Art. 1
Modificazione all'
articolo 6
1.
Il
comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28
(Testo unico regionale per le foreste) è sostituto dal seguente: "
3. L'autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile.
".
Art. 2
Modificazioni all'
articolo 7
1.
Il
comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001
è sostituito dal seguente:
"
2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7 dell'
articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27
(Piano urbanistico territoriale), devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.
A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato all'
articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
(Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).
".
2.
Il
comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001
è sostituito dal seguente:
"
5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.
".
Art. 3
Modificazione all'
articolo 9
1.
L'
articolo 9 della l.r. 28/2001
è sostituito dal seguente:
"
Art. 9
(Ditte boschive)
1. È istituito presso ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso dell'esecutore dell'intervento selvicolturale.
2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l'elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce:
a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;
b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà;
c) fascia C: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà.
3. Il regolamento disciplina:
a) le modalità di tenuta dell'elenco;
b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità;
c) il limite massimo, riferito ad una stagione silvana, di superficie entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1.
4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale Camera di Commercio Industria e Artigianato e previo rilascio di apposito attestato di idoneità da parte dell'ente competente per territorio.
".
Art. 9
Modificazioni ed integrazioni all'articolo 48
1.
Il
comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001
è sostituito dal seguente:
"
3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei boschi senza essere iscritti all'elenco delle ditte di cui all'articolo 9 o all'elenco degli operatori forestali di cui all'articolo 10 o commercializzano prodotti legnosi in difformità all'articolo 10, comma 5, lettera a) sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio.
".
2.
Il
comma 11 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001
è sostituito dal seguente:
"
11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e, nei casi previsti dal regolamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 50,00 (pari a lire 48.407 e lire 96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.
".
3.
Il
comma 12 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001
è sostituito dal seguente:
"
12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni o eseguono lavori senza preventiva comunicazione sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850).
".
4.
Dopo il
comma 14 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001
è inserito il seguente:
"
14 bis. Coloro che eseguono operazioni colturali o potature in assenza o difformità dall'autorizzazione o dal regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 520,00 (pari a lire 100.686 e lire 1.006.860), elevata al doppio nel caso di piante con diametro, a un metro e trenta, superiore a trentuno centimetri.
".
5.
Il
comma 20 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001
è sostituito dal seguente:
"
20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 24 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00 (pari a lire 25.172 e lire 251.715), elevata rispettivamente a euro 130,00 e euro 1.300,00 (pari a lire 251.715 e lire 2.517.151) dal 15 giugno al 15 settembre.
".
6.
Il
comma 22 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001
è sostituito dal seguente:
"
22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dall'
articolo 16 del d.lgs. 386/2003
.
".
Art. 10
Norme transitorie e finali
1.
Il regolamento 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della
legge regionale 19 novembre 2001, n. 28
) è modificato in attuazione delle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.
2.
Fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui al
comma 1
la superficie massima, riferita ad una stagione silvana, per l'utilizzazione dei boschi cedui ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c) e dell'
articolo 10, comma 3, lettera b bis) della l.r. 28/2001
, come modificata dalla presente legge, è fissata in un ettaro di superficie accorpata per singola proprietà.