Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
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Proposta
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Relazione: Dalla Relazione di accompagnamento (SINTESI)
Nell'attuale testo della Costituzione, le acque minerali e termali non sono enunciate né nell'elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato di cui ali' art.117, c.2 Cost., né in quello delle materie di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni ex art.117, c.3 Cost., ponendole quindi nell'ambito di titolaritàdel potere legislativo residuale della Regione, previsto dal comma 4 dello stesso art. 117. Ciò posto nel sistema attuale occorre tenere ben presente i limiti che la competenza regionale incontra nel disciplinare la materia: la natura di bene pubblico, appartenente al patrimonio indisponibile delle risorse minerarie (art. 826 C.C.) e quindi la competenza statale in materia di "ordinamento civile"; la rilevanza economica del bene e pertanto gli aspetti legati alla '1utela della concorrenza"; la qualitàdi sostanza alimentare, di "alimento" di origine non vegetale e non animale e dunque gli aspetti connessi alla '1utela della salute"; per ultimo, ma non meno importanti per la pericolositàdelle attivitàdi escavazione di pozzi e sorgenti, e pertanto gli aspetti connessi alla '1utela della salute e sicurezza dei lavoratori".
Con il presente ddl vengono abrogate la legge regionale 11 novembre 1987 n. 48 "Norme per la ricerca la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali e termali", la legge regionale 23 dicembre n.38 del 2001 "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1987 n. 48", la legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48 "Promozione e sviluppo del termalismo".
La nuova disciplina abbandona quindi l'approccio strettamente "minerario" su cui era improntata la precedente normativa per la quale l'acqua minerale costituisce una sostanza minerale di 1/\ categoria o di "miniera".
Le concessioni di acqua minerale naturale attualmente vigenti sono 19; negli 11 stabilimenti di Scheggia, Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Foligno, Sellano, Cerreto di Spoleto, San Gemini, Acquasparta, Massa Martana, e Orvieto, sono imbottigliate 17 acque minerali naturali; 2 nuove acque attendono il completamento dei lavori di adduzione delle e di adeguamento degli stabilimenti.
Complessivamente, negli ultimi anni, la produzione ha raggiunto 1.1 miliardi di litri imbottigliati, circa il 10% del mercato nazionale. Il fatturato del settore per l'anno 2006 è risultato pari a circa 180 milioni di euro; l'occupazione direttamente impiegata negli stabilimenti di imbottigliamento è risultata pari a 387 unità.
Le concessioni di acque minerali naturali utilizzate esclusivamente per cure termali sono 3; la superficie delle aree di concessione è circa 390 ettari. Alle tradizionali Terme di Fontecchio - Cittàdi Castello - si sono aggiunte, da pochi anni, le Terme di S.Felice o Terme Francescane di Spello. Si tratta in entrambi i casi di acque sulfuree fredde, principalmente utilizzate nella cura delle malattie dell'apparato respiratorio. Nell'anno 2006 sono state impiegate negli stabilimenti termali un totale di 75 unità: 55 medici o paramedici, 20 inservienti e altro.
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Obiettivo della legge: La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e la utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione
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Individuazione dei destinatari: - Uffici regionali
- Comuni interessati al rilascio del permesso di ricerca delle acque minerali
- Titolari per permesso
- Proprietari o possessori dei terreni interessati ai lavori di ricerca
- Province interessate
- Autoritàdi ambito territoriale competente in materia di ciclo idrico integrato
- ARPA
- ASL competente per territorio
- Funzionari regionali incaricati delle funzioni di vigilanza
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Dati identificativi
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Tipo atto: PDL
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Numero atto: 1309
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Proponente: G.R. DELIB. N. 642 DEL 09/06/2008
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Titolo: NORME PER LA RICERCA, LA COLTIVAZIONE E L'UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI
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Pervenuto al Consiglio il: 17-07-2008
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Codice esito conclusivo dell'iter dell'atto: APPROVATO
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Legislatura: VIII
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Valutazione ex ante
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Analisi tecnico normativa
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Materia del PDL: Il ddl detta una nuova disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, contestualmente abrogando le vigenti leggi regionali 20 dicembre 1984, n. 48 (Contributi per lo sviluppo del termalismo) e 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali).
