Legge regionale 15 aprile 2009, n. 9
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Proposta
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Relazione: Dalla relazione di accompagnamento (SINTESI).
La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 ha sostituito una regolamentazione che era rimasta inalterata negli ultimi 70 anni introducendo un'impostazione ed un approccio al bosco moderni ed innovativi, in grado di garantire l'uso sostenibile delle risorse. A cinque anni di distanza dall'entrata in vigore del regolamento applicativo del testo unico regionale per le foreste, è possibile individuare le opportune modifiche e integrazioni al testo per una più chiara ed efficace applicazione delle norme. Il testo di legge dovrebbe essere rivisto anche per renderlo pienamente in armonia con alcune norme o disposizioni emanate recentemente, in particolare:
- D.Lgs. n. 386/2003 in materia di materiali forestali di moltiplicazione;
- OPCM n. 3624/2007 e n. 3680/2008 in matera di incendi boschivi.
In Umbria è ancora molto diffuso l'uso, da parte della popolazione, di approvigionarsi direttamente del fabbisogno familiare di legna da ardere , anche andando ad utilizzare piccole porzioni di bosco in accordo con i titolari degli stessi. Nella convinzione che il mantenimento dei suddetti usi debba essere meglio considerato e disciplinato, è necessario procedere ad una modifica della legge regionale n. 28/2001 e, in attesa della conseguente modifica del regolamento regionale n. 7/2002, di prevedere una norma transitoria a riguardo.
Altri aspetti che necessitano di un miglioramento del testo sono i seguenti:
- prevedere la possibilitàdi reteizzare il versamento compensativo nel caso di interventi che possano prevedere la sottrazione di superfici boscate;
- uniformare l'applicazione delle norme previste per le dittte boschive con sede in Umbria a quelle provenienti da altri territori.
Inoltre, è opportuno migliorare la chiarezza del testo normativo nella parte realtiva alle sanzioni amministrative rafforzando la prevenzione degli incendi mediante l'incremento delle sanzioni nel periodo giugno-settembre. Le attuali norme prevedono un incremento notevole delle sanzioni solo a seguito della dichiarazione dello stato di grave pericolositàper gli incendi, mentre andrebbe previsto un livello intermedio delle stesse sanzioni nel periodo che statisticamente e climaticamente è comunque ad elevato rischio.
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Obiettivo della legge: La proposta di legge persegue l'obiettivo di integrare e modificare il testo unico regionale per le foreste dopo 5 anni dall'approvazione del regolamento applicativo.
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Individuazione dei destinatari: I destinatari della proposta di legge sono:
1. Enti che effettuano interventi eccezionalmente consentiti nelle aree boscate, in termini di interventi di compensazione;
2. ditte boschive e operatori forestali, ditte boschive con sede legale in altre regioni, in termini di autorizzazioni e iscrizioni a registri;
3. invalidi con capacitàdi deambulazione sensibilmente ridotta a cui è concesso l'accesso nelle aree vietate con veicoli a motore;
4. la Giunta regionale per la definizione dei limiti previsti nel regolamento e per la verifica del Piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
5. strutture regionali e statali nell'ambito dell'attivitàdi prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi: il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato, il Sindaco, il Prefetto, la Sala operativa regionale per la protezione civile;
6. Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Istituti universitari e Centri nazionali per la biodiversitàforestale esentati da autorizzazioni per la produzione e la vendita del materiale forestale di moltiplicazione a fini di ricerca e sperimentali;
7. la collettivitàregionale in termini di protezione del patrimonio forestale, la Regione in termini di maggiori introiti per le sanzioni previste.
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Struttura regionale di riferimento: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITA' CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO
Direttore: Dott.ssa Ernesta Maria Ranieri
Via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Telefono: 0755045041
Fax: 07550455916
E-mail: direzione3@regione.umbria.it
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Dati identificativi
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Tipo atto: PDL
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Numero atto: 1458
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Proponente: G.R. DELIB. N. 1917 DEL 22/12/2008
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Titolo: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 19/11/2001, N. 28 (TESTO UNICO REGIONALE PER LE FORESTE)
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Pervenuto al Consiglio il: 30-12-2008
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Codice esito conclusivo dell'iter dell'atto: APPROVATO
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Legislatura: VIII
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Valutazione ex ante
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Analisi tecnico normativa
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Materia del PDL: La disciplina, in applicazione del criterio di prevalenza, è riconducibile alla materia “valorizzazione dei beni ambientaliâ€Â.
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Potestàlegislativa regionale: La materia, è assegnata, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, alla potestàlegislativa concorrente.
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Verifica della legittimitàcostituzionale: Nessuna osservazione.
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Normativa europea in materia: Nessuna osservazione.
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Coordinamento con la normativa vigente: Nessuna osservazione.
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Necessitàdel ricorso allo strumento normativo: Si
Il ricorso allo strumento legislativo è necessario poiché sono introdotte modifiche alla vigente l.r. 19 novembre 2001 n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).
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Adeguatezza della relazione di accompagnamento: La relazione non sembra adeguata rispetto al disposto dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto e 26 del regolamento interno.
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Pertinenza del titolo rispetto all'articolato: Si
Il titolo è pertinente rispetto all'articolato.
