Legge regionale 25 marzo 2024, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 25 marzo 2024

Date di vigenza

11/04/2024 entrata in vigore mostra documento vigente dal 11/04/2024
17/10/2024 modifica mostra documento vigente dal 17/10/2024

Documento vigente dal 17/10/2024

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 25 marzo 2024 , n. 3 .
Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 27/03/2024

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 )

1. L' articolo 5 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona) è sostituito dal seguente:
 
" Art. 5
 
(Contratti riservati)
 
1. In attuazione e nel rispetto di quanto previsto all' articolo 61 del D.Lgs. 36/2023 , al fine di garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, come definite al comma 4 del medesimo articolo 61 del D.Lgs. 36/2023 , le stazioni appaltanti   [ ... ] [3]   possono riservare[4]  il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento   [ ... ] [5]    [ ... ] [6]   o possono riservarne[7]  l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate,   [ ... ] [8]   o possono riservare[9]  l'esecuzione delle medesime procedure di affidamento nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il trenta per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
 
2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo applicando, quale percentuale minima che deve essere rispettata per garantire le riserve di cui al comma 1, quella del venti per cento del valore delle procedure di affidamento da espletare nell'anno solare di riferimento da parte delle stazioni appaltanti, da modulare in base alla natura, all'oggetto e al numero delle procedure medesime.
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 25 marzo 2024

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