Art. 4
(Sostituzione dell'
art. 5
)
1.
L'
articolo 5 del r.r. 3/2005
è sostituito dal seguente:
"
Art. 5 (Studio preliminare ambientale)
1. Lo studio preliminare ambientale è redatto ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'articolo 11, nonché ai fini di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 della
l.r. 2/2000
.
2. Lo studio preliminare ambientale di cui al comma 1 individua e descrive ogni elemento utile alla valutazione dello stato dei luoghi e degli effetti diretti e indiretti dell'intervento sulle componenti naturalistiche ed antropiche interessate. I contenuti dello studio preliminare ambientale sono almeno quelli previsti dall'Allegato IV bis alla
Parte seconda del d.lgs. 152/2006
, nonché, nei casi in cui sia necessaria anche la valutazione di incidenza, quelli previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
".
Art. 6
(Integrazione al
r.r. 3/2005
)
1.
Dopo l'
articolo 6 del r.r. 3/2005
è aggiunto il seguente:
"
Art. 6 bis
(Ampliamento di giacimento riconosciuto)
1. La domanda di accertamento finalizzata all'ampliamento di giacimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c bis) può essere presentata nei seguenti casi:
a) quando lo sfruttamento del giacimento di cava originariamente riconosciuto sia stato completato per almeno il settanta per cento del suo volume utile e siano state sottoposte positivamente alla procedura di cui all'
articolo 13 della l.r. 2/2000
le porzioni di cava completate e non interessate dall'ampliamento richiesto;
b) quando durante la coltivazione del giacimento originariamente riconosciuto emergano sorprese geologiche o elementi tecnico-economici tali da inficiare, anche solo in parte, la coltivazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) i volumi e le superfici non siano superiori rispetto al giacimento già riconosciuto;
2) le porzioni escluse dal giacimento originario non siano state interessate dall'attività estrattiva ovvero siano preventivamente sottoposte con esito positivo alla procedura di cui all'
articolo 13 della l.r. 2/2000
.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
a) lo stato di avanzamento delle attività di escavazione e ricomposizione ambientale previste nel giacimento già riconosciuto e nell'autorizzazione di cava vigente che ne costituisce stralcio esecutivo di sfruttamento;
b) l'estensione della superficie e la quantità dei volumi di materiali già interessati dall'attività di cava e residue rispetto al giacimento già riconosciuto, la cubatura e superficie del giacimento prevista dall'intervento di ampliamento come definito dalle presenti norme.
3. Il piano e le sezioni topografiche devono indicare:
a) il perimetro e i vertici dell'area del giacimento già riconosciuto;
b) il perimetro e i vertici dell'area del giacimento in ampliamento richiesta;
c) il perimetro e i vertici dell'area di cava autorizzata vigente;
d) il perimetro e i vertici corrispondenti allo stato di avanzamento attuale;
e) i profili di scavo e di ricomposizione dell'area di giacimento già riconosciuto e dell'autorizzazione vigente;
f) il profilo di scavo e di ricomposizione dell'area del giacimento in ampliamento richiesto.
4. La capacità del giacimento in ampliamento, tenuto conto dello stato dei luoghi e della morfologia locale, delle previsioni delle quantità di materiali necessari a soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei previsti impianti di lavorazione o trasformazione, è commisurata ad una durata presunta non superiore a venti anni.
5. Tenuto conto della dimensione e della presunta durata, la coltivazione del giacimento è suddivisa in due o più fasi e lotti di coltivazione; nel caso si renda necessario sospendere temporaneamente la coltivazione degli attuali fronti di escavazione, devono comunque essere realizzati gli interventi di recupero ambientale previsti dal progetto approvato o altri interventi, anche temporanei, di mitigazione degli attuali impatti.
".
Art. 7
(Modificazioni all'art. 7 bis)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 7 bis del r.r. 3/2005
, le parole: "
entro il 31 dicembre 2006, sentite le province e i comuni
" sono sostituite dalle seguenti: "
sentiti i comuni
".
2.
Il
comma 3 dell'articolo 7 bis del r.r. 3/2005
è sostituito dal seguente:
"
3. La presentazione di domande di accertamento di giacimenti di cave dismesse di cui all'articolo 7 è subordinata all'inserimento della cava dismessa nell'ultimo elenco pubblicato ai sensi del comma 2.
".
Art. 9
(Modificazioni ed integrazioni all'
art. 9
)
1.
Alla alinea del
comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 3/2005
, le parole: "
alla provincia competente l'inizio del procedimento ed
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla Regione l'inizio del procedimento, che si completa con la trasmissione di cui al comma 4. Il comune
".
2.
Alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 3/2005
, il segno di punteggiatura: "
.
" è sostituito dal seguente: "
;
".
3.
Dopo la
lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 3/2005
, è aggiunta la seguente:
"
d bis) alle previsioni degli strumenti urbanistici, prodotte sotto forma di certificazione della destinazione urbanistica dell'area del giacimento richiesto.