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Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità: All'articolo 9 per esigenze di omogeneitàl'indicazione della corrispondenza in lire delle importo in euro delle sanzioni amministrative andrebbe inserito in tutti i commi oppure eliminato sia nel ddl di modifica che nel testo vigente.
All'articolo 10 andrebbe specificata l'esigenza di modifica del vigente Reg. 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28).
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Presenza di definizioni e loro correttezza: Non sono presenti definizioni.
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Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza: I riferimenti normativi sono corretti, tuttavia nelle prime citazioni andrebbe inserito il titolo delle leggi cui si rinvia.
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Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie: No
Non sono previsti meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie rispetto all'adozione del regolamento attuativo, delle procedure operative di cui all'articolo 6 e del registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 8.
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Presenza di effetti abrogativi impliciti: No
Non sono presenti effetti abrogativi impliciti.
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Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL: Vedi articoli 6, 8 e 10.
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Analisi documentale
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Obiettivi
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Obiettivi diretti ed espliciti: Modificare ed integrare il testo unico regionale per le foreste. Come chiarito nella relazione, dopo 5 anni dall'approvazione del regolamento applicativo infatti è stato possibile individuare alcuni punti critici delle norme e proporre le opportune correzioni per renderle più chiare ed efficaci.
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Strumenti previsti per perseguire gli obiettivi: - introduzione del concetto di gestione forestale sostenibile tra i criteri per il rilascio di autorizzazioni degli interventi sottoposti a vincoli;
- introduzione delle cure culturali per i primi cinque anni successivi agli impianti di imboschimento, tra gli interventi di compensazione ambientale, oltre alla realizzazione dell'imboschimento stesso giàprevista nei casi di realizzazione di interventi nelle aree boscate consentiti dal Piano urbanistico territoriale;
- specificazione delle modalitàdi pagamento, in unica soluzione o rateizzata (50% prima del rilascio dell'autorizzazione e il restante 50% in 5 rate annuali), in caso di interventi di compensazione ambientale effettuati in forma di versamento di un contributo alla Regione;
- prevedere la possibilitàdi utilizzare i boschi cedui senza l'iscrizione al registro delle ditte boschive e degli operatori forestali, entro un limite massimo di superficie definito in via transitoria in un ettaro di superficie accorpata per singola proprietàed in seguito definito dal regolamento di attuazione;
- chiarimenti in tema di sanzioni e incremento della sanzione in caso di accensione di fuochi o di comportamenti a rischio di incendi nel periodo estivo;
- ulteriori specificazioni sulle procedure da effettuare in caso di incendi e sulle competenze dei vari enti e corpi chiamati ad intervenire, in tema di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- esonero degli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, degli Istituti universitari e dei Centri nazionali per la biodiversitàforestale dall'autorizzazione da parte della Giunta regionale per la produzione e la vendita del materiale forestale di moltiplicazione a fini di ricerca e sperimentali.
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Destinatari
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Destinatari diretti: 1. Enti che effettuano interventi eccezionalmente consentiti nelle aree boscate, in termini di interventi di compensazione
2. Ditte boschive e operatori forestali, ditte boschive con sede legale in altre regioni, in termini di autorizzazioni e iscrizioni a registri
3. Invalidi con capacitàdi deambulazione sensibilmente ridotta a cui è concesso l'accesso nelle aree vietate con veicoli a motore
4. La Giunta regionale per la definizione dei limiti previsti nel regolamento e per la verifica del Piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
5. Strutture regionali e statali nell'ambito dell'attivitàdi prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi: il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato, il Sindaco, il Prefetto, la Sala operativa regionale per la protezione civile
6. Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Istituti universitari e Centri nazionali per la biodiversitàforestale esentati da autorizzazioni per la produzione e la vendita del materiale forestale di moltiplicazione a fini di ricerca e sperimentali
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Destinatari indiretti: La collettivitàregionale in termini di protezione del patrimonio forestale, la Regione in termini di maggiori introiti per le sanzioni previste.
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Zone territoriali di intervento: I boschi del territorio regionale
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Forme di pubblicitàper i destinatari: No
Non si individuano forme di pubblicitàdi alcun tipo
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Forme di partecipazione per i destinatari/cittadinanza: No
Non rilevate
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Analisi del contesto
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Definizione dei fenomeni oggetto dell'intervento
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Definizione contenuta nell'atto: Si chiarisce il concetto di utilizzazione dei boschi per conto terzi con l'aggiunta della frase o comunque dei boschi non in possesso dell'esecutore dell'intervento selvicolturale.
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Presenza di dati e informazioni nella relazione d'accompagnamento: No
La relazione motiva la necessitàdelle modifiche proposte in termini teorici, senza presentare dati di sostegno.
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Dati e informazioni di sintesi: Vedi allegato.
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Attivitàdelle Commissioni
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Assegnazione dell'atto alle Commissioni: Redigente
7 gennaio 2009
In data 09.01.2009 richiesta sede referente da Gruppo consiliare "Alleanza Nazionale"
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Iscrizione atto ordine del giorno Commissione: 16 febbraio - 23 febbraio 2009
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Esame
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Relatore per l'aula: Presidente II Commissione Consiliare Franco Tomassoni
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Relazione orale: si
- Documenti allegati