ARTICOLO 1
Finalità
1.
Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'
art. 71 dello Statuto
, le funzioni in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato elencate dagli articoli 1 e 2 del
DPR 14 gennaio 1972, n. 2
, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni destinate dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Attribuzioni del Consiglio
1.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
concede e revoca le autorizzazioni ad utilizzare le sorgenti di acque minerali;
2)
designa i componenti, con voto limitato, nelle commissioni provinciali dell' artigianato;
3)
designa, a seguito del versamento di un contributo, i 2 componenti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione delle Cooperative e dei Consorzi artigiani di garanzia;
4)
designa un sindaco effettivo del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;
5)
approva le modifiche allo
Statuto
tipo delle cooperative artigiane di garanzia.
ARTICOLO 3
Attribuzioni della Giunta
1.
Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'
art. 39 dello Statuto
o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 4
Attribuzioni del Presidente della Giunta
1.
Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.