Art. 1
(Oggetto)
1.
Il presente regolamento detta norme concernenti il procedimento per la concessione dei benefici finanziari di cui alla
legge regionale 6 agosto 2004, n. 17
(Norme in materia di spettacolo).
Art. 2
(Destinatari dei benefici finanziari)
1.
Possono accedere ai benefici finanziari di cui al presente regolamento i soggetti indicati all'
articolo 8, comma 2 della l.r. 17/2004
che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
compartecipazione finanziaria per almeno il trenta per cento del costo totale del progetto. La compartecipazione comprende le risorse proprie del richiedente e i contributi pubblici e privati ad eccezione di quelli regionali e statali;
b)
sede legale e stabile operatività nel territorio regionale da almeno tre anni;
c)
applicazione ai dipendenti e ai collaboratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e della normativa vigente;
d)
regolarità nel pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali;
e)
avere ottemperato, se beneficiari del contributo regionale previsto nel programma annuale per lo spettacolo di cui all'
articolo 7 della l.r. 17/2004
di due anni prima, agli adempimenti di cui all'
articolo 6, comma 1
.
2.
I soggetti che presentano domanda per i benefici finanziari per la categoria cinema e arti audiovisive di cui all'
articolo 3, comma 4, lettera a)
, oltre alle condizioni di cui al
comma 1
, devono svolgere la relativa attività nel territorio regionale.
Art. 3
(Presentazione della domanda)
1.
La domanda per i benefici finanziari di cui al presente regolamento è presentata alla struttura regionale competente in materia di spettacolo secondo il modulo Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2.
La domanda di cui al
comma 1
deve essere inoltrata entro il 31 marzo di ogni anno, tramite posta elettronica certificata (PEC), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata direttamente presso l'archivio della struttura regionale competente.
3.
La presentazione della domanda è stabilita dalla data della trasmissione del messaggio in caso di PEC, dalla data del timbro dell'ufficio postale di accettazione nel caso di raccomandata con ricevuta di ritorno o dalla data del protocollo informatico dell'archivio nel caso di presentazione diretta. Le domande spedite o consegnate oltre la data di cui al
comma 2
sono dichiarate inammissibili.
4.
Il richiedente deve presentare, pena l'esclusione, un'unica domanda di beneficio finanziario, specificando l'appartenenza ad una delle seguenti categorie e sotto-categorie di riferimento:
a)
cinema e arti audiovisive:
1)
festival;
2)
cineclub e rassegne;
b)
spettacolo dal vivo:
1)
festival;
2)
danza;
3)
teatro produzione;
4)
teatro ospitalità;
5)
lirica produzione;
6)
lirica ospitalità;
7)
musica produzione;
8)
musica ospitalità;
9)
musica corsi e masterclass;
10)
musica concorsi.
5.
La domanda, compilata utilizzando il modulo Allegato A), è corredata dagli Allegati B), C) ed E) che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento. La domanda e i relativi allegati sono resi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A) e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'
articolo 38 dello stesso d.p.r. 445/2000
.
Art. 4
(Valutazione delle domande e dei progetti)
1.
La struttura regionale competente in materia di spettacolo verifica la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 ai fini dell'ammissione delle domande pervenute.
2.
La struttura regionale competente in materia di spettacolo effettua la valutazione delle domande ammesse sulla base dei dati oggettivi di cui all'
articolo 5
, commi 1 e 2 attribuendo alle stesse un punteggio pari ad un massimo di sessanta punti su cento.
3.
Il Comitato scientifico di cui all'
articolo 9 della l.r. 17/2004
effettua la valutazione dei progetti di cui all'
articolo 5, comma 3
attribuendo agli stessi un punteggio pari ad un massimo di quaranta punti su cento.
4.
Il Comitato scientifico trasmette le risultanze di cui al
comma 3
alla struttura regionale competente in materia di spettacolo al fine della formulazione della graduatoria dei soggetti ammessi ai benefici finanziari.
Art. 5
(Criteri di valutazione)
1.
La valutazione di cui all'
articolo 4, comma 2
delle domande per la categoria del cinema e arti audiovisive di cui all'
articolo 3, comma 4, lettera a)
è effettuata in base ai dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti nel modulo Allegato B), con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente e tiene conto di:
a)
relazioni con enti e/o organizzazioni e collaborazioni con gli stessi a livello umbro in ragione di un punto per ciascuna di esse: fino ad un massimo di 3 punti;
b)
relazioni con enti e/o organizzazioni e collaborazioni con gli stessi a livello nazionale e internazionale in ragione di un punto per ciascuna di esse: fino ad un massimo di 3 punti;
c)
contributi da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali: fino ad un massimo di 2 punti;
d)
numero di titoli di film presentati: fino ad un massimo di 8 punti;
e)
numero di anteprime nazionali: fino ad un massimo di 6 punti;
f)
numero di ingressi e presenze: fino ad un massimo di 9 punti;
g)
incassi delle proiezioni: fino ad un massimo di 8 punti;
h)
numero di iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza: fino ad un massimo di 5 punti;
i)
rassegna stampa e recensioni a livello regionale, nazionale ed internazionale e/o specialistico in ragione di 2 punti per ciascun livello: fino ad un massimo di 6 punti;
l)
numero di persone impiegate a carico del soggetto che presenta la domanda: fino ad un massimo di 5 punti;
m)
oneri sociali versati: fino ad un massimo di 5 punti.
