TITOLO I
Principi generali
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione.
1.
Con la presente legge la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
, con particolare riferimento ai commi 12, 13, 14 dell'art. 28.
2.
Le presenti norme si applicano a tutti gli operatori di commercio operanti in Umbria su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui alla
legge 9 febbraio 1963, n. 59
.
ARTICOLO 2
Definizioni
1.
Ai fini della presente legge, si intendono per:
a)
decreto: il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
);
b)
commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
c)
aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
d)
mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o eventualmente l'area privata espressamente autorizzata dal Comune stesso, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
e)
mercato ordinario: quello in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
f)
mercato specializzato: quello in cui il novanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il dieci per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
g)
mercato stagionale: quello di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
h)
mercato straordinario: quello che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
i)
mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico: quello che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
j)
mercatini degli hobbisti: i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità o eventualmente su aree private espressamente autorizzate a tal fine dal Comune medesimo;
k)
mercato riservato agli imprenditori agricoli: mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'
articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));
l)
posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;
m)
posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
n)
fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
o)
fiera specializzata: la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;
p)
mercato o fiera del commercio equo e solidale: quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro degli operatori del COMES (Commercio equo e solidale) di cui all'
articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3
(Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria) o nel registro dei Gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla
legge regionale del 10 febbraio 2011, n. 1
(Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare 'GASP' e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);
q)
fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
r)
spunta in un mercato o in una fiera: l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;
s)
presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
t)
presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.
[9]
ARTICOLO 3
Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni.
1.
I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
a)
permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
b)
stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.
2.
I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno l'ottanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.
3.
Al fine di consentire, nell'ambito di cui alla
legge regionale 3 agosto 1999, n. 24
,
titolo V
, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche nonché un'uniformità a livello regionale la Giunta regionale può individuare categorie di prodotti al fine della ripartizione merceologica dei posteggi nelle fiere e nei mercati.
4.
Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i Comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.
5.
I Comuni possono istituire mercati e fiere specializzate nella vendita di prodotti dell'antiquariato, anticherie ed usato, anche con la partecipazione di soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche appartenenti alle categorie degli operatori al dettaglio in sede fissa, degli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443
o dei soggetti autorizzati all'esercizio dei mestieri girovaghi ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S., nonché dei collezionisti e hobbysti nell'ambito del quaranta per cento dei posteggi previsti.
ARTICOLO 4
(Commercio su aree pubbliche)
1.
L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o capitali secondo le seguenti tipologie:
a)
su posteggi dati in concessione;
b)
in forma itinerante.
2.
L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.
[14]
ARTICOLO 4 bis
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)
1.
L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante.
2.
La Giunta regionale definisce, con proprio atto, il contenuto della domanda di autorizzazione e della SCIA di cui al
comma 1
.
3.
È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui all'
articolo 8
da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore ed abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione o della SCIA. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S..
4.
L'esercizio del commercio disciplinato dalla presente legge nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
5.
Nel territorio umbro l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.
[15]
TITOLO III
Programmazione del commercio su aree pubbliche
ARTICOLO 11
Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere.
1.
I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale.
1-bis.
I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il 60% degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, su richiesta di almeno l'80% degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di 12 all'anno.
[39]
2.
La scelta del giorno e della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.
3.
Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono particolarmente conto:
a)
delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
b)
dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
c)
delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
d)
delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
e)
delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;
f)
delle esigenze di natura igienico - sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;
g)
della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici, a mq. trentadue;
h)
della necessità di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depolverizzate
[ ... ]
[40]
;[41]
h-bis)
della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.
[42]
4.
I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati nel rispetto di quanto previsto al
comma 3
e solo previa indagine di mercato circa la capacità del presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, a sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.
ARTICOLO 12
Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati.
1.
La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:
a)
caduta sistematica della domanda;
b)
numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;
c)
motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2.
Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'
art. 6
[ ... ]
[43]
, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'
art. 6
.
3.
I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:
a)
sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
b)
trasferimenti di fiere mercati;
c)
variazioni di data di svolgimento.
4.
La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'
art. 11, comma 3
, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.
5.
Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con apposito bando, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'
art. 6
[ ... ]
[44]
, senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui all'
art. 6
.
6.
Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i Comuni possono stipulare convenzioni con l'Azienda di promozione turistica, le Pro-loco, le istituzioni pubbliche, i consorzi o le cooperative di operatori su aree pubbliche, le Associazioni di categoria, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, con esclusione dell'affidamento dei compiti inerenti la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.
7.
Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione o di ampliamento dei posteggi, debbono prevedersi almeno due
[ ... ]
[45]
posteggi,
[ ... ]
[46]
destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.
ARTICOLO 12 bis
(Trasferimento dei mercati)
1.
Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
2.
Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:
a)
motivi di pubblico interesse;
b)
cause di forza maggiore;
c)
limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.
3.
Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:
a)
anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
b)
anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività, per causa di morte o atto tra vivi, tra familiari si considera la data di inizio di attività del dante causa;
c)
dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
4.
Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al
comma 3
.
[47]
ARTICOLO 13
Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche.
1.
I Comuni, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:
a)
alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;
b)
alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;
c)
alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;
d)
alla definizione di eventuali priorità integrative;
e)
alle eventuali determinazioni di cui all'
art. 15, comma 6
;
f)
alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap, associazioni di commercio equo e solidale, produttori agricoli di cui alla
legge 9 febbraio 1963, n. 59
;
g)
alla determinazione delle aree o dei periodi o di aree e periodi in cui concedere posteggi alle associazioni sportive, di volontariato o pro - loco per l'esercizio delle attività commerciali o di raccolta fondi in conformità alle leggi che le regolano;
h)
alle determinazioni io materia di commercio in forma itinerante;
i)
alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
j)
alla determinazione degli orari di vendita;
k)
alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;
l)
alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;
m)
alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;
n)
alla definizione dei criteri di computo delle presenze;
o)
al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;
p)
alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 28, comma 17 del decreto.
2.
I Comuni stabiliscono:
a)
la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
b)
le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
c)
le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
d)
le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
e)
le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
3.
L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai Comuni solo in aree previamente determinate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.
4.
I Comuni, anche mediante accordi intercomunali, sentite le associazioni di categoria provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono individuare, in via generale o in presenza di determinate condizioni, appositi percorsi ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, nonché le distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.
5.
La Regione stabilisce norme valevoli per i casi in cui i Comuni non ottemperino nei previsti termini agli obblighi di cui al presente articolo e fintantoché non vi abbiano provveduto.
ARTICOLO 14
Osservatorio regionale del commercio.
1.
Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi della
legge regionale 3 agosto 1999, n. 24
, nonché di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono alla Regione:
a)
i provvedimenti di riordino del settore di cui all'
art. 13
;
b)
un prospetto riassuntivo annuale contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, sospese, cessate, revocate,
dichiarate decadute e[48]
trasferite;
c)
un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.
TITOLO IV
Norme per l'esercizio dell'attività
ARTICOLO 16
Assegnazione temporanea di posteggi.
1.
L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune tenendo conto dei criteri di cui all'
art. 6, comma 4
, e, salvo diversa determinazione del Comune stesso, indipendentemente dai prodotti trattati.
2.
L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'
art. 6
,
[ ... ]
[50]
comma 10[51]
, lettera b) avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.
3.
Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e da altre strutture fisse.
4.
L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, alla data di inizio della fiera, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, salvo diversa disposizione del Comune, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a)
inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che, pur avendo inoltrato regolare istanza di partecipazione, non sono risultati aggiudicatari di posteggi;
b)
inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri di cui all'
art. 15, comma 3
.
ARTICOLO 16 bis
(Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)
1.
La Giunta regionale predispone il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.
2.
Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni inviano alla competente struttura regionale i dati relativi ai mercati e fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.
3.
Al fine dell'aggiornamento, i Comuni, entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento, inviano alla struttura regionale competente, entro trenta giorni, i dati relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze.
[52]
ARTICOLO 17
Computo delle presenze.
1.
Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.
2.
Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, deve indicare nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.
ARTICOLO 18
Orari del commercio su aree pubbliche.
1.
I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
qualora non sussistano particolari esigenze da soddisfare, l'orario delle attività di commercio su aree pubbliche, comprese quelle svolte dai produttori agricoli, deve coincidere con quello dei corrispondenti esercizi al dettaglio;
b)
l'orario degli operatori che effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto può essere fissato con riferimento all'orario stabilito per i pubblici esercizi, di cui all'
art. 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287
.
