

13. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere del rappresentante della Regione. [133]

14. Alle grandi strutture di vendita e alle medie superiori di tipologia M3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relative alla verifica di assoggettabilità.

15. In caso di progetti che richiedono la valutazione di impatto ambientale, i relativi accertamenti e valutazioni tecniche sono acquisite dalla Conferenza di cui al comma 4 .

15-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 decade nel caso di mancato avvio dell'attività entro due anni dalla scadenza del permesso di costruire o del relativo piano attuativo approvato, se presente. [134]

15-ter. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali di una media struttura superiore M3 o di una grande struttura sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all' articolo 4-bis , salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al presente articolo. [135]

[122]
ARTICOLO 18 bis

Procedimento di variante ai sensi dell' art. 5 del d.p.r. 447/1998

1. Per l'istruttoria della domanda di cui all' articolo 18 non è necessaria la preliminare conformità urbanistica in presenza di procedimento di variante avviato mediante lo Sportello unico per le attività produttive   [ ... ] [137]  qualora sull'avvio del procedimento si sia espresso favorevolmente, previa concertazione, il Consiglio comunale del Comune competente.

2. L'esito positivo della Conferenza di cui all' articolo 18 relativo al rilascio dell'autorizzazione è pregiudiziale per l'adozione della relativa variante.

3. La Conferenza di cui all' articolo 18 , in caso di variante urbanistica, è svolta ai sensi di quanto previsto dall' articolo 18, comma 5 della l.r. 11/2005 e in applicazione dell' articolo 5, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).

[136]
Sezione V

Compiti dei comuni

[ ARTICOLO 19 ] [138]
[ ARTICOLO 20 ] [141]
[ ARTICOLO 21 ] [150]
[ ARTICOLO 22 ] [153]
[ ARTICOLO 23 ] [155]
[ ARTICOLO 24 ] [156]
ARTICOLO 24

Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori

1. I comuni possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto.

2. Il progetto di cui al comma 1 prevede gli interventi più idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio distributivo ed almeno la permanenza di quello di prima necessità nelle aree di minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di indirizzo commerciale di cui il Comune è dotato; può inoltre prevedere la creazione di centri polifunzionali di servizi, tenuto conto dei punti di maggiore richiamo o transito autoveicolare.

3. Per centri polifunzionali di servizi si intendono un esercizio commerciale, o più esercizi in unica struttura o complesso, cui si associano altri servizi alla popolazione.

4. Per i centri polifunzionali di servizi i comuni possono stabilire specifici criteri qualitativi, curando la facilitazione all'abbinamento dei servizi e delle funzioni.

5. Nei centri polifunzionali di servizi possono essere disposti esoneri dai tributi locali.

6. Qualora nel Comune già esistano spontanei addensamenti di servizi o attività, che, tenuto conto dell'afflusso di persone e della collocazione, già parzialmente assolvano alle funzioni di servizio di cui al presente articolo, i centri polifunzionali di servizi sono preferibilmente creati mediante il loro potenziamento.

7. In deroga al disposto del comma 1 , i comuni appartenenti alla classe IV possono istituire centri polifunzionali di servizi anche nel capoluogo comunale.

[ 8. ] [164]

[163]
TITOLO III

Orari di vendita

[ ARTICOLO 25 ] [165]
[ ARTICOLO 26 ] [171]
[ ARTICOLO 26 ] [172]
[ ARTICOLO 26 ] [173]
[ ARTICOLO 26 ] [174]
[ ARTICOLO 26 bis ] [175]
[ ARTICOLO 26 ter ] [176]
[ ARTICOLO 27 ] [177]
[ ARTICOLO 27 ] [182]
[ ARTICOLO 28 ] [190]
[ ARTICOLO 28 ] [191]
TITOLO IV

Offerta di vendita

ARTICOLO 29

Vendite di liquidazione.

