Legge regionale 30 marzo 2015, n. 8
Date di vigenza
| 01/04/2015 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 01/04/2015 |
| 21/11/2015 | modifica | mostra documento vigente dal 21/11/2015 |
| 28/11/2015 | modifica | mostra documento vigente dal 28/11/2015 |
| 09/04/2016 | modifica | mostra documento vigente dal 09/04/2016 |
| 31/01/2017 | modifica | mostra documento vigente dal 31/01/2017 |
Documento vigente dal 01/04/2015
| Autoveicoli | Tariffa in euro |
| fino a 35 kw (47cv) | 50,00 |
| da 36 kw (48 cv) fino a 60 kw (81 cv) | 75.00 |
| da 61 kw (82 cv) fino a 80 kw (109 cv) | 100,00 |
| da 81 kw (110 cv) fino a 100 kw (136 cv) | 150,00 |
| da 101 kw (137 cv) fino a 120 kw (163 cv) | 200,00 |
| da 121 kw (164 cv) fino a 150 kw (204 cv) | 250,00 |
| da 151 kw (205 cv) fino a 300 kw (408 cv) | 350,00 |
| oltre 300 kw (408 cv) | 600,00 |
| Motoveicoli | Tariffa in euro |
| fino a 11 kw (14 cv) | 15,00 |
| da 12 kw (15 cv) a 25 kw (34 cv) | 30,00 |
| da 26 kw (35 cv) a 45 kw (61 cv) | 45,00 |
| da 46 kw (62 cv) a 70 kw (95 cv) | 60,00 |
| da 71 kw (96 cv) a 100 kw (136 cv) | 80,00 |
| oltre 100 kw (oltre 136 cv) | 120,00 |
2.
Dopo il
comma 7-ter dell'articolo 1 della l.r. 36/2007
, sono aggiunti i seguenti:
"
7-quater. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 7-ter è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita. Ove la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilista ordinaria.
7-quinquies. Per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni, che ai sensi dell'
articolo 1, comma 666, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), per l'anno d'imposta 2015 devono corrispondere la tassa automobilistica di proprietà non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015.
".
(Organi dell'Assemblea legislativa. Modificazioni di leggi regionali)
1. Per effetto della disciplina normativa statale sull'organizzazione delle elezioni regionali, gli organi interni dell'Assemblea legislativa in carica nell'anno 2015, in conformità allo Statuto , operano fino alla proclamazione dei nuovi eletti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento interno dell'Assemblea stessa.
2. L' articolo 7 della legge regionale 22 settembre 2010, n. 20 (Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari), è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), è abrogato.
4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 21/2007 le parole: " Nell'ipotesi prevista dal comma 3, al fine " sono sostituite con le seguenti: " Al fine ".
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 )
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), la parola: " 2014 " è sostituita dalla seguente: " 2015 ".
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 )
1. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ), le parole: " delle elezioni per il rinnovo " sono sostituite dalle seguenti: " della proclamazione degli eletti ".
(Integrazione alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 )
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)), è aggiunto il seguente: " 5 bis Le disposizione di cui al comma 5 si applicano alle IPAB, trasformate ai sensi dell'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla trasformazione. ".
(Modificazioni alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 )
1. Alla rubrica dell' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), dopo la parola: " regionale " sono aggiunte le seguenti: " e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ".
2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/2014 , dopo le parole: " (Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale) ", sono aggiunte le seguenti: " ed agli incarichi di cui agli articoli 7 e 11, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) ", e dopo le parole: " in corso " sono aggiunte le seguenti: " nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi previsti dall' articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ".
(Attuazione articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ) (1)
1. Ai fini dell'attuazione del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , le Aziende sanitarie regionali sono considerate adempienti rispetto al limite posto dal medesimo comma, laddove risulti rispettato dalla Regione il vincolo di spesa del personale, pari alla spesa sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4 per cento, vincolo già fissato dall' articolo 1, comma 565, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e da ultimo confermato dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , come modificato e integrato dall' articolo 1, comma 584 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
[9](Norma finanziaria)
1. Al finanziamento della minore entrata derivante da quanto disposto dall' articolo 8 , stimata in euro 110.000,00 per gli anni 2016 e seguenti, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento nella U.P.B. 02.1.003 del bilancio di previsione 2016/2017. [10]
2. Per gli anni 2015 e successivi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall' articolo 14 [11] si fa fronte con prelevamento dal Fondo di riserva iscritto nel bilancio dell'Assemblea legislativa.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione .
Perugia, 30 marzo 2015
Marini
[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 3.
[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 3.
[8] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 19 novembre 2015, n. 16.
[9] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 8 legge Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10.
[10] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 19 novembre 2015, n. 16.
[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 26 novembre 2015, n. 17.
[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 26 novembre 2015, n. 17.
Il presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017. A decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina contenuta all'art. 47 bis della L.R. 11/2015, così come introdotto dall'art. 7 della L.R. 10/2016 (Vedi art. 73, comma 8).