link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 28 dicembre 1972, n.29


LEGGE REGIONALE n.29 del 28 Dicembre 1972

Date di vigenza

14/01/1973 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Dicembre 1972 ,n. 29
Mutuo di 300 milioni per l' acquisto del Palazzo della Penna in Perugia. Modificazioni alla legge regionale 10 luglio 1972, n. 5 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 37 del 30/12/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 1 della legge 10 luglio 1972, n. 5 , è sostituito dal seguente: " La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 300 milioni o per la minore somma che si renderà necessaria per i fini di cui al successivo art. 2 con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza - o con altro Istituto di credito operante nella regione dell' Umbria, al tasso massimo di interesse dell' 8 (otto) per cento, da ammortizzare in 5 anni. 2. La Giunta è obbligata a interpellare previamente almeno tre Istituti di credito ".

ARTICOLO 2

1. L' art. 4 della legge 10 luglio 1972, n. 5 , è sostituito dal seguente: " L' onere annuale derivante alla Regione dalla stipulazione del mutuo di cui al precedente art. 1 è il seguente:

             
Anno   Quota capitale  Quota interessi e oneri vari  Totale 
1973  L. 60.000.000  L. 22.377.500  L. 82.377.500 
1974  L. 60.000.000  L. 17.664.300  L. 77.664.300 
1975  L. 60.000.000  L. 12.951.300  L. 72.951.300. 
1976  L. 60.000.000  L. 8.264.000  L. 68.264.000 
1977  L. 60.000.000  L. 3.525.200  L. 63.525.200 

e graverà sugli stanziamenti dei bilanci dal 1973 al 1977.
 
2. All'onere medesimo si farà fronte con le entrate tributarie di cui all' art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
 
3. Il ricavo del mutuo sarà iscritto nella parte Entrata del Bilancio dell' esercizio 1972 al cap. 16/ bis, di nuova istituzione denominato:"Mutui per l' acquisto di beni immobili per gli uffici e servizi regionali" , mentre la denominazione del cap. 60, rubrica 2a, della parte uscita dello stesso Bilancio "Lavori agli immobili" , viene così modificata: "Spese per l' acquisto, la costruzione, la sistemazione e l' adattamento di beni immobili per i propri uffici e servizi
".


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 dicembre 1972

Conti