1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione, così come definita dall'art. 15, comma 2, del decreto, deve darne comunicazione al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:

a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, dichiarazione di cessazione all'attività;

b) in caso di liquidazione per la cessione d'azienda, copia dell'atto pubblico o scrittura privata registrata;

c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;

[ d) ] [192]

d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali, alternativamente:
 
1) dichiarazione di esecuzione lavori per un importo superiore ad euro 10.000,00, da comprovare successivamente con copia della fattura;
 
2) nell'ipotesi di lavori pari o inferiori a euro 10.000,00, dichiarazione di esecuzione dei lavori, da comprovare successivamente, per un importo pari ad almeno euro 100,00 a metro quadrato calcolato sulla superficie di vendita dell'esercizio;
 
3) dichiarazione di sospensione dell'attività per almeno venti giorni. [193]

e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa  suddivise per classi omogenee con indicazione della relativa quantità.[194]  .

2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in tutto l'anno per una durata massima di sei settimane; nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 , la durata massima è di 13 settimane.  Le vendite di liquidazione per rinnovo locali devono concludersi almeno trenta giorni prima della data di inizio dei saldi[195] 

3. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali ulteriori merci oggetto di liquidazione.

ARTICOLO 30

Vendite di fine stagione o saldi.

1. Ai fini dell'art. 15, comma 3, del decreto, per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, si intendono:

a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;

b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;

c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;

d) gli articoli sportivi;

[ e) ] [196]

f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi e pasquali, al termine del periodo natalizio e pasquale.

2. I comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1 , sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le Associazioni di categoria degli operatori commerciali.

3. La vendita di fine stagione, quale che sia l'estensione merceologica dell'autorizzazione, concerne esclusivamente i prodotti di cui al comma 1 ed eventualmente quelli di cui al comma 2 . A tal fine gli esercenti provvedono, durante il periodo di saldo, a separare nettamente i prodotti oggetto della vendita straordinaria da quelli che sono venduti al prezzo ordinario.

[ 4. ] [197]

[ 5. ] [198]

5. Le vendite disciplinate dal presente articolo devono essere presentate al pubblico con le sole diciture "vendite di fine stagione" o "saldi". [199]

6. Il periodo di effettuazione dei saldi viene disciplinato con il regolamento di cui all' art. 49 .

[ ARTICOLO 31 ] [200]
ARTICOLO 31

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

2. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale, con esclusione del settore alimentare.

3. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore.

4. È vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente ai prodotti di cui all' articolo 30, comma 1   salvo diversa e motivata disposizione adottata, previa concertazione ai sensi dell' articolo 5-quater , dalla Giunta regionale in caso di calamità naturale o altro evento eccezionale [207]  .

5. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.

[206]
TITOLO V

Osservatorio regionale del commercio

ARTICOLO 32

Finalità.

1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto è istituito l'Osservatorio regionale del commercio con sede presso l'assessorato regionale al commercio.

2. L'Osservatorio regionale, ha la finalità di:

a) realizzare un Sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei comuni e del sistema camerale;

b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del decreto;

c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;

d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;

e) fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni.

2-bis. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale. [208]

[ ARTICOLO 33 ] [209]
TITOLO VI

Assistenza tecnica, promozione e sviluppo dell'apparato distributivo

ARTICOLO 34

Centri di assistenza tecnica.

1. Per l'attuazione dell'art. 23 del decreto il Regolamento di cui all' art. 49 definisce e individua:

a) le modalità di autorizzazione regionale ai sensi e per gli effetti dell'art 23, comma 1 del decreto;

b) le attività dei centri ammessi a finanziamento con il fondo di cui all' art. 16, comma 1 della L. 7 agosto 1997, n. 266 , ed i criteri per la quantificazione dei finanziamenti;

c) le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative cui è demandata la costituzione dei centri di assistenza tecnica;

d) ogni altra disposizione necessaria alla istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.

ARTICOLO 34 bis

(Agenzie per le imprese)

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all' articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, può attribuire alle agenzie per le imprese di cui al comma 1 che operano sul territorio regionale, oltre ai compiti di cui all' articolo 38, comma 3, lettera c) del d.l. 112/2008 , convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 , ulteriori attività ai fini della realizzazione di interventi nel settore del commercio che non comportino l'esercizio di attività discrezionali.

[211]
ARTICOLO 35

Attività promozionali.

1. La Regione dell'Umbria assume iniziative di promozione del comparto commerciale, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo dell'innovazione ed all'introduzione di sistemi di controllo di qualità;

b) al commercio elettronico;

c) alle problematiche connesse al mercato ed alla moneta unica europea;

d) alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

[ ARTICOLO 36 ] [212]
[ ARTICOLO 36 ] [213]
[ ARTICOLO 37 ] [214]
[ ARTICOLO 38 ] [215]
[ ARTICOLO 39 ] [216]
ARTICOLO 40

Interventi di valorizzazione per il centro storico.

