Art. 2
Contributo.
1.
Il contributo di cui all'
articolo 1
è erogato una sola volta ai soggetti beneficiari secondo l'ordine di cui all'
articolo 2, comma 1 della L.R. n. 1/2008
in base a quanto disposto dall'
art. 3, comma 1
del presente regolamento.
[ 2. ]
[3]
2.
L’importo del contributo si compone di due parti:
a)
una parte fissa e uguale per tutti i beneficiari per un importo pari a 5.000,00 euro;
b)
una parte variabile che tiene conto dei componenti del nucleo familiare del lavoratore deceduto, pari a euro 500,00 per ciascun componente compreso il beneficiario del contributo.
[4]
[ 3. ]
[5]
3.
Se nel nucleo familiare dell’avente diritto al contributo sono presenti soggetti minori e/o soggetti maggiorenni non autosufficienti, l’importo concernente la parte variabile di cui al comma 2, lettera b) è incrementato di euro 1.500,00 per ciascun componente minore e/o maggiorenne non autosufficiente.
[6]
[ 4. ]
[7]
4.
L’importo concernente la parte variabile del contributo di cui al comma 2, lettera b) è ridotto in base al reddito lordo complessivo, riferito all’anno precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio causa del decesso, del nucleo familiare al momento dell’erogazione del contributo, nelle seguenti percentuali:
a)
reddito da euro 25.001,00 a euro 30.000,00: riduzione del dieci per cento;
b)
reddito da euro 30.001,00 a euro 35.000,00: riduzione del venti per cento;
c)
reddito da euro 35.001,00 a euro 40.000,00: riduzione del trenta per cento;
d)
reddito da euro 40.001,00 a euro 55.000,00: riduzione del quaranta per cento;
e)
reddito da euro 55.001,00 a euro 70.000,00: riduzione del sessanta per cento;
f)
reddito da euro 70.001,00 a euro 100.000,00: riduzione del settanta per cento.
[8]
5.
La parte variabile del contributo non spetta quando il reddito lordo complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso, del nucleo familiare al momento dell'erogazione del contributo è superiore a 100.000,00 euro.
6.
L'importo del contributo di cui al
comma 2
è rivalutato con cadenza annuale, con atto del Dirigente competente in materia, in base alle variazioni dei prezzi al consumo registrati dall'ISTAT.
7.
Il contributo di cui al presente articolo è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a qualunque altro emolumento o indennizzo derivante dagli obblighi di legge e assicurativi.
Art. 3
Modalità per l'erogazione del contributo.
1.
Il Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro di cui all'
articolo 3 della L.R. n. 1/2008
comunica, alla Direzione regionale competente in materia di sanità e servizi sociali, i nominativi delle vittime di incidenti mortali del lavoro e i soggetti beneficiari del contributo ai sensi dell'
art. 2, comma 1 della L.R. n. 1/2008
, previo sommario accertamento, entro dieci giorni dall'avvenuto incidente.
2.
La Direzione competente di cui al
comma 1
verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'
articolo 2
ai fini dell'erogazione del contributo.
3.
Sono rimesse al Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro di cui all'
articolo 3 della L.R. n. 1/2008
le soluzioni interpretative relativamente all'applicazione delle condizioni di cui all'
articolo 2
per l'erogazione del contributo, da fornire entro cinque giorni decorrenti dalla data in cui viene avanzata la richiesta da parte della Direzione competente di cui al
comma 1
del presente articolo.
4.
La liquidazione del contributo al beneficiario avente diritto, ai sensi dell'
articolo 2, comma 2 della L.R. n. 1/2008
avviene entro trenta giorni dalla data dell'incidente del lavoratore.