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Potestàlegislativa regionale: La materia acque minerali e termali è riconducibile alla potestàlegislativa regionale residuale, fatta salva la potestàlegislativa concorrente dello Stato per gli aspetti concernenti la “tutela della salute†ed esclusiva per la “tutela dell'ambiente e dell'ecosistemaâ€Â.
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Verifica della legittimitàcostituzionale: Nessuna osservazione.
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Normativa europea in materia: Nessuna osservazione.
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Coordinamento con la normativa vigente: Nessuna osservazione.
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Necessitàdel ricorso allo strumento normativo: Il ricorso allo strumento legislativo è necessario poiché la materia è disciplinata ex novo, con contestuale abrogazione della legislazione vigente.
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Adeguatezza della relazione di accompagnamento: La relazione non sembra adeguata rispetto al disposto dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto e 26 del regolamento interno.
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Pertinenza del titolo rispetto all'articolato: Il titolo è pertinente rispetto all'articolato.
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Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità: Si evidenza preliminarmente l'assenza della norma finanziaria.
Art. 3: la rimessa in pristino dello stato dei luoghi è oggetto del permesso di ricerca non della ricerca, pertanto si propone di sostituire l'espressione “La ricerca ha per oggetto†con la seguente: “Il permesso di ricerca ha per oggettoâ€Â;
Art. 4 e 7: si evidenzia in generale che i requisiti dell'istante, i termini di conclusione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi richiederebbero una più puntuale disciplina;
Art. 4:
- comma 2: andrebbe specificato un termine ulteriore entro il quale i Comuni, pur avendo “rappresentato esigenze istruttorieâ€Â, devono esprimersi.
- comma 3, lettera b): la norma fa riferimento all' “importo complessivo dei lavori di ricercaâ€Â, senza tuttavia prevedere la necessitàdi allegare all'istanza un programma dei lavori e degli investimenti che consenta di calcolare il suddetto importo. Inoltre sarebbe auspicabile una più chiara e puntuale disciplina del deposito cauzionale analogamente a quanto previsto per la concessione per la coltivazione di giacimenti.
- comma 5: non è chiaro a quali esigenze si faccia riferimento, presumibilmente si tratta di esigenze di pubblico interesse. In tal caso sarebbe auspicabile una specificazione.
Art. 5: si evidenzia la presenza di un probabile refuso nella elencazione delle lettere di cui al comma 3. Analoga osservazione vale per l'articolo 8 comma 2.
Art. 6: la durata della concessione potrebbe essere proporzionata anche agli ammortamenti al fine di garantire una durata minima adeguata.
Art. 29: si propone di spostare il contenuto del comma 3 nell'articolo 6 e di riformulare l'articolo come segue:
“1. Per il perseguimento delle finalitàdella presente legge la Regione promuove:
a) la realizzazione di studi ricerche progetti interventi e iniziative finalizzate alla concessione, valorizzazione e utilizzo delle acque termali;
b) la realizzazione di parchi termali e di iniziative in materia di tempo libero e benessere comunque connesse alla presenza di sorgenti di acque termali;
c) il risanamento, la conservazione, la valorizzazione di sorgenti di acque non riconosciute ai sensi dell'articolo 2 e utilizzate dalle popolazioni locali secondo antichi usi e consuetudini, in particolare di quelle di interesse storico architettonico o culturale.â€Â
Art. 33: sarebbe auspicabile inserire un termine entro il quale il regolamento deve essere adottato.
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Presenza di definizioni e loro correttezza: L'articolo 2 detta le definizioni di "acque minerali naturali", "acque di sorgente", "acque termali". Le definizioni sono chiare e non si rilevano aspetti di illegittimità.
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Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza: I riferimenti normativi non contengono sempre, nelle prime citazioni, il titolo dell'atto, di cui sarebbe auspicabile l'inserimento.
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Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie: Nessuna osservazione.
