TITOLO V
MODIFICAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 2009, N. 19
(NORME PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, MOTORIE E RICREATIVE. MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI)
Art. 48
Modificazione alla
l.r. 19/2009
1.
La rubrica del capo IV: "
Autorizzazione e operatori sportivi
" è sostituita dalla seguente: "
Centri di attività motoria e operatori sportivi
".
Art. 49
Sostituzione dell'
art. 16
1.
L'
articolo 16 della l.r. 19/2009
è sostituito dal seguente:
"
Art. 16 (Dichiarazione di inizio delle attività per l'apertura e l'esercizio di impianti per lo svolgimento delle attività motorie) 1. L'interessato che intende aprire un centro di attività motoria presenta, al comune competente per territorio, la dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività.
2. La dichiarazione contiene almeno la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.
3. La dichiarazione è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione concernente il possesso dei seguenti elementi:
a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;
b) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'articolo 27;
c) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;
d) impiego e presenza costante di un direttore tecnico provvisto almeno di diploma ISEF;
e) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o cardiologia.
4. La dichiarazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature presenti, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.
5. La variazione anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3 è comunicata dal titolare del centro di attività motoria al comune competente.
6. L'interessato di cui al comma 1 può avviare l'attività motoria decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al comune competente.
7. Il comune competente, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.
".
Art. 51
Sostituzione dell'
art. 18
1.
L'
articolo 18 della l.r. 19/2009
è sostituito dal seguente:
"
Art. 18 (Divieto di prosecuzione dell'attività) 1. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività:
a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte dell'impianto e ne dà comunicazione al Servizio regionale competente in materia di sport;
b) nel caso in cui il titolare dell'impianto commerci o detenga farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'
articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376
(Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
".
Art. 53
Sostituzione dell'
art. 23
1.
L'
articolo 23 della l.r. 19/2009
è sostituito dal seguente:
"
Art. 23 (Sanzioni) 1. Chiunque gestisca un centro di attività motoria senza aver trasmesso al comune competente per territorio la dichiarazione di cui all'articolo 16 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino alla presentazione della dichiarazione.
".
TITOLO VI
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1997, N. 28
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE)
Art. 57
Sostituzione dell'
art. 9
1.
L'
articolo 9 della l.r. 28/1997
è sostituito dal seguente:
"
Art. 9 (Dichiarazione di inizio delle attività agrituristiche) 1. L'imprenditore agricolo iscritto nell'Elenco di cui all'articolo 8 che intende avviare le attività agrituristiche presenta al Comune ove ha sede l'attività di ospitalità, la dichiarazione di inizio attività agrituristiche, di seguito DIAA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. La DIAA è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia.
2. Qualora l'ospitalità sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIAA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività agrituristiche.
3. L'imprenditore agricolo può avviare l'attività agrituristica dalla data di presentazione della DIAA.
4. Il Comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIAA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal Comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.
5. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche comunica entro quindici giorni al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIAA.
6. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIAA trasmettono, alle strutture della Giunta regionale competenti nelle materie di agriturismo e di turismo, alla comunità montana competente per territorio e all'azienda di promozione turistica, un documento sintetico che riporti i dati principali della DIAA riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, agli immobili e ai servizi offerti.
7. La comunità montana competente provvede alla revoca del certificato di abilitazione qualora l'imprenditore agricolo iscritto nell'Elenco non abbia presentato al Comune competente la DIAA di cui al comma 1 entro tre anni dall'iscrizione nell'Elenco stesso.
8. L'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche deve:
a) rispettare i limiti e le modalità indicate nella DIAA e le tariffe di cui all'articolo 16;
b) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del
comma 4, dell'articolo 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97
(Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) convertito, con modificazioni, nella
legge 30 maggio 1995, n. 203
;
c) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con l'indicazione della provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi;
d) provvedere a registrare giornalmente, al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, gli arrivi e le presenze degli ospiti e trasmettere all'Azienda di promozione turistica l'apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.
9. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agrituristico o similari per attività esercitate da soggetti che operano in assenza di DIAA.
".
Art. 58
Sostituzione dell'
art. 10
1.
L'
articolo 10 della l.r. 28/1997
è sostituito dal seguente:
"
Art. 10 (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
1. Il Comune competente sospende l'esercizio dell'attività, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora accerti la violazione degli obblighi di cui alla presente legge.
2. Il Comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che l'imprenditore agricolo:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla DIAA ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al comma 11 dell'articolo 18.
".
Art. 60
Sostituzione dell'
art. 12
1.
L'
articolo 12 della l.r. 28/1997
è sostituito dal seguente:
"
Art. 12 (Classificazione delle strutture agrituristiche)
1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale, stabilisce i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.
2. Il titolare dell'azienda agrituristica, contestualmente alla presentazione della DIAA di cui all'articolo 9, dichiara il livello di classifica spettante alla propria azienda sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Per le aziende agrituristiche già in esercizio, la dichiarazione del livello di classificazione avviene alla prima dichiarazione delle tariffe minime e massime al Comune di cui all'articolo 16.
4. I Comuni verificano la classificazione dichiarata. Qualora accertino la carenza dei requisiti adottano motivati provvedimenti per la revisione della classificazione dichiarata, nel termine di trenta giorni dalla DIAA, ovvero dalla comunicazione, da parte del titolare, delle tariffe minime e massime da praticare.
5. I Comuni comunicano alla struttura regionale competente i dati relativi alla classificazione delle aziende agrituristiche.
".
