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Legge regionale 3 agosto 2017, n. 13


Legge regionale n.13 del 3 agosto 2017

Date di vigenza

10/08/2017 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/08/2017
21/11/2024 abrogazione mostra documento vigente dal 21/11/2024

Documento vigente dal 10/08/2017

Regione Umbria
Legge regionale 3 agosto 2017 , n. 13
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 ).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33, S.o n. 1 del 09/08/2017

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Ulteriori modificazioni all' articolo 6-bis della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 )

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6-bis della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 ), come inserito dall' articolo 1, comma 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 15 , è inserito il seguente:
 
" 4-bis. Fermo quanto previsto al comma 4, al fine di valorizzare le organizzazioni chiamate ad effettuare le designazioni ai sensi del comma 3, la Commissione di cui al comma 1 può integrare i componenti dell'Osservatorio richiedendo ulteriori designazioni, per una sola volta, rispettivamente alle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e). ".

2. Al comma 6 dell'articolo 6-bis della l.r. 16/2012 , come inserito dall' articolo 1, comma 1 della l.r. 15/2016 , le parole: " ai sensi dei commi 4 e 5 " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5 ".

3. In fondo al comma 8 dell'articolo 6-bis della l.r. 16/2012 , come inserito dall' articolo 1, comma 1 della l.r. 15/2016 , è aggiunto il seguente periodo: " La Commissione d'inchiesta o speciale, di cui al comma 1, su istanza dell'Osservatorio, può richiedere alla competente struttura dell'Assemblea legislativa sia di implementare il personale dell'ufficio di supporto del Presidente della Commissione medesima, di cui all' articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), al fine di supportare l'Osservatorio nell'espletamento dei propri compiti sia di organizzare seminari e convegni nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2. ".

Art. 2

(Modificazioni all' articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 15 )

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 15 (Integrazioni della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2001, n. 12 )), le parole: " del comma 2 ", sono sostituite dalle seguenti: " dei commi 2 e 8 " e le parole: " della presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " della presente legge e successive modificazioni ed integrazioni ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 3 agosto 2017

Marini

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