ARTICOLO 1
1.
Per favorire l'elevamento economico - sociale, culturale, artistico e sportivo della popolazione dell' Umbria, la Regione partecipa, mediante contributi, all'attività degli Enti pubblici e delle Associazioni che perseguono finalità innanzi descritte.
ARTICOLO 2
1.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concedere i contributi secondo le assegnazioni deliberate dalla Giunta medesima.
2.
I contributi sono concessi per un solo esercizio finanziario, non possono impegnare i bilanci degli esercizi successivi e non possono superare, ciascuno, l' importo di lire 500.000.
3.
I contributi di importo superiore a lire 500.000 sono deliberati dal Consiglio regionale e concessi dal Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 3
1.
Per l' attuazione degli interventi previsti al
precedente art. 1
viene stanziata per l' anno 1972 la somma di lire 30.000.000.
2.
All'uopo è istituito nel bilancio dell' esercizio 1972 il cap. 26- bis con la seguente denominazione: " Contributi ad Enti pubblici e ad Associazioni aventi scopi culturali, artistici, sportivi e di promozione economica e sociale".
ARTICOLO 4
1.
All'onere derivante dall' applicazione della presente legge si farà fronte, per l' esercizio 1972, con la riduzione di pari importo del fondo del capitolo 54 " Fondo per provvedimenti legislativi in corso" e, per gli esercizi futuri, con le somme che verranno stanziate nei rispettivi bilanci.