1. Qualora il Comune non ottemperi a quanto disposto dall' art. 21 , nel termine ivi previsto al comma 1 , e sino a quando non vi abbia provveduto, nel centro storico:

a) nessun vincolo di natura commerciale può essere imposto all'apertura, ampliamento, trasferimento di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita di tipo M1;

[ b) ] [219]

2. I provvedimenti adottati dai comuni nei centri storici ai sensi del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832 , convertito con L. 6 febbraio 1987, n. 15 , conservano piena validità per tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emanazione dello strumento di cui all' art. 21 .

ARTICOLO 41

Modificazioni alla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 .

1. Alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l' art. 24, comma 1 , è così sostituito: " L'approvazione del piano attuativo nonché il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a grandi strutture di vendita, di cui all' art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , sono subordinati alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 9 del decreto suddetto. ";

b) l' art. 24, comma 2 , è così modificato: " L'espressione del parere del Comune, nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all' art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , avviene sentita la commissione edilizia, ai fini del rispetto delle norme urbanistiche di quelle relative alla destinazione d'uso degli edifici e dei regolamenti locali. ";

c) l' art. 26, comma 2 è sostituito dal seguente: " La dotazione minima di cui al comma 1, è destinata a parcheggio escluse le sedi viarie in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore all'80 per cento in relazione all'ubicazione e alla tipologia di vendita. Per insediamenti commerciali la cui superficie di vendita è superiore a mq. 5.500, deve essere comunque prevista la dotazione minima, comprensiva dei parcheggi di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n.122 , di un posto auto ogni 6 mq. di superficie di vendita per gli esercizi del solo settore alimentare e per gli esercizi di settore alimentare e non alimentare e, di un posto auto ogni 11 mq. di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare. ";

d) all' art. 26 è aggiunto il seguente comma: " 6. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire, relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici individuati nell'apposito strumento di promozione, l'esenzione, totale o parziale, dagli standards di cui al comma 1. ";

e) all' art. 27, comma 1 , le parole " di cui all' articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 " sono soppresse;

f) all' art. 29, comma 1 , l'inciso " sottoposti a nulla osta ai sensi dell'articolo 24, comma 1, " è sostituito con: " costituiti da grandi superfici di vendita, ".

ARTICOLO 42

Prima nomina componenti Osservatorio regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti dell'Osservatorio regionale del commercio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni di cui all' art. 33 .

ARTICOLO 43

Adempimenti preliminari dei comuni.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, al fine di garantire il rispetto dei termini temporali del decreto provvedono:

a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio, con particolare riguardo alle medie strutture di vendita ed alla rete distributiva del centro storico;

b) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relative al commercio, da comunicare all'Ufficio regionale del commercio.

[ ARTICOLO 44 ] [220]
[ ARTICOLO 45 ] [222]
[ ARTICOLO 46 ] [223]
ARTICOLO 46-bis

Procedimento di verifica.

1. I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (2) , approvano varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici, generali o attuativi, al fine di assicurare la conformità degli stessi alle disposizioni della presente legge, anche in attuazione dell' articolo 23, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 .

[227]
[ ARTICOLO 46-ter ] [228]
ARTICOLO 47

Sanzioni.

1. La sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del decreto, si applica anche nei seguenti casi:

a) violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 22 con ordine di immediata cessazione della vendita delle merceologie proibite;

[ b) ] [229]

c) violazione dell' art. 29 comma 1 , anche nel caso di mancata integrazione, nel termine assegnato, della documentazione richiesta, e comma 3 ;

[ d) ] [230]

d) violazione dell' articolo 30, comma 3 , limitatamente alla mancata separazione delle merci, e comma 5 ; [231]

e) violazione dell' art. 31 commi 1, 2 e 3.

e-bis) violazione dell'articolo 15, comma 5 e dell'articolo 20, comma 8-bis. [232]

[ 2. ] [233]

2. Il comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni in caso di particolare gravità o recidiva, come definita dall'articolo 22, comma 2 del decreto. [234]

2-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. [235]

