Art. 1
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1.
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 approvato con
legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18
(Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2
(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
1.
A seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 da parte della Giunta regionale il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 37.955.014,18.
Art. 3
(Fondo di cassa inizio esercizio 2024)
1.
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 702.521.844,94.
Art. 4
(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla
legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18
)
1.
All'
articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18
(Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al
comma 1
l'importo di: "
99.292.061,22
" è sostituito dal seguente: "
37.955.014,18
";
b)
al comma 2 gli importi di: "
23.084.858,27
" e "
16.250.000,00
" sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "
39.840.983,26
" e "
18.250.000,00
".
Art. 5
(Variazioni di bilancio)
1.
Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2024-2026 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.
2.
Per effetto delle variazioni di cui al
comma 1
sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
Art. 6
(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2024-2026)
1.
Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all'
articolo 2, comma 1 della l.r. 18/2023
.
2.
Sono pertanto approvati, ai sensi del
comma 1
, i seguenti allegati alla presente legge:
a)
Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 2);
b)
riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 3);
c)
Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 4);
d)
riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 5);
e)
quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);
f)
Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 7);
g)
riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 8);
h)
Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 9);
i)
riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 10);
j)
quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle spese assestate (per titoli) (Allegato 11);
k)
prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 12);
l)
prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);
m)
prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 14);
n)
prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);
o)
nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2024-2026 (Allegato 16);
p)
elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);
q)
elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);
r)
elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2024-2026 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
) (Allegato 19).
Art. 7
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Umbria)
1.
Ai sensi dell'
articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di euro 320.141,73 nei confronti di PUNTOZERO S.C.A.R.L. - con sede in Via G. Pontani, n. 39, Perugia (PG), C.F. e Partita IVA 02915750547 - afferente i servizi di supporto tecnico-amministrativo resi nell'esercizio 2023 nell'ambito delle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private.
2.
La copertura finanziaria della spesa di cui al
comma 1
è assicurata dalle risorse disponibili alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2024-2026, esercizio finanziario 2024 (capitolo D2317_S).
3.
Le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi al debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi del presente articolo.
Art. 8
(Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica)
1.
Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici a fronte di esigenze di inclusione della popolazione scolastica e tutela del diritto allo studio, nonché tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di apprendimento, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere interventi di carattere straordinario per gli edifici che ospitano le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, al fine di garantire la continuità dell'attività didattica per tutti gli aventi diritto.
2.
Per le finalità della presente disposizione sono concessi agli Enti locali, titolari degli edifici scolatici di cui al
comma 1
, contributi in conto capitale fino all'importo complessivo di euro
500.000,00[4]
per la realizzazione, nell'esercizio finanziario 2025, dei seguenti interventi:
a)
adeguamento alla normativa in materia di sicurezza degli edifici scolastici;
b)
abbattimento barriere architettoniche;
c)
altri interventi similari necessari per il ripristino della fruibilità degli edifici.
3.
Gli interventi di cui al
comma 2
possono essere finanziati fino al 100% della spesa valutata ammissibile e la Giunta regionale può disporre un limite massimo di contributo concedibile per ogni singolo intervento.
4.
Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata nell'esercizio finanziario 2025 la spesa fino all'importo massimo di euro
500.000,00[6]
alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 03 "Edilizia scolastica", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2024-2026.
5.
La Giunta regionale, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 9
(Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)
1.
Le autorizzazioni di spesa disposte al
comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17
(Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)) per il contributo annuale a favore dell'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto, sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2024-2026, di euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.
Art. 11
(Interventi a favore delle imprese agricole singole o associate per favorire il credito di esercizio)
1.
Per l'anno 2024, al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge il settore agricolo e agroalimentare, determinando problemi di liquidità per le imprese del settore primario e della trasformazione dei prodotti agricoli, la Regione favorisce l'accesso al credito di esercizio mediante la concessione di contributi in conto interessi - fino ad un importo complessivo di spesa pari a euro 1.170.000,00 - sui prestiti a breve/medio termine contratti dalle imprese agricole umbre per le necessità legate al capitale di esercizio aziendale.
2.