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Presenza di effetti abrogativi impliciti: Nessuna osservazione.
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Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL: Rinvio a norme regolamentari: art. 33
L'articolo rinvia ad un regolamento di esecuzione-attuazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) le modalitàe i criteri per la presentazione e per il rilascio del permesso di ricerca della concessione per la coltivazione di giacimenti ;
b) i criteri per la delimitazione e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque minerali;
c) la disciplina generale delle aree di salvaguardia delle acque minerali;
d) le modalitàdi partecipazione del concessionario a interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle zone di rispetto e il pagamento di eventuali indennitàdovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle zone di rispetto medesime;
e) le procedure per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) le modalitàe i criteri per l'utilizzo del fondo regionale per la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche;
g) le procedure e le modalitàper il pagamento e la riscossione dei diritti annuali.
Rinvio ad altri atti:
- Art. 18 comma 1: Il dirigente del Servizio regionale, previa acquisizione del parere dell'ARPA e nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 33, individua all'interno dei bacini interessati le aree di salvaguardia al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque.
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Data chiusura: 05/11/2008
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Analisi documentale
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Obiettivi
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Obiettivi diretti ed espliciti: Il ddl ha come finalitàgenerale quella di disciplinare la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della regione.
Gli obiettivi principali sono:
a) assicurare il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche, in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;
b) promuovere la valorizzazione e la tutela delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.
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Strumenti previsti per perseguire gli obiettivi: Gli strumenti previsti dal ddl fanno riferimento a tre aree:
- Ricerca e coltivazione (concessioni) delle acque;
- Utilizzazione delle acque (autorizzazioni);
- Vigilanza, controlli e sanzioni.
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Corrispondenza con la programmazione regionale: Il DAP 2006-2008, nella sezione relativa alla “Difesa dell'Ambienteâ€Â, prevede, tra le attivitàprioritarie, la revisione dei canoni di concessione delle acque minerali e la finalizzazione delle maggiori entrate verso: (i) l'uso consapevole delle risorse idriche; (ii) la salvaguardia delle acque di falda; (iii) la promozione dei territori interessati al prelievo.
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Destinatari
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Destinatari diretti: Soggetti “ricercatoriâ€Â, “coltivatori†e autorizzati all'utilizzo e all'immissione in commercio di acque minerali naturali, di sorgente e termali.
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Zone territoriali di intervento: Intero territorio regionale.
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Forme di pubblicitàper i destinatari: Le forme di pubblicitàper i destinatari previste dal ddl sono quelle relative alle istanze per il rilascio del permesso di ricerca, la concessione per la coltivazione dei giacimenti e l'autorizzazione all'utilizzo ed all'immissione in commercio di acque minerali naturali, di sorgente e termali.
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Forme di partecipazione per i destinatari/cittadinanza: Non sono previste forme di partecipazione per i destinatari/cittadinanza.
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Analisi del contesto
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Definizione dei fenomeni oggetto dell'intervento
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Definizione contenuta nell'atto: Il ddl definisce le acque minerali naturali, di sorgente e termali:
- acque minerali naturali: acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietàfavorevoli alla salute;
- acque di sorgente: acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo;
- acque termali: acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici.
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Rispondenza dell'atto a particolari emergenze o gravi situazioni determinatasi sul territorio: Il ddl non risponde a particolari emergenze o gravi situazioni determinatasi sul territorio.
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Rispondenza dell'atto ad esigenze di nuove realtàsocio-economiche: Come si legge nella relazione di accompagnamento, il ddl risponde, tra l'altro, allo sviluppo e alla crescita, in Umbria, del consumo di acque oligominerali degli ultimi venti anni.
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Presenza di dati e informazioni nella relazione d'accompagnamento: Nella relazione d'accompagnamento sono presenti informazioni relative alle concessioni, alla produzione, al fatturato e all'occupazione relativi alle acque minerali naturali.