2.
Relativamente al commercio in forma itinerante i Comuni possono disporre il divieto di esercizio, per il solo periodo di svolgimento di fiere o mercati, limitatamente alle aree ad essi adiacenti, ovvero in adiacenza a posteggi isolati.
3.
I Comuni, per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria provinciali più rappresentative, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono stabilire deroghe ai principi di cui ai commi 1 e 2.
ARTICOLO 19
Aree private messe a disposizione.
1.
Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.
2.
Nell'ipotesi di cessione gratuita di cui al
comma 1
, qualora il cedente richieda una o più concessioni di posteggio e relative autorizzazioni
[ ... ]
[53]
di cui all'
articolo 5
[54]
, a favore proprio o di terzi, non si fa luogo alla procedura di cui all'
art. 6
.
3.
Il Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 20
Conversioni delle autorizzazioni
1.
Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a)
i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in altrettante autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;
b)
i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della Regione convertono le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante, in altrettante autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto.
2.
La conversione dell'autorizzazione comporta l'annotazione sull'atto delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto e dei titoli di priorità.
3.
I Comuni inviano agli operatori comunicazione della conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale, nel termine di novanta giorni.
4.
Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non siano state convertite, conservano la loro validità.
5.
I limiti previsti dall'
art. 4, comma 4
, non si applicano nell'ipotesi di subingresso e di conversione delle autorizzazioni accordate ai sensi della
legge 23 marzo 1991, n. 112
.
ARTICOLO 21
Sanzioni.
1.
Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ovvero fuori territorio
, nonché chiunque eserciti l'attività di commercio in forma itinerante in assenza della abilitazione di cui all'
articolo 8
[55]
.
2.
Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al
comma 1
l'esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione
[ ... ]
[56]
di cui all'
articolo 5
[57]
, rilasciata dal Comune di altra Regione, l'occupazione di posteggi in mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l'esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui
[ ... ]
[58]
all'
articolo 4 bis, comma 3
[59]
e la violazione di quanto disposto
[ ... ]
[61]
dall'
articolo 8, comma 5
[62]
[60]
.
3.
Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai Comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato
[ ... ]
[63]
e[64]
la violazione delle limitazioni in materia di concomitanza con fiere e mercati, di cui agli artt. 13, comma 4 e 18 comma 2.
4.
Costituisce violazione dei limiti massimi di permanenza degli itineranti nel medesimo punto, di cui
[ ... ]
[65]
all'
articolo 8, comma 5
[66]
, lo spostamento, a rotazione, di più operatori in più punti concordati, atto ad eludere il divieto.
5.
Costituiscono ipotesi di particolare gravità, ai fini dell'applicazione dell'art. 29, comma 3 del decreto:
a)
l'attività di vendita abusiva effettuata con l'uso di furgoni, camion e simili;
b)
l'attività di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti di cui alla
legge 9 febbraio 1963, n. 59
per la vendita da parte di produttori.
6.
La Giunta regionale può determinare i valori massimi di quantità ammissibile di prodotti ottenibili per unità territoriale coltivata, tenuto conto del tipo dei prodotti, al fine di rendere più puntuale il controllo di cui alla lett. b) del comma precedente.
7.
È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tremilioni la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di comunicazioni e, in particolare:
a)
l'inizio da parte del subentrante dell'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli
art. 7
, commi 1 e 3, e
[ ... ]
[67]
art. 8, comma 6
[68]
;
[ b) ]
[69]
b)
l'omessa comunicazione al Comune da parte del titolare di autorizzazione di cambio di residenza nel termine di trenta giorni previsto all'
articolo 7, comma 6
e nel caso di cambiamento di domicilio fiscale di cui all'
articolo 8, comma 6
.
[70]
c)
il mancato ritiro da parte dell'operatore del titolo autorizzatorio convertito, nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'
art. 20, comma 3
;
d)
il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o altro titolo necessario al legittimo esercizio;
e)
la mancata denuncia di inizio di attività o la mancata dichiarazione annuale di cui all'
art. 4, comma 6
, da parte del produttore agricolo di cui alla
legge n. 59/1963
.
8.
È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del decreto per le ipotesi generali ivi previste, compresa l'assenza di requisiti soggettivi e la vendita abusiva porta a porta, di cui all'art. 19, comma 7 del decreto.