Possono beneficiare del contributo previsto dal presente articolo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'
articolo 2135 del codice civile
, con sede legale in Umbria, iscritti nella gestione previdenziale agricola dell'INPS in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), in regola con i relativi contributi e che presentano un fascicolo aziendale attivo nel SIAN.
3.
La Regione concorre, fino all'importo massimo complessivo di euro 1.170.000,00, nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui al
comma 1
, da stipulare o stipulati dal 1.01.2024 al 31.12.2024, dagli imprenditori di cui al
comma 2
con le Banche, aventi la seguente scadenza:
a)
pari o inferiore a 18 mesi, compreso il periodo di preammortamento, per i prestiti di conduzione. In questo caso, il contributo della Regione è riconosciuto nella misura massima del settanta per cento dell'ammontare complessivo degli interessi calcolati fino alla scadenza del prestito, sulla base di un piano di ammortamento con rimborso a rate mensili costanti posticipate, al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di concessione del prestito;
b)
superiore a 18 mesi e non oltre 60 mesi, compreso il periodo di preammortamento, per altre necessità aziendali. In questo caso, il contributo della Regione è riconosciuto nella misura massima del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli interessi calcolati fino alla scadenza del prestito, sulla base di un piano di ammortamento con rimborso a rate mensili costanti posticipate, al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di concessione del prestito.
4.
Il tasso di interesse di riferimento di cui al comma precedente è quello relativo ai tassi di interesse per il credito agevolato pubblicati periodicamente dall'ABI - Ufficio Crediti sul sito abi.it/mercati/crediti/tassi-di-interesse/.
5.
L'ammontare del prestito agevolato non potrà essere inferiore a 15.000,00 euro e superiore a 40.000,00 euro per ciascun beneficiario, in base alla dimensione economica dell'impresa.
6.
Il concorso sugli interessi da parte della Regione è concesso sotto forma di aiuto de minimis, in applicazione di quanto stabilito dal regolamento UE n. 1408 del 18 dicembre 2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo) e s.m.i. e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.
7.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo.
8.
Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 1.170.000,00 da stanziare nel fondo regionale di nuova istituzione denominato "Fondo unico regionale per l'agricoltura" alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026.
9.
La copertura finanziaria della spesa autorizzata al comma precedente è assicurata dalle somme riversate nell'esercizio 2024 dalla Società Gepafin S.p.A. a fronte delle economie di spesa di euro 1.170.000,00 relative alle risorse finanziarie già trasferite dalla Regione alla medesima società per la gestione del fondo di garanzia regionale del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per l'Umbria 2007-2013, non gravate da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non soggette a specifici vincoli di destinazione, da iscrivere al Titolo 3, Tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 13
(Integrazione all'
articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10
)
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10
(Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) è aggiunto il seguente:
"
3-bis. Stante la annosa crisi idrica e al fine di consentire una maggiore uniformità e parità di condizioni per l'utilizzo di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'
articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10
(Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), è sospesa fino al 31 dicembre 2024, quale misura anticrisi, l'applicazione dell'
articolo 8 del regolamento regionale 24 gennaio 2024, n. 2
(Regolamento regionale per l'attuazione della
L.R. 4 dicembre 2018, n. 10
(Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali)) ai contratti di concessione a qualunque titolo stipulati dall'Unione dei Comuni del Trasimeno. Fino al predetto termine si applicano le linee di indirizzo previgenti in materia di cui alla deliberazione Giunta regionale 17 maggio 2019, n. 661 (
R.D. 726/1885
-
Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10
e s.m.i. Demanio Idrico Lacuale - Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori).
".
Art. 14
(Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)
1.
Per l'annualità 2024 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del
regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726
(Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'
articolo 2, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33
(Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto della misura del trenta per cento nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del
regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013
(Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").
2.
Il termine per il versamento del canone di cui al
comma 1
è differito al 31 agosto 2024.
3.
A ristoro delle minori entrate derivanti dalla riduzione dei canoni di cui al
comma 1
, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 84.670,22 a favore dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, di cui all'
articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026.
4.
