Art. 2
(Ambito di applicazione)
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'
articolo 1
, la Giunta regionale sostiene, anche mediante l'erogazione di contributi, le associazioni di cui al
comma 2
per:
a)
lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia umbra e della storia delle forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale;
b)
lo svolgimento di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
c)
iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica.
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce, aggiornandolo periodicamente, l'elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria, definendone modalità e criteri d'iscrizione.
3.
La Giunta regionale predispone appositi bandi per finanziare le iniziative e gli interventi di cui al
comma 1
. La partecipazione ai bandi è riservata alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al
comma 2
e alle rispettive diramazioni territoriali.
4.
Ai fini di cui ai commi 2 e 3 si considerano riconosciute a livello nazionale le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto
(n. 17 dell'allegato 1 della
L. 15 marzo 1997, n. 59
)).
5.
Ai fini di cui ai medesimi commi 2 e 3 si considerano operanti in Umbria anche le diramazioni territoriali di associazioni non aventi sede nel territorio regionale, purché operanti in Umbria da almeno un anno e dotate di autonomia gestionale e finanziaria.
6.
La Giunta regionale, con proprio regolamento, definisce le priorità di intervento, i criteri preferenziali, le modalità di accesso ai contributi regionali, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.
7.
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi da provvedimenti regionali relativamente alle stesse iniziative o interventi.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1.
Per l'anno 2022, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 20.000,00, si provvede con le disponibilità autorizzate sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo I "Spese correnti", del bilancio regionale 2022-2024.
[3]
2.
Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al
comma 1
trova copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).