Legge regionale 29 luglio 2009, n. 17
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1658
n. del
Regolamento regionale n. del 6 luglio 2018
Date di vigenza
| 26/07/2018 |
entrata in vigore |
|
Regione Umbria
Regolamento regionale
6 luglio 2018
, n. 6.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
33 del
11/07/2018
Art. 1
(Integrazione all'art. 3)
1.
Dopo il
comma 2 dell'art. 3 del Regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5
(Regolamento di attuazione della
legge regionale 29 luglio 2009, n. 17
- Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria), è aggiunto il seguente:
"
2 bis. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, ridurre il termine di quarantotto ore previsto al comma 2, al fine di garantire maggiore efficacia alle attività di prevenzione e limitazione dei danni alle produzioni agricole.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Dato a Perugia, 6 luglio 2018
Marini