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Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18


REGOLAMENTO REGIONALE n.n. 8 del 22 dicembre 2010

Date di vigenza

13/01/2011 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/01/2011
20/11/2025 abrogazione mostra documento vigente dal 20/11/2025

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2010 , n. 8
Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 61 del 29/12/2010

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) disciplina:

a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;

b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante;

c) le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione delle risorse specifiche.

Art. 2

Funzioni dell'ufficio del Garante

1. L'ufficio del Garante collabora con il Garante per il raggiungimento delle finalità di cui all' articolo 1 della l.r. 18/2009 e per lo svolgimento delle funzioni attribuite allo stesso ai sensi dell' articolo 2 della stessa l.r. 18/2009 .

2. L'ufficio del Garante collabora, altresì, con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.

3. L'ufficio del Garante predispone e presenta alla Giunta regionale entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego delle risorse assegnate.

Art. 3

Organizzazione dell'ufficio del Garante

1. L'ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale ai sensi dell' articolo 7, comma 1 della l.r. 18/2009 e, per lo svolgimento della propria attività, si avvale delle strutture della Direzione regionale competente in materia di servizi sociali e di due dipendenti della stessa Direzione con professionalità adeguate allo svolgimento dell'attività.

2. Il personale addetto all'ufficio del Garante costituisce il supporto amministrativo al Garante nella realizzazione delle funzioni di cui all' articolo 2 .

3. L'ufficio del Garante può avvalersi di personale diverso rispetto a quello previsto al comma 1 per prestazioni lavorative aggiuntive specialistiche relative a specifici progetti, di durata temporale limitata, entro i limiti di spesa assegnati all'ufficio e nel rispetto delle normative vigenti.

4. L'ufficio del Garante cura, altresì, le relazioni e la pubblicità assegnate al Garante ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 18/2009 .

Art. 4

Rapporti con le altre autorità di garanzia

1. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e le altre autorità di garanzia istituite dal Consiglio regionale si scambiano segnalazioni riguardanti situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle competenze proprie di ciascuno.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 22 dicembre 2010

Marini

[1]