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Dati e informazioni di sintesi: L'industria delle acque minerali nasce verso la fine dell'800 in alcuni paesi europei a forte tradizione termale (Italia, Francia, Belgio e Germania), con l'avviamento dell'imbottigliamento di acque provenienti da sorgenti storiche, famose per le loro virtù salutari. In Italia, i primi tentativi di commercializzazione di un acqua minerale naturale si verificarono intorno al 1890, a cui seguì la costruzione dei primi impianti di imbottigliamento.
Fino alla metàdegli anni '60 il mercato delle acque minerali naturali possiede ancora una forte caratterizzazione medico-terapeutica, con una diffusione essenzialmente a livello locale e destinato ad un segmento di consumatori appartenenti alle classi sociali più agiate.
L'ampliamento del mercato delle acque minerali avviene a partire dagli anni '70, quando le aziende produttrici cominciano ad adottare politiche di allargamento del mercato, sia dal punto di vista geografico che da quello sociale. L'acqua minerale non è più un prodotto curativo, ma diventa una bevanda a tutti gli effetti e pertanto rivolta all'intera popolazione.
Un notevole impulso al consumo delle acque minerali è stato dettato grazie all'introduzione delle bottiglie in plastica in PVC, molto più leggere di quelle in vetro e con costi minori di trasporto e distribuzione.
Negli anni '90 l'Italia diventa il primo paese al mondo nella produzione di acqua minerale naturale. Alla base di questo primato si trovano una maggiore tradizione al consumo ed una maggiore sensibilitàdei consumatori verso un'alimentazione basata sulle esigenze personali.
Il consumo di acqua minerale, da un punto di vista quantitativo, sembra essere legato ad una serie di variabili di varia natura:
- l'andamento generale dell'economia;
- l'andamento dei flussi turistici, che incide sui consumi nei pubblici esercizi;
- la situazione climatica e l'andamento delle temperature, che incide sul consumo di bevande in genere.
In base ai dati raccolti dalla Fondazione Mineracqua, la produzione in Italia di acque minerali risulta in costante crescita dal 1990 al 2006. Soltanto per l'anno 2004 si è registrata una lieve flessione (-0,9% rispetto all'anno precedente) dovuto soprattutto alla contrazione dei flussi turistici che si è verificata in quell'anno. Questo dato sembra tuttavia rimanere un caso isolato, infatti nell'ultimo triennio l'incremento della produzione è stato dell'ordine del +3,4% in media ogni anno.
Da alcuni anni la Federazione Mineracqua promuove un'indagine di mercato con l'obiettivo di esplorare l'insieme delle percezioni e delle motivazioni che sono alla base del consumo di acqua minerale ed allo stesso tempo, di analizzare le principali cause che possono influenzare i trend di vendita. Dall'indagine, svolta su un campione rappresentativo di famiglie, risulta che circa il 98% delle famiglie italiane dichiara di acquistare acqua minerale in maniera più o meno regolare durante l'anno. I motivi prevalenti alla base di tale abitudine sono individuabili essenzialmente nel gusto dell'acqua minerale (che risulta più gradevole rispetto all'acqua potabile di rubinetto) e come aiuto imprescindibile al benessere fisico e alla salute personale, anche in chiave preventiva. Da questo ultimo punto di vista infatti, circa un quarto delle famiglie (23,3%) dichiara che l'acqua minerale è in assoluto il prodotto più importante per la salute umana; a queste si aggiunge un ulteriore 32% di famiglie che ritiene l'acqua minerale uno dei prodotti più importanti.
Infine, per quanto riguarda l'Umbria, alcuni dati essenziali sul settore si possono ricavare dal Censimento dell'Industria e Servizi, all'interno della categoria economica “Produzione di acqua minerale ed altre bevande analcolicheâ€Â. Dai dati dell'ultima edizione del censimento (anno 2001) risultano in Umbria 10 aziende produttrici, in cui sono inseriti 193 addetti. Di queste 6, hanno un numero di addetti superiore alle 20 unitàma comunque inferiore ai 50.
