link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 19 luglio 1972, n.9


LEGGE REGIONALE n.9 del 19 Luglio 1972

Date di vigenza

21/07/1972 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Luglio 1972 ,n. 9
Esercizio delle funzioni in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 20/07/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato elencate dagli articoli 1 e 2 del DPR 14 gennaio 1972, n. 2 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni destinate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) concede e revoca le autorizzazioni ad utilizzare le sorgenti di acque minerali;

2) designa i componenti, con voto limitato, nelle commissioni provinciali dell' artigianato;

3) designa, a seguito del versamento di un contributo, i 2 componenti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione delle Cooperative e dei Consorzi artigiani di garanzia;

4) designa un sindaco effettivo del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

5) approva le modifiche allo Statuto tipo delle cooperative artigiane di garanzia.

ARTICOLO 3

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

ARTICOLO 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1972

Conti