Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2023-2025, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.
2.
Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla allegata Tabella A) "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al
decreto legislativo 118/2011
)" e dell'
articolo 27, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).
3.
Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella B), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al
decreto legislativo 118/2011
) e dell'
articolo 27, comma 2, lettera d) della l.r. 13/2000
.
Art. 2
(Diritti annuali di cui all'
articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
)
1.
A decorrere dall'anno 2023 l'importo unitario dei diritti annuali di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della
legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
(Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è stabilito, rispettivamente, in misura di euro 60,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in permesso o in concessione, e in misura di euro 1,20 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente imbottigliata o comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate.
Art. 3
(Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)
1.
Le risorse di cui all'
articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18
(Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), sono integrate di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il finanziamento delle spese per indennizzi a favore dei soggetti di cui alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).
[5]
2.
La spesa di cui al
comma 1
trova copertura nell'ambito degli stanziamenti 2023-2025 della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.
[11]
3.
Per gli anni successivi, l'entità del finanziamento di cui al
comma 1
è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
Art. 4
(Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)
1.
La Regione, in coerenza con gli articoli 10 e 11 dello
Statuto regionale
, attribuisce un contributo annuale a favore dell'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto, riconoscendone il ruolo che la stessa svolge a livello locale e nazionale per la conservazione dei beni culturali, mediante attività scientifiche di analisi e monitoraggio finalizzate anche alla prevenzione.
2.
Per l'attuazione di quanto previsto al
comma 1
è autorizzata per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 la spesa di euro 70.000,00 nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025.
[13]
3.
Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al
comma 2
è stabilita annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011
.
Art. 5
(Sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva del Comune di Perugia)
1.
La Regione Umbria interviene a titolo di cofinanziamento degli interventi del Comune di Perugia finalizzati ai lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport Palabarton (ex Giuseppe Evangelisti) per l'importo massimo di euro 1.000.000,00.
2.
Per l'attuazione di quanto previsto al
comma 1
, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 1.000.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2023-2025.
Art. 7
(Modificazioni alla
legge regionale 25 luglio 2022, n. 11
)
1.
All'
articolo 3, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 11
(Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine), il
comma 1
è sostituito dal seguente:
"
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 20.000,00 alla Missione 05
"Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"
, Programma 02
"Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"
, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.
".
Art. 8
(Modificazioni alla
legge regionale 25 luglio 2022, n. 12
)
1.
All'
articolo 5, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 12
(Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata regionale del welfare aziendale), il comma 2 è sostituito dal seguente:
"
2. Dal 2023, la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie previste a titolo di trasferimento per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.
".
Art. 9
(Copertura finanziaria)
1.
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2023-2025 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.
Art. 10
(Disposizione sull'efficacia)
1.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023.