Documento vigente dal 31/12/2013
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
23 gennaio 1996
, n. 3
Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
6 del
31/01/1996
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 3
(1)
Personale
1.
I Gruppi si avvalgono di segreterie di supporto tecnico - amministrativo con la seguente dotazione organica:
a)
due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;
b)
tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;
c)
cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;
d)
se unità per i gruppi di nove consiglieri o più .
1-bis.
Ciascuna unità di personale della dotazione organica di cui al
comma 1
, può essere ricoperta anche con due contratti a tempo parziale al cinquanta per cento dell’orario di lavoro. Dall’applicazione del primo periodo non può derivare una spesa superiore a quella risultante dall’impiego di una unità a tempo pieno.
[10]
[ 2. ]
[11]
2.
A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile appartenente alla categoria D. Il trattamento economico del responsabile è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale della più alta posizione economica della categoria D.
[12]
2-bis.
Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il personale dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a quelle indicate nel
comma 2
, l'incarico è attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo consiliare interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì, ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e previdenza.
[13]
ARTICOLO 4
Assegnazione del personale
(2)
1.
Alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica di ciascuna segreteria provvede l' Ufficio di presidenza su proposta del presidente del Gruppo.
[14]
2.
Il personale può essere scelto tra il personale del ruolo
[ ... ]
[15]
del Consiglio regionale[16]
, nonchè tra quello dipendente da enti regionali, enti locali, dallo Stato e da altri enti pubblici, in posizione di distacco o di comando, disposto dall' Amministrazione di appartenenza su richiesta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
[ 3. ]
[17]
[ 3. ]
[18]
3.
Per i posti non coperti ai sensi del
comma 2
, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall’
articolo 3
, a contratti di diritto privato a tempo determinato, il cui onere è anticipato mensilmente nella seguente misura per ciascun contratto:
a)
nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al più alto livello economico della categoria D;
b)
nell’altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente del Consiglio regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C.
[19]
4.
Tutti i rapporti di cui al comma precedente si intendono comunque cessati alla scadenza di ciascuna legislatura.
[21]
[ 5. ]
[24]
[ 5. ]
[25]
5.
Per le unità di personale previste dal
comma 1 dell'articolo 3
non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trenta per cento del trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria B con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR.
[26]
ARTICOLO 10
Copertura finanziaria
1.
Gli oneri previsti nella presente legge gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti recati dal bilancio di previsione dell' esercizio in corso al capitolo 5 del bilancio del Consiglio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 23 gennaio 1996
Bracalente
ALLEGATI:
Tabella A
NOTA DI RIEPILOGO (Anno:_______)
ENTRATE
Contributi per il funzionamento ___________________
Contributi per il personale___________________________
Totale entrate____________
USCITE
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Personale
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consulenze
|
Studi
e
convegni
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Libri
giornali
riviste
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Stampa
manifesti
pubblicitari
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Postali
telef.
cancell.
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Trasferte
e
missioni
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Totali
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Firmato:
(Il,Presidente del Gruppo consiliare)
(Il Responsabile della Segreteria)
Note sulla vigenza
[8] -
Abrogazione
da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.
[9] -
Abrogazione
da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.
[10] -
Integrazione
da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 20.
[11] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.
[12] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.
[13] -
Integrazione
da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.
[14] -
Abrogazione
da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.
[15] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.
[16] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.
[17] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.
[18] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.
[19] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.
[20] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.
[21] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.
[22] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.
[23] -
Integrazione
da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.
[24] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.
[25] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25.
[26] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25. -
Abrogazione
da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.
[27] -
Abrogazione
da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.
[28] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 6 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25.
[29] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 6 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25.
[30] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.
[31] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.
[32] -
Abrogazione
da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.
[33] -
Abrogazione
da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.
[34] -
Integrazione
da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[35] -
Integrazione
da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.
[36] -
Abrogazione
da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.
Note della redazione
(1) -
Per l'applicazione del presente articolo vedi il combinato disposto degli artt. 18, comma 1 e 20, comma 3 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 28.
(2) -
Per l'applicazione del presente articolo vedi il combinato disposto degli artt. 18, comma1 e 20, comma 3 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 28.