Al finanziamento della minore entrata per l'anno 2024 di euro 333,30 del Titolo 3, Tipologia 100, derivante dalla presente disposizione si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti 2024 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 15
(Autorizzazione all'acquisto di immobili)
1.
La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, di proprietà di soggetti privati, che vengono iscritti al patrimonio indisponibile della Regione, in quanto della specie di quelli indicati al
terzo comma dell'articolo 826 del codice civile
: immobili ubicati in Via Annio Floriano, nn. 8, 10, 12, 16, Via Domenico Mascio, n. 5 e Via Marco Claudio, n. 5 a Terni, superficie catastale complessiva di 756,00 mq oltre alle relative pertinenze della superficie catastale complessiva di 217,00 mq e beni comuni non censibili alle predette unità immobiliari, al prezzo complessivo non superiore ad euro 3.000.000,00 comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto.
2.
Ai sensi dell'
articolo 14, comma 7 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1
(Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) gli immobili di cui al
comma 1
sono destinati ad uso gratuito all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria) quali sede del Centro per l'Impiego di Terni.
3.
La copertura finanziaria della spesa di cui al
comma 1
è assicurata dalle risorse finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) assegnate alla Regione Umbria per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia "Investimento" - Intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", per le annualità 2020-2025.
4.
L'onere complessivo di euro 3.000.000,00 è imputato agli stanziamenti dell'esercizio 2024, relativi ai fondi di cui al
comma 3
, della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2024-2026.
[8]
Art. 16
(Ulteriori modificazioni alla
legge regionale 6 marzo 1998, n. 9
)
1.
Alla
legge regionale 6 marzo 1998, n. 9
(Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
al comma 2 dell'articolo 1 bis, dopo le parole: "
quadro previsionale
" sono inserite le seguenti: "
degli obiettivi pluriennali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale, controllo dei rischi sanitari, tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate ai livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA da garantire,
";
b)
al comma 3 dell'articolo 1 bis, le parole: "
lettera a)
" sono sostituite dalle seguenti: "
lettera a bis)
" e dopo la parola: "
obiettivi
" sono inserite le seguenti: "
annuali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale, controllo dei rischi sanitari, tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate ai livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA da garantire
";
c)
all'
articolo 4
, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"
4 bis. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle competenze di cui al comma 1, nonché individuare modalità di collaborazione tra le strutture dell'A.R.P.A. e i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie.
";
d)
alla lettera a bis) del comma 3 dell'articolo 7, le parole: "
alla approvazione del piano annuale
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla predisposizione del piano annuale
";
e)
la lettera g) del comma 3 dell'articolo 7, è sostituita dalla seguente:
"
g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e i costi sostenuti per i livelli di LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA erogati, da inviare alla Giunta regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
";
f)
dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13, sono inserite le seguenti:
"
a bis) il Piano annuale di attività di cui all'articolo 1 bis, comma 3 da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento;
a ter) la dotazione organica;
";
g)
alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 13, le parole: "
organizzazione.
" sono sostituite dalle seguenti: "
organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c);
";
h)
dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 13, è aggiunta la seguente:
"
c ter) la relazione annuale sulle attività svolte e i costi sostenuti per livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA erogati, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), da approvare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
";
i)
dopo il comma 1 ter dell'articolo 13, è aggiunto il seguente: "
1 quater. L'Agenzia adotta misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi sostenuti e dei risultati dell'attività svolta per l'erogazione dei LEPTA e dei LEPTA riconducibili ai LEA, ai fini del controllo di gestione e della elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g).
";
j)
il
comma 2 dell'articolo 15
è sostituito dal seguente:
"
2. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei criteri di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla
legge 132/2016
, le entrate dell'A.R.P.A. sono costituite da:
a) una quota del Fondo sanitario regionale ad essa destinata annualmente dalla Regione, determinata in relazione agli obiettivi dei livelli delle prestazioni LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) definiti nel Piano di cui all'articolo 1 bis, comma 3;
b) un contributo annuale attribuito dalla Regione per l'espletamento di ulteriori attività non riconducibili ai LEA assegnate all'A.R.P.A. dalla Regione stessa;
c) ulteriori risorse regionali determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotassa, nonché da fondi comunitari e statali, per lo svolgimento di attività e/o progetti specifici commissionati dalla Regione all'Agenzia;
d) gli eventuali finanziamenti destinati all'A.R.P.A. dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 e all'articolo 4, comma 3;
e) i proventi per prestazioni fornite ad altri enti pubblici o a privati compatibilmente con le proprie finalità istituzionali;
f) finanziamenti statali aggiuntivi per specifiche finalità;
g) finanziamenti dell'Unione Europea per progetti specifici;
h) lasciti e donazioni;
i) le rendite dal patrimonio;
l) ogni altra entrata acquisita in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.