2.
La valutazione di cui all'
articolo 4, comma 2
delle domande per la categoria dello spettacolo dal vivo di cui all'
articolo 3, comma 4, lettera b)
è effettuata in base ai dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti nel modulo Allegato B), con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente e tiene conto di:
a)
relazioni con enti e/o organizzazioni e collaborazioni con gli stessi a livello umbro in ragione di un punto per ciascuna di esse: fino ad un massimo di 3 punti;
b)
relazioni con enti e/o organizzazioni e collaborazioni con gli stessi a livello nazionale e internazionale in ragione di un punto per ciascuna di esse: fino ad un massimo di 3 punti;
c)
contributi da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali: fino ad un massimo di 2 punti;
d)
gestione diretta e stabile di una sede per spettacoli: fino ad un massimo di 2 punti;
e)
numero di titoli presentati: fino ad un massimo di 6 punti;
f)
numero di rappresentazioni e/o concerti: fino ad un massimo di 6 punti;
g)
numero di ingressi e presenze: fino ad un massimo di 6 punti;
h)
incassi delle rappresentazioni e/o concerti: fino ad un massimo di 5 punti;
i)
numero di iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza: fino ad un massimo di 5 punti;
l)
attività all'estero: fino ad un massimo di 2 punti;
m)
rassegna stampa e recensioni a livello regionale, nazionale ed internazionale e/o specialistico in ragione di 2 punti per ciascun livello: fino ad un massimo di 6 punti;
n)
numero di persone impiegate a carico del soggetto che presenta la domanda: fino ad un massimo di 5 punti;
o)
oneri sociali versati: fino ad un massimo di 5 punti;
p)
numero di artisti residenti in Umbria: fino ad un massimo di 4 punti.
3.
La valutazione dei progetti di cui all'
articolo 4, comma 3
è effettuata dal Comitato scientifico in base ai dati forniti dai soggetti proponenti nel modulo Allegato C), in riferimento all'attività da svolgere nell'anno di competenza e tiene conto di:
a)
progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del Piano regionale per lo Spettacolo di cui all'
articolo 6 della l.r. 17/2004
: fino ad un massimo di 5 punti;
b)
progetto per l'anno di competenza: fino ad un massimo di 15 punti;
c)
progetto di promozione e formazione del pubblico: fino ad un massimo di 10 punti;
d)
curriculum del direttore artistico: fino ad un massimo di 10 punti.
Art. 6
(Erogazione dei benefici finanziari)
1.
I soggetti finanziati presentano una relazione artistica e finanziaria sull'attività svolta, utilizzando l'apposito modulo Allegato D) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, resa ai sensi del
d.p.r. 445/2000
. La relazione è inviata alla struttura regionale competente in materia di spettacolo con le modalità di cui all'
articolo 3
, commi 2 e 3 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda. La mancata trasmissione della relazione comporta l'inammissibilità della domanda per l'anno successivo.
2.
Il beneficio finanziario è erogato in due soluzioni:
a)
un acconto, pari al settanta per cento del contributo concesso, entro trenta giorni dall'approvazione del programma annuale per lo spettacolo di cui all'
articolo 7 della l.r. 17/2004
;
b)
il restante trenta per cento effettuata la verifica della relazione artistica e finanziaria sull'attività svolta, da parte della struttura regionale competente in materia di spettacolo.
3.
Il contributo è erogato in relazione all'entità delle risorse disponibili, delle quali un massimo del 30% può essere destinato alle iniziative regionali di cui all'
art. 7, comma 2 della l.r. 17/2004
.
Art. 7
(Revoca dei benefici finanziari)
1.
La struttura regionale competente in materia di spettacolo dispone la revoca totale o parziale del beneficio finanziario assegnato nei seguenti casi:
a)
dichiarazioni non veritiere emerse dai controlli, anche a campione, effettuati ai sensi dell'
articolo 71 del d.p.r. 445/2000
;
b)
mancata o parziale attuazione delle iniziative preventivate;
c)
mancata trasmissione della relazione artistica e finanziaria sull'attività svolta entro il termine di cui all'
articolo 6, comma 1
.
Art. 8
(Responsabile del procedimento e pubblicazione)
1.
Il responsabile del procedimento di concessione dei benefici finanziari di cui al presente regolamento è il dirigente della struttura regionale competente in materia di spettacolo.
2.
Il provvedimento di concessione dei benefici finanziari è pubblicato nel Bollettino Ufficiale telematico e nel sito istituzionale della Regione.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.