Legge regionale 28 novembre 2020, n. 12
Date di vigenza
| 29/11/2020 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 29/11/2020 |
| 05/08/2021 | modifica | mostra documento vigente dal 05/08/2021 |
Documento vigente dal 29/11/2020
| Missione | Programma | TITOLO | 2021 | 2022 |
| 01 | 01 | 1 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 01 | 04 | 1 | -216.782,00 | 0,00 |
| 01 | 05 | 1 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 01 | 08 | 1 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 01 | 10 | 1 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 04 | 04 | 1 | -376.860,00 | 0,00 |
| 09 | 03 | 1 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 20 | 01 | 1 | -301.236,40 | -118.948,02 |
| -1.251.878,40 | -475.948,02 |
3. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione delle Entrate degli esercizi 2021 e 2022 al Titolo 5, Tipologia 300 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022 sono ridotte degli importi di cui al comma 2 . [14]
(Sostegno alle imprese esercenti la vendita della stampa quotidiana e periodica nelle aree del cratere sismico)
1. Al fine di sostenere il diritto all'informazione nei Comuni del territorio regionale di cui all'allegato 1 del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299 , sono concessi contributi in conto esercizio a favore delle imprese del commercio esercenti la vendita della stampa quotidiana e periodica di cui all' articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 avvalendosi, per la gestione delle procedure di concessione ed erogazione, della Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria Spa di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.a.).
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»).
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 , è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 15.000,00 per l'anno 2020 e la spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con imputazione al Titolo 1, Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" del Bilancio di previsione regionale 2020-2022.
(Modificazione all' articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 )
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati) sono soppresse le parole: " , ai sensi dell'art. 6 ".
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/1983 è sostituito dal seguente: " 2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, l'accertatore deve notificare gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. ".
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 15/1983 è soppresso.
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 )
1. Il comma 4-ter dell'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) è sostituito dal seguente: " 4-ter. L'incarico di revisore unico e di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile comunque denominato è compatibile con l'incarico di revisore o sindaco supplente in uno o più enti, organismi, società, fondazioni, associazioni o comitati. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi causa del revisore o sindaco effettivo, il supplente subentra immediatamente fino alla sostituzione del componente effettivo, da effettuare entro i termini previsti dalla presente legge. ".
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 )
1.
All'
articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
(Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi: "
6-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19-bis è riconosciuto all'Agenzia unica, a decorrere dall'esercizio 2021, un contributo annuo fino all'importo di E 1.500.000,00 commisurato alle funzioni svolte.
6-ter. L'onere di cui al comma 6-bis, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, è definito annualmente con legge di bilancio e trova copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti alla Missione 10, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione regionale.
".
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 )
1. Al comma 1 dell'articolo 101-decies della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), come sostituito dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)), le parole: " 5 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 15 per cento ".
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 )
1. All' articolo 64 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: " 9-bis. Il Presidente della Regione può nominare, diversamente da quanto disposto dal comma 1, un Commissario liquidatore unico delle Comunità montane. In tal caso, il compenso mensile previsto dal comma 3 può essere incrementato fino all'importo massimo risultante dalla moltiplicazione del cinquanta per cento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, per cinque, in coerenza con il numero delle comunità montane in liquidazione. I relativi oneri sono a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione. ".
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 65-bis della l.r. 18/2011 è aggiunto il seguente periodo: " Nel caso di cui all'articolo 64, comma 9-bis, il piano di liquidazione e la proposta di gestione sono presentati dal Commissario unico. ".
3. All' articolo 65-bis, comma 2-ter, della l.r. 18/2011 dopo le parole: " è amministrato " sono inserite le seguenti: " dal Commissario unico di cui all'articolo 64, comma 9-bis, oppure in caso di più commissari ".
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 )
1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) dopo le parole: " Le agenzie di viaggio e turismo " sono inserite le seguenti: " anche nella forma virtuale on line, ".
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 8/2017 è sostituita dalla seguente: " c) un locale, anche non indipendente, con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico per ciascuna sede, principale o secondaria. ".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 8/2017 è aggiunto il seguente: " 1 bis. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono esclusivamente attività on line devono possedere i requisiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e lettera b). ".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 8/2017 è inserito il seguente: " 1 bis. Le agenzie di viaggio e turismo on line nella SCIA devono comunicare anche i recapiti telefonici ed il dominio dedicato alla vendita. ".
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 8/2017 è inserito il seguente: " 1 bis. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che esercita l'attività esclusivamente on line non può operare in locali aperti al pubblico e gli eventuali segni distintivi devono contenere il divieto di vendita diretta al pubblico. ".
6. Dopo il comma 7 dell'articolo 48 della l.r. 8/2017 è inserito il seguente: " 7 bis. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che non rispetta la disposizione di cui all'articolo 44, comma 1 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. ".
7. Al comma 4 bis dell'articolo 54 della l.r. 8/2017 le parole: " non oltre il 31 dicembre 2019 " sono sostituite dalle seguenti: " non oltre il 31 dicembre 2020 ".
8. Il comma 2 bis dell'articolo 57 della l.r. 8/2017 è sostituito dal seguente: " 2 bis. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3 continuano ad essere esercitate dai Comuni fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al comma 2. ".
9. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 57 della l.r. 8/2017 è inserito il seguente: " 2 ter. Fino all'effettivo avvio da parte della Regione dell'attività di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3, i proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 39 comma 1 e 48 comma 11 continuano ad essere introitate a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed alla l.r. 15/1983 . ".
(Modificazione all' articolo 7 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 4 )
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 4 (Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni) l'importo di " 400.000,00 " è sostituito da " 492.636,45 ".
Perugia, 28 novembre 2020
TESEI
[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
[11] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
[12] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
[13] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
[14] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 2 agosto 2021, n. 12.