Legge regionale 4 aprile 2012, n. 7
- Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
- Numero Ricorso: 88
- Anno Ricorso: 2012
- Numero sentenza: 246
- Anno sentenza: 2013
- Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale 30 ottobre 2013, n. 44
- Abstract: Sentenza 21 ottobre 2013, n. 246
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Umbria
Giudizio: legittimità costituzionale
Disposizioni impugnate: articolo 5, commi 1 e 2, L.R. 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)
Limiti violati: articoli 9 e 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione
Decisione della Corte:
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria n. 7/2012 in riferimento all’articolo 9 della Costituzione; non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 2, della stessa legge, in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma della Costituzione.
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