";
k)
l'
articolo 16 della l.r. 9/1998
è sostituito dal seguente:
"
Art. 16
(Norma finanziaria)
1. Il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurato nel modo seguente:
a) per tutte le funzioni e le attività, associate direttamente e indirettamente alla prevenzione collettiva e al controllo dei rischi sanitari, alla tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate all'erogazione dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), mediante una quota del Fondo sanitario regionale determinata annualmente, in ragione degli obiettivi definiti nel Piano di cui all'articolo 1 bis, comma 3, fino all'importo massimo di euro 14.213.516,19 disponibile alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione;
b) per il finanziamento del contributo di cui al comma 2, lettera b) del precedente articolo 15, quantificato in euro 100.000,00 per il triennio 2024-2026, mediante le risorse disponibili della Missione 09, Programma 02, Titolo 1, del Bilancio di previsione 2024-2026.
2. La Regione è altresì autorizzata a conferire all'A.R.P.A. ulteriori risorse, nell'ambito della vigente legislazione regionale, per lo svolgimento di attività e/o progetti specifici.
3. Per gli anni successivi il contributo di cui al precedente comma 1, lettera b) è determinato annualmente con la legge di Bilancio, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
";
l)
l'Allegato A di cui all'
articolo 4, comma 1
è sostituito dal seguente:
"
Allegato A (articolo 4, comma 1)
Competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra Aziende Sanitarie Regionali e A.R.P.A. dell'Umbria Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.
- Igiene e sanità pubblica con particolare riferimento alle attività di:
. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
. Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
. Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening: sorveglianza e prevenzione nutrizionale
. Attività medico legali per le finalità pubbliche
- Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori
- Salute animale e igiene urbana veterinaria
- Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Coordinamento tra A.R.P.A. Umbria e Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L.
- L'A.R.P.A. e i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L. esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria per le attività
riconducibili al DPCM dei LEA 2017 - allegato 1 - Area B (*):
. Attività di prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: Acqua, aria, suolo, rifiuti (solidi e liquidi), fattori di rischio in ambiente di vita non confinato
. Attività per la definizione degli strumenti di regolazione e pianificazione urbanistica
. Attività di prevenzione e monitoraggio per il controllo dell'ambiente con particolare rifermento a amianto, gas tossici, sostanze chimiche
. Attività connesse alla gestione delle emergenze da fenomeni naturali o provocati (climatici e nucleari, biologici, chimici, radiologici)
. Radioattività ambientale (Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Radon)
. Attività connesse con la gestione dei grandi rischi
. Rete elaboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di prevenzione collettiva
- In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata ad A.R.P.A. che si avvale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L. per acquisire i pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
(*) = I programmi inclusi nell'area di intervento B e le relative prestazioni sono erogate in forma integrata tra sistema sanitario e agenzia per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'
articolo 7 quinquies del decreto legislativo 502/1992
. (cfr. allegato 1 Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica -
D.P.C.M. 12/01/2017
- G.U. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.)
".
Art. 17
(Integrazione all'
articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001) è inserito il seguente:
"
1 bis. Fino alla data di abrogazione dell'
articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 102, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo Settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
), è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l'aliquota agevolata dell'IRAP nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all'attività istituzionale esercitata, ai soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) purché provenienti dall'Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
".
1-bis.
Dopo il
comma 1-bis dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001) è inserito il seguente:
[9]
1.ter.
L'aliquota agevolata dell'IRAP di cui ai commi precedenti è riconosciuta nei limiti delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.
[10]
Art. 19
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.