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Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 1


Legge regionale n.1 del 26 febbraio 2014

Date di vigenza

20/03/2014 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/03/2014
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 20/03/2014

Regione Umbria
Legge regionale 26 febbraio 2014 , n. 1
Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10 del 05/03/2014

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Integrazione all' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale) è inserito il seguente:
 
" 1 bis. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma 1, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati. ".

Art. 2

(Modificazione all' articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 )

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 13/2006 , le parole: " pari al " sono sostituite dalle seguenti: " determinata dalla Giunta regionale non oltre il ".

Art. 3

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione il Garante resta in carica fino al termine della IX legislatura ed è rieleggibile.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 26 febbraio 2014

Marini

[1]