Art. 63
Integrazione della
l.r. 28/1997
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 28/1997
sono aggiunti i seguenti:
"
1 bis. I Comuni sono tenuti ad effettuare annualmente un controllo a campione su almeno il dieci per cento delle strutture agrituristiche presenti nel proprio territorio comunale. Le verifiche devono riguardare il rispetto della presente legge ed, in particolare, il requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche svolte, la classificazione, le caratteristiche delle strutture e la natura dei prodotti somministrativi. I Comuni trasmettono alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.
1 ter. La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno delibera un programma annuale di vigilanza e controllo sulle attività agrituristiche. Ai fini del coordinamento interistituzionale, la Giunta provvede altresì alla sottoscrizione di accordi quadro con gli enti locali e le forze dell'ordine preposti alla vigilanza e al controllo.
".
Art. 64
Modificazioni all'
art. 24
1.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 28/1997
le parole: "
senza la prescritta autorizzazione comunale
" sono sostituite dalle seguenti: "
senza avere presentato la DIAA al Comune competente di cui all'articolo 9, comma 3
".
2.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 28/1997
le parole: "
previste nell'autorizzazione comunale
" sono sostituite dalle seguenti: "
dichiarate nella DIAA
" e la parola: "
autorizzate
" è sostituita dalla seguente: "
dichiarate
".
3.
Il punto 2 della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 28/1997
è sostituito dal seguente: "
- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, lettera d);
".
4.
La
lettera f) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 28/1997
è sostituita dalla seguente:
"
f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:
- mancata erogazione dei servizi dichiarati nella DIAA o erogazione di servizi non dichiarati nella medesima;
- mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati nella DIAA;
- mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno regionale di qualità di cui all'articolo 15 e della lista di cui all'articolo 9, comma 8, lettera c);
- impiego, nell'erogazione dei servizi dichiarati nella DIAA, di personale estraneo al nucleo familiare ai sensi dell'
articolo 230 bis del codice civile
o non impiegato in azienda;
- utilizzo a fini agrituristici di locali non dichiarati nella DIAA;
- violazione dell'articolo 4, commi 3 e 4;
".
[12]
TITOLO VII
MODIFICAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 13
(NORME PER LA DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE E MODIFICAZIONE DELL'
ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1994, N. 6
, COME INTEGRATA E MODIFICATA DALLA
LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1997, N. 10
E DALLA
LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2004, N. 8
)
Art. 66
Sostituzione dell'
art. 7
1.
L'
articolo 7 della l.r. 13/2005
è sostituito dal seguente:
"
Art. 7 (Dichiarazione di inizio delle attività di fattoria didattica)
1. L'imprenditore agricolo iscritto nell'Elenco di cui all'articolo 5 che intende avviare l'attività di fattoria didattica presenta al comune ove è situato l'immobile destinato all'attività di fattoria didattica la dichiarazione di inizio attività, di seguito DIA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
2. La DIA può essere presentata qualora l'imprenditore agricolo di cui al comma 1 o un suo coadiuvante familiare o un collaboratore sia in possesso dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 4, comma 2 o dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 3.
3. Qualora l'attività sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività di fattoria didattica.
4. L'imprenditore agricolo può avviare l'attività di fattoria didattica dalla data di presentazione della DIA.
5. Il comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.
6. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di fattoria didattica comunica entro quindici giorni al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIA.
7. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIA, trasmettono alla struttura della Giunta regionale competente in materia di diversificazione delle attività agricole, un documento sintetico che riporta i dati principali della DIA riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività di fattoria didattica, agli immobili e ai servizi offerti.
".
[13]
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 112
Norme finali e di rinvio concernenti l'applicazione della
l.r. 24/1999
1.
I comuni, entro il 31 dicembre del 2010, provvedono alla riclassificazione delle attività commerciali esistenti nel proprio territorio ai sensi delle disposizioni previste dalla
l.r. 24/1999
così come modificata dal
Titolo VIII
della presente legge.
2.
Dall'entrata in vigore della presente legge le violazioni individuate dall'
articolo 47 della l.r. 24/1999
sono riferite agli articoli della stessa
l.r. 24/1999
così come modificati ed integrati dal
Titolo VIII
della presente legge.
3.
Entro il 30 giugno del 2010 la Giunta regionale adotta gli atti di programmazione di cui all'
articolo 5 bis della l.r. 24/1999
e definisce, previa concertazione, procedure e modalità per la individuazione delle domeniche o festività di cui all'
articolo 26 ter della l.r. 24/1999
.
4.
Le disposizioni della
l.r. 24/1999
, come modificata e integrata dalla presente legge, prevalgono sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici comunali, finché i comuni non adeguano i propri strumenti di programmazione urbanistica e commerciale ai criteri regionali di cui all'
articolo 5 bis della l.r. 24/1999
.
5.
Il procedimento di cui all'
articolo 18 della l.r. 24/1999
così come sostituito dalla presente legge, non può essere concluso fino alla adozione dell'atto di cui all'
articolo 5 bis della l.r. 24/1999
, così come introdotto dalla presente legge. La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al comma 11 del medesimo articolo 18, tiene conto dei criteri di cui all'
articolo 5 bis della l.r. 24/1999
.
6.
Entro il 31 marzo 2010 il Comune, ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 26 ter, comma 1 della l.r. 24/1999
convoca le categorie interessate di cui all'
articolo 5 quater della l.r. 24/1999
per la definizione del calendario annuale delle aperture e chiusure degli esercizi commerciali per l'anno 2010.
Art. 113
Attuazione in via regolamentare
1.
La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione alla direttiva in via regolamentare e amministrativa nel rispetto dei criteri e dei principi di semplificazione, necessità e proporzionalità stabiliti nella direttiva.
Art. 114
Enti locali
1.
Gli enti locali adeguano, nelle materie di competenza regionale, la propria normativa alle disposizioni della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.