Legge regionale 17 agosto 2016, n. 10


  • Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
    • Numero Ricorso: 67
    • Anno Ricorso: 2016
    • Numero sentenza: 234
    • Anno sentenza: 2017
    • Gazzetta ufficiale:
    • Abstract: Sentenza 10 ottobre 2017, n. 234
      Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
      Resistente: Regione Umbria
      Disposizioni impugnate: articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, della L.R. Umbria 17 agosto 2016, n. 10 "«Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)»,
      Limiti violati: articolo 117, commi secondo, lett. L), e terzo, Costituzione; decreto legge 31
      agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (norma interposta)
      Decisione della Corte: illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1, L.R. Umbria 10/2016; cessazione della
      materia del contendere relativamente all’articolo 7, comma 1, L.R. Umbria 10/2016
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