3. Salvo quanto disposto dall'art. 22 del decreto, l'attività di vendita oggetto di comunicazione o autorizzazione è sospesa per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno in caso di:

a) trasformazione delle strutture di vendita in violazione dei vincoli tipologici e di articolazione di cui all' art. 4 ;

[ b) ] [236]

b) apertura di un centro commerciale nelle forme e nei modi di cui all' articolo 10, comma 4 , senza l'autorizzazione di cui all' articolo 10, comma 5 ; [237]

c) mancato rispetto dell' art. 22, comma 1, lettera c) in materia di trasferimento di nuove attività dal centro storico;

d) violazione dei vincoli disposti per edifici di carattere storico, archeologico, artistico ed ambientale ai sensi dell' art. 22 , commi 4 e 5;

e) apertura di esercizi di vicinato per il solo periodo natalizio, ove ne sia disposta la sospensione ai sensi   [ ... ] [238]    dell' articolo 44 [239]  ;

f) trasferimento dai centri polifunzionali di servizi di cui all' art. 24, comma 5 , ove sia disposta la temporanea intrasferibilità.

4. Qualora il soggetto nei cui confronti è stata disposta la sospensione non ottemperi al relativo provvedimento o vi ottemperi soltanto in parte o comunque non elimini la situazione che ha giustificato l'emanazione del provvedimento, si procede alla revoca dell'autorizzazione e comunque alla chiusura dell'esercizio.

5. I provvedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa e di sospensione temporanea delle attività di revoca e di chiusura dell'esercizio, di cui al presente articolo, sono adottati dal sindaco del Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.

ARTICOLO 48

Norma finanziaria.

1. Il concorso della Regione al funzionamento dell'Osservatorio di cui all' art. 32 della presente legge rientra negli interventi di cui al Titolo II della L.R. 30 agosto 1988, n. 35 . A tal fine il cap. 5690 del bilancio regionale è incrementato per il corrente esercizio finanziario di lire 50.000.000.

2. Ai sensi del Titolo III della L.R. 30 agosto 1988, n. 35 ed in deroga a quanto ivi previsto all' art. 6, comma 1 , lettere a) e b) sono finanziabili gli strumenti predisposti dai comuni in attuazione della presente legge. A tal fine il cap. 9601 del bilancio regionale è incrementato per il corrente esercizio finanziario di lire 300.000.000.

3. Per le incentivazioni di cui agli artt. 20 e 21, con particolare riferimento all'innovazione e rilancio commerciale nei centri storici ed urbani, conseguentemente alla presente legge, il cap. 5731 del bilancio regionale di cui alla L.R. 3 aprile 1997, n. 12 " Interventi di agevolazione finanziaria per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi" è incrementato per il corrente anno finanziario di lire 200.000.000.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo di lire 550.000.000 per il 1999 la Regione fa fronte mediante la riduzione di pari importo al cap. 9710 del bilancio di previsione 1999.

ARTICOLO 49

Rinvio al regolamento.

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 9, 13, 30 e 34 della presente legge,   [ ... ] [240]   la Giunta regionale[241]  , entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari concernenti gli aspetti operativi e di disciplina della attività di vendita.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 3 agosto 1999

Bracalente


ALLEGATI:
Allegato A Omissis

Allegato soppresso dall'art. 37 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 26, e sostituito dall'allegato A della stessa legge; allegato successivamente abrogato dall'articolo 98, comma 1, della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.


