Art. 6 bis
(Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità)
1.
La Commissione d'inchiesta o speciale, di cui agli articoli 54 e 55 dello
Statuto
, laddove istituita su materie oggetto della presente legge, può proporre all'Assemblea legislativa dell'Umbria l'istituzione presso l'Assemblea stessa di un Osservatorio sulla criminalità organizzata e l'illegalità, di seguito definito Osservatorio, quale strumento per lo studio dei fenomeni correlati al crimine organizzato e mafioso, per la raccolta dei dati a disposizione e delle informazioni da cui emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose, per la promozione della condivisione e della collaborazione con e tra i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità e per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento.
2.
L'Osservatorio, che opera in raccordo con il Comitato tecnico-scientifico di cui all'
articolo 6
, ha il compito, in particolare:
a)
di raccogliere tutte le informazioni e i dati utili alle finalità previste al
comma 1
;
b)
di assicurare il necessario supporto informativo alla Commissione d'inchiesta o speciale, segnalando eventuali problematiche o criticità e promuovendo, inoltre, forme di comunicazione diretta con i cittadini anche attraverso il sito internet dell'Assemblea legislativa;
c)
di svolgere attività di studio, ricerca ed indagine relativamente agli ambiti di competenza della presente legge anche promuovendo l'implementazione del portale telematico di documentazione di cui all'
articolo 12
.
3.
L'Osservatorio, che resta in carica per tutta la durata della Commissione d'inchiesta o speciale di cui al
comma 1
, è composto da:
a)
il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione d'inchiesta o speciale;
b)
un rappresentante delegato da ANCI Umbria;
c)
sette esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità designati congiuntamente dalle seguenti associazioni antimafia operanti in Umbria: Libera Umbria, Libera informazione, Legambiente, WWF, SOS Impresa, Cittadinanzattiva, Mente Glocale;
d)
un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
f)
un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria (ABI) Umbria.
4.
La Commissione d'inchiesta o speciale di cui al
comma 1
, in ogni momento può integrare i componenti dell'Osservatorio individuando ulteriori associazioni affinché designino uno o più esperti, ai sensi del
comma 3, lettera c)
.
4-bis.
Fermo quanto previsto al
comma 4
, al fine di valorizzare le organizzazioni chiamate ad effettuare le designazioni ai sensi del
comma 3
, la Commissione di cui al
comma 1
può integrare i componenti dell'Osservatorio richiedendo ulteriori designazioni, per una sola volta, rispettivamente alle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e).
[7]
5.
Entro cinque giorni dalla deliberazione di istituzione dell'Osservatorio ai sensi del
comma 1
, l'Assemblea legislativa, per il tramite degli uffici competenti, richiede, ai fini della costituzione dell'Osservatorio, le designazioni di cui al
comma 3
, lettere b), c), d), e), ed f), che devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso quest'ultimo termine l'Osservatorio si intende costituito, purché le designazioni pervenute consentano la nomina, con atto del Presidente dell'Assemblea legislativa, di almeno la metà più uno dei componenti; l'Osservatorio è integrato sulla base delle designazioni pervenute oltre il termine stesso.
6.
Nella prima seduta di insediamento dell'Osservatorio, i componenti nominano il Presidente che è scelto tra i soggetti designati ai sensi del
comma 3, lettera c)
. Qualora l'Osservatorio sia integrato
[ ... ]
[8]
ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5[9]
, si può procedere, su richiesta di un componente, al rinnovo dell'elezione del Presidente.
7.
L'Osservatorio stabilisce, con regolamento interno, le modalità del suo funzionamento.
8.
Il supporto amministrativo all'Osservatorio è assicurato dagli uffici dell'Assemblea legislativa.
La Commissione d'inchiesta o speciale, di cui al
comma 1
, su istanza dell'Osservatorio, può richiedere alla competente struttura dell'Assemblea legislativa sia di implementare il personale dell'ufficio di supporto del Presidente della Commissione medesima, di cui all'
articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21
(Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), al fine di supportare l'Osservatorio nell'espletamento dei propri compiti sia di organizzare seminari e convegni nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 2
.
[10]
9.
La partecipazione alle sedute dell'Osservatorio è a titolo gratuito.
[6]