Legge regionale 6 maggio 2013, n. 10
- Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
- Numero Ricorso: 74
- Anno Ricorso: 2013
- Numero sentenza: 125
- Anno sentenza: 2014
- Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 maggio 2014, n. 22
- Abstract: Sentenza 7 maggio 2014, n. 125
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.
Resistente: Regione Umbria
Disposizioni impugnate: L.R. 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio
per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge
regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale
23 luglio 2003, n. 13) – artt. 9, 43 e 44
Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Decisione della Corte:
- illegittimità costituzionale dell’art. 9 che ha aggiunto all’art. 10 bis della L.R. 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), i commi da 3-bis a 3-sexies;
- illegittimità costituzionale dell’art. 43 che sostituisce l’art. 7 della L.R. 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);
- illegittimità costituzionale dell’art. 44 che aggiunge l’art. 7-ter alla L.R. 13/2003.
- Materie
- Sviluppo economico e attività produttive
- Commercio, fiere e mercati
- Documenti
- Allegati