ARTICOLO 1
1.
L'
art. 1 della legge 10 luglio 1972, n. 5
, è sostituito dal seguente: "
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 300 milioni o per la minore somma che si renderà necessaria per i fini di cui al successivo art. 2 con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza - o con altro Istituto di credito operante nella regione dell' Umbria, al tasso massimo di interesse dell' 8 (otto) per cento, da ammortizzare in 5 anni. 2. La Giunta è obbligata a interpellare previamente almeno tre Istituti di credito
".
ARTICOLO 2
1.
L'
art. 4 della legge 10 luglio 1972, n. 5
, è sostituito dal seguente: "
L' onere annuale derivante alla Regione dalla stipulazione del mutuo di cui al precedente art. 1 è il seguente:
| Anno
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Quota capitale
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Quota interessi e oneri vari
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Totale
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| 1973
|
L. 60.000.000
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L. 22.377.500
|
L. 82.377.500
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| 1974
|
L. 60.000.000
|
L. 17.664.300
|
L. 77.664.300
|
| 1975
|
L. 60.000.000
|
L. 12.951.300
|
L. 72.951.300.
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| 1976
|
L. 60.000.000
|
L. 8.264.000
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L. 68.264.000
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| 1977
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L. 60.000.000
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L. 3.525.200
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L. 63.525.200
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e graverà sugli stanziamenti dei bilanci dal 1973 al 1977.
2. All'onere medesimo si farà fronte con le entrate tributarie di cui all' art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
3. Il ricavo del mutuo sarà iscritto nella parte Entrata del Bilancio dell' esercizio 1972 al cap. 16/ bis, di nuova istituzione denominato:"Mutui per l' acquisto di beni immobili per gli uffici e servizi regionali" , mentre la denominazione del cap. 60, rubrica 2a, della parte uscita dello stesso Bilancio "Lavori agli immobili" , viene così modificata: "Spese per l' acquisto, la costruzione, la sistemazione e l' adattamento di beni immobili per i propri uffici e servizi
".