".
4.
Al
comma 2 dell'articolo 9 del r.r. 3/2005
, le parole: "
sono eseguite entro 60 giorni dalla richiesta
" sono sostituite dalle seguenti: "
nonché le pubblicazioni di cui all'
articolo 5 bis, comma 4 della l.r. 2/2000
devono essere concluse entro sessanta giorni dalla data dell'istanza
" e al secondo periodo dopo le parole: "
può chiedere
" sono aggiunte le seguenti: "
, una sola volta,
".
5.
Al
comma 3 dell'articolo 9 del r.r. 3/2005
, le parole: "
provincia competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
Regione
".
6.
Alla alinea del
comma 4 dell'articolo 9 del r.r. 3/2005
, le parole: "
provincia competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
Regione
".
Art. 11
(Sostituzione dell'
art. 11
)
1.
L'
articolo 11 del r.r. 3/2005
è sostituito dal seguente:
"
Art. 11 (Verifica di compatibilità ambientale)
1. La verifica di compatibilità ambientale tiene luogo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'
articolo 19 del d.lgs. 152/2006
e nei casi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 della
l.r. 2/2000
della valutazione di incidenza e del parere vincolante.
2. La Regione, tenuto conto del rapporto istruttorio minerario di cui all'articolo 10, comma 1 esamina lo studio preliminare ambientale, redatto secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, al fine di verificare se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi e negativi sulla base dei criteri pertinenti contenuti nell'Allegato V alla
Parte seconda del d.lgs. 152/2006
e valutando con particolare attenzione gli interventi che:
a) ricadono anche parzialmente, in ambiti con vincoli ostativi;
b) ricadono in ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di vincoli condizionanti, nel caso di significativi gradi di impatto visivo o paesaggistico;
c) ricadono negli acquiferi dei complessi carbonatici di cui alla Tav. 45 del PUT;
d) interessano complessivamente, un volume di materiali da estrarre annualmente maggiore di 100.000 metri cubi o superfici complessive superiori a dieci ettari.
3. Nei casi in cui lo studio preliminare ambientale di cui all'articolo 5 è valutato positivamente, l'esame si conclude con l'ammissibilità del riconoscimento del giacimento sulla base degli elementi di verifica di cui all'articolo 5, con la necessità o meno di effettuare successivamente la valutazione di impatto ambientale di cui al
d.lgs. 152/2006
.
4. Nei casi in cui lo studio preliminare ambientale di cui all'articolo 5 è valutato negativamente in relazione alle oggettive caratteristiche dei luoghi per insufficienza delle azioni di riduzione e mitigazione degli impatti previsti o prescrivibili l'esame si conclude con la non ammissibilità del riconoscimento del giacimento.
5. L'accertamento di giacimenti, anche se comporta variante alla pianificazione territoriale comunale, non è soggetto a procedure di VAS.
".
Art. 16
(Sostituzione dell'
art. 19
)
1.
L'
articolo 19 del r.r. 3/2005
è sostituito dal seguente: "
Art. 19
(Valutazione di impatto ambientale)
1. La valutazione di impatto ambientale è effettuata dalla Regione secondo quanto stabilito all'articolo 6, comma 7, lettere a), b), d), e) ed f) della
Parte Seconda del d.lgs. 152/2006
.
".
Art. 20
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 26)
1.
La
lettera a) del comma 2 dell'articolo 26 del r.r. 3/2005
è abrogata.
2.
Alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 del r.r. 3/2005
, dopo le parole: "
traccia delle sezioni
" sono aggiunte le seguenti: "
, dei vertici del giacimento e dei caposaldi di riferimento di cui agli articoli 18, comma 1, lettera c) e 25
".
3.
Alla
lettera h) del comma 2 dell'articolo 26 del r.r. 3/2005
, il segno di punteggiatura: "
.
" è sostituito dal seguente: "
;
".
4.
Dopo la
lettera h) del comma 2 dell'articolo 26 del r.r. 3/2005
sono aggiunte le seguenti:
"
h bis) l'eventuale possesso da parte del direttore dei lavori di cava della certificazione di una specifica tecnica di riferimento relativa alla professione di direttore dei lavori di cava, rilasciata da parte di un ente di certificazione, in corso di validità, o l'iscrizione a una associazione professionale di direttori di cava - capi cava, istituita a norma della
legge 14 gennaio 2013, n. 4
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che attesta la qualità dei servizi per le attività riferite al suo ruolo, con sistema di certificazione a norma del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
(Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92
);
h ter) l'informazione antimafia di cui all'
articolo 84, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136
).
".
5.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 26 del r.r. 3/2005
è aggiunto il seguente:
"
3 bis. La documentazione allegata alla perizia giurata di cui al comma 2, lettere b) e c) deve essere fornita in formato dwg su supporto informatico; gli elaborati di cui al comma 1, lettera b) devono essere prodotti in formato dwg tridimensionale georeferenziato.
".