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Legge regionale 4 dicembre 1972, n.26


LEGGE REGIONALE n.26 del 4 Dicembre 1972

Date di vigenza

04/01/1973 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Dicembre 1972 ,n. 26
Bilancio di previsione della Regione dell'Umbria per l' anno fina
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S. o. al n. 36 del 20/12/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' approvato - in sostituzione dello stato di previsione dell' entrata per l' esercizio 1972, di cui all' art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1971, n. 1 , come risulta modificato dalla legge regionale 26 maggio 1972, n. 3 - lo stato di previsione per l' entrata annesso alla presente legge (allegata tabella n. 1) e il cui importo è di lire 15.471.415.951 .

ARTICOLO 2

1. E' approvato - in sostituzione dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1972, di cui all' art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1971, n. 1 , come risulta modificato dalla legge 26 maggio 1972, n. 3 - lo stato di previsione della spesa annessa alla presente legge (allegata tabella n. 2) e il cui importo è di lire 15.471.415.951 .

ARTICOLO 3

1. E' approvato - in sostituzione di quello annesso con il n. 3 alla legge 7 dicembre 1971, n. 1 l'unito quadro generale riassuntivo del Bilancio per l' esercizio finanziario 1972.

ARTICOLO 4

1. L' elenco delle spese obbligatorie e d' ordine (allegato n. 4), di cui all' art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1971, n. 1 , è sostituito da quello allegato, con il n. 1, alla parte 2a Spesa - del Bilancio approvato con la presente legge.

ARTICOLO 5

1. In osservanza a quanto prescritto dall' art. 41 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilità generale dello Stato, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, su parere conforme della Giunta medesima:

1) a iscrivere, con proprio decreto, nella parte passiva del Bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti e per integrare le assegnazioni relative a indennità , stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge;

2) a iscrivere, con proprio decreto, nella parte passiva del Bilancio, e in corrispondenza con gli accertamenti dell' entrata, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute a enti e istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi.

2. I capitoli della parte passiva del Bilancio a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Giunta regionale di iscrivere somme ai sensi dei numeri 1 e 2 del precedente comma, sono quelli descritti negli elenchi 2 e 3, annessi alla parte 2a - Spesa - del Bilancio approvato con la presente legge.

3. Il Presidente della Giunta regionale è altresì autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, su parere della Giunta regionale, ai vari Capitoli di Bilancio o a Capitoli nuovi, della parte passiva, in corrispondenza ad accertamenti di entrate, le somme occorrenti per l' attuazione di leggi speciali dello Stato, e per l' espletamento di funzioni delegate dallo Stato.

ARTICOLO 6

1. In osservanza dell' art. 42 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilità  generale dello Stato e dell' art. 136 del relativo Regolamento approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827 , il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prelevare, su conforme parere della Giunta regionale, con proprio decreto, da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal " Fondo di riserva per le spese impreviste", Capitolo 312, e di iscriverle ai vari Capitoli di Bilancio o a Capitoli nuovi.

ARTICOLO 7

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a trasferire, con proprio decreto, gli accertamenti e le riscossioni, nonchè gli impegni e i pagamenti effettuati in esecuzione rispettivamente dell' art. 1 e dell' art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1971, n. 1 , e successive modificazioni, ai corrispondenti Capitoli di entrata e di spesa del Bilancio approvato con la presente legge, come risulta indicato nel Bilancio medesimo.

ARTICOLO 8

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, su parere conforme della Giunta regionale, alle variazioni di Bilancio occorrenti per l' applicazione delle disposizioni delle leggi sostanziali pubblicate successivamente alla presentazione al Consiglio del Bilancio di previsione e che precisino l' entità  della spesa e la denominazione di Capitoli.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 dicembre 1972

Conti


ALLEGATI:
ALLEGATO 1: Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Umbria per l' esercizio finanziario 1972. Variazioni (Omissis)