Legge regionale 6 maggio 2013, n. 10


  • Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
    • Numero Ricorso: 74
    • Anno Ricorso: 2013
    • Numero sentenza: 125
    • Anno sentenza: 2014
    • Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 maggio 2014, n. 22
    • Abstract: Sentenza 7 maggio 2014, n. 125
      Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.
      Resistente: Regione Umbria
      Disposizioni impugnate: L.R. 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio
      per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla
      legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con
      modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge
      regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale
      23 luglio 2003, n. 13) – artt. 9, 43 e 44
      Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
      Decisione della Corte:
      - illegittimità costituzionale dell’art. 9 che ha aggiunto all’art. 10 bis della L.R. 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), i commi da 3-bis a 3-sexies;
      - illegittimità costituzionale dell’art. 43 che sostituisce l’art. 7 della L.R. 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);
      - illegittimità costituzionale dell’art. 44 che aggiunge l’art. 7-ter alla L.R. 13/2003.
    • Materie
      • Sviluppo economico e attività produttive
        • Commercio, fiere e mercati 
    • Documenti
    • Allegati