Allegato B - Omissis

Allegato abrogato dall'art. 18, comma 2 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 90 Comma 1 Lettera j legge Regione Umbria 13 giugno 2014, n. 10.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[10] - Integrazione da: Articolo 137 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8. - Integrazione da: Articolo 137 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 137 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 137 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[15] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[16] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 68 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[18] - Abrogazione da: Articolo 138 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 69 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[20] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 69 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 69 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 69 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 70 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Integrazione da: Articolo 139 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8. - Integrazione da: Articolo 139 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[27] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 70 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[29] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 137 Comma 2 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8. - Abrogazione da: Articolo 138 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[36] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[37] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[38] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[39] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[40] - Integrazione da: Articolo 71 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[47] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[50] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 5 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 6 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 6 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[53] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[54] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[55] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[56] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 8 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[57] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 8 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[58] - Integrazione da: Articolo 71 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[61] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[62] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[63] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[64] - Abrogazione da: Articolo 72 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[65] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[66] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[68] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[72] - Abrogazione da: Articolo 74 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[73] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[74] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[75] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[76] - Integrazione da: Articolo 75 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[77] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[78] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[79] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[80] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[81] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[82] - Integrazione da: Articolo 76 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Integrazione da: Articolo 76 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[83] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[84] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 77 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[86] - Integrazione da: Articolo 71 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Integrazione da: Articolo 78 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[87] - Integrazione da: Articolo 140 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[88] - Integrazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[89] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 79 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[90] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[91] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[92] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[93] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[94] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[95] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 79 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[96] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 80 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[97] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[98] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[99] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[100] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[101] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[102] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[103] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[105] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[106] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 80 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[107] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 81 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[109] - Abrogazione da: Articolo 82 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[110] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[111] - Abrogazione da: Articolo 83 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[112] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[113] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[114] - Abrogazione da: Articolo 83 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[115] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 84 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[116] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[117] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[118] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[119] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[120] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[121] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[122] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 84 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[123] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[124] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[125] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[126] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[127] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 4 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[128] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 4 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[129] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[130] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 5 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 5 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[132] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 6 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[133] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 6 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[134] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[135] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 7 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[136] - Integrazione da: Articolo 85 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[137] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[138] - Abrogazione da: Articolo 86 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[139] - Abrogazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[140] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[141] - Abrogazione da: Articolo 87 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[142] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[143] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[144] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[145] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[146] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[147] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[148] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[149] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 5 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[150] - Abrogazione da: Articolo 88 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[151] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[152] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[153] - Abrogazione da: Articolo 89 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[154] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[155] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[156] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 91 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[157] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[158] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[159] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[160] - Abrogazione da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12.

[161] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[162] - Integrazione da: Articolo 23 Comma 2 legge Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12.

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 91 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[164] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[165] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[166] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 92 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[167] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[168] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[169] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 92 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[170] - Integrazione da: Articolo 92 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[171] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[172] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32.

[173] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 93 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[174] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 93 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[175] - Integrazione da: Articolo 94 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[176] - Integrazione da: Articolo 94 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[177] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32.

[178] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[179] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[180] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[181] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Integrazione da: Articolo 22 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[182] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 32. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[183] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[184] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[185] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 3 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[186] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 4 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[187] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 5 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[188] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 6 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[189] - Abrogazione da: Articolo 95 Comma 7 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[190] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 96 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[191] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 96 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[192] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[193] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[194] - Integrazione da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Integrazione da: Articolo 23 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[195] - Integrazione da: Articolo 23 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[196] - Abrogazione da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[197] - Abrogazione da: Articolo 24 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[198] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[199] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[200] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[201] - Integrazione da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[202] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[203] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[204] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[205] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 25 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[206] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.

[207] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[208] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[209] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[210] - Integrazione da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[211] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[212] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[213] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[214] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[215] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[216] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[217] - Abrogazione da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[218] - Abrogazione da: Articolo 29 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[219] - Abrogazione da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[220] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[221] - Abrogazione da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[222] - Abrogazione da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[223] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[224] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[225] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[226] - Integrazione da: Articolo 33 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[227] - Integrazione da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[228] - Integrazione da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10.

[229] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[230] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[231] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 2 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[232] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 3 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[233] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[234] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 4 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[235] - Integrazione da: Articolo 35 Comma 5 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[236] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[237] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 6 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[238] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 7 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[239] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 7 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[240] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

[241] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26.

Note della redazione

(4) - 

Il regolamento previsto dal presente comma deve essere adottato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della L.R. 10/2013 (22 luglio 2013) (Vedi art. 17, comma 2, L.R. 10/2013)

(5) - 

Il regolamento previsto dal presente comma deve essere adottato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della L.R. 10/2013 (22 luglio 2013) (Vedi art. 17, comma 2, L.R. 10/2013)

(1) - 

Secondo l'interpretazione autentica prevista dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 10, per presente legge si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

(2) - 

Secondo l'interpretazione autentica prevista dall'art. 2 della L.R. 24 luglio 2006, n. 10, per presente legge si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

(3) - 

(Secondo l'interpretazione autentica prevista dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 10, per presente legge si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.