(Per grafici e tabelle riferiti al testo, si veda il file allegato "Grafici_Tabelle_Acque")
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Riferimenti documentali: - Legge regionale 11 novembre 1987 n. 48 “Norme per la ricerca la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali e termaliâ€Â;
- Legge regionale 23 dicembre del 2001 n.38 “Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1987 n. 48â€Â;
- Legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48 “Promozione e sviluppo del termalismoâ€Â.
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Analisi della politica pubblica
- Attuazione dell'atto
| Soggetto attuatore |
Tipo provvedimento |
Oggetto del provvedimento |
Tempi previsti |
|---|
| Giunta regionale | DGR | regolamento per l'attuazione della legge | |
| Il dirigentedel servizio regionale competente | | individua all'interno dei bacini interessati (nel rispetto del Reg.art. 33) le aree di salvaguardia | entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento |
| ARPA | parere | individuazione aree di salvaguardia | |
| Regione, Province, Comuni | | recepiscono le aree di salvaguardia e adeguano i propri strumenti di programmazione territoriale e urbanistici | entro 120 giorni dalla pubblicaz. nel BUR del provvedimento di concessione o del provvedimento di costituzione delle aree di salvaguardia |
| Regione | | promuove:- la realizzazione di studi ricerche progetti interventi e iniziative finalizzate alla concessione, valorizzaz. e utilizzo delle acque min.- la realizzazione di parchi terminali … - il risanamento, la conservazione, la valorizzazione … | |
| Regione | legge finanziaria | stabilisce l'importo unitario dei diritti | |
| Regione | | fondo regionale costituito con il 20% dei diritti per la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche, nonché valorizz. e riqualificazione ambientale dei territori interessati | |
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Attivitàdelle Commissioni
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Assegnazione dell'atto alle Commissioni: Redigente
17.07.2008
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Iscrizione atto ordine del giorno Commissione: 25 luglio - 23 ottobre - 6 novembre - 10 novembre - 12 novembre - 17 novembre - 24 novembre 2008
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Partecipazione
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Espletamento consultazione
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Iniziativa consiliare: Consiglieri regionali Nevi Raffaele, Sebastiani Enrico, Fronduti Armando e De Sio Alfredo
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Decisione Commissione: 25 luglio 2008
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Tipo consultazione: altro
Incontro cunsultivo pubblico
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Sede/i: Perugia, Palazzo Cesaroni - Sala Partecipazione
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Data/e: 12 settembre 2008
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Soggetti: invitati
Vedi Allegato
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Resoconto: Si
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Procedimento nel Comitato per la legislazione
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Iscrizione atto ordine del giorno del Comitato: L'atto è stato iscritto all'o.d.g. della seduta del 5.11.2008 in abbinamento con l'atto n. 682 di iniziativa consiliare.
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Relatore: Comitato per la legislazione
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Formulazione parere: Con lettera prot. n. 4312 del 5 novembre 2008 il Comitato per la legislazione ha trasmesso il parere sull'atto 1309 al Presidente della II Commissione consiliare.
Per quanto attiene alla qualitàdella legislazione, il Comitato suggerisce l'inserimento all'articolo 33 di un termine temporale entro il quale la Giunta regionale deve adottare il regolamento di attuazione.
Il Comitato propone altresì, l'inserimento di un articolo rubricato "Relazione sull'attuazione della legge", nel testo che si allega (v. documenti allegati).
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Procedimento in Commissione
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Adempimenti generali
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Abbinamento: Si
con atto n. 682
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Richiesta esame referente: Gruppo consiliare
Gruppo Alleanza Nazionale 10.11.2008
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Esame
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Relatore per l'aula: Relatore per la maggioranza Presidente Franco Tomassoni, Relatore per la minoranza Consigliere Raffaele Nevi
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Relazione orale: si
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Attivitàdell'Aula
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Decisione finale del Consiglio: APPROVA
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Approvati dal Consiglio emendamenti al testo proposto dalla Commissione: si
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L.R. n.: 22
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del: 22-12-2008
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Pubblicata nel B.U.R. n.: 60
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del: 30-12-2008
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L'estensore del testo della deliberazione (dato di Commissione) : Sacchetti Diva
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