ARTICOLO UNICO
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Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1973 e, comunque, fino e non oltre il 31 marzo 1973, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso, secondo lo stato di previsione e con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel bilancio 1972, approvato con
legge regionale 7 dicembre 1971, n. 1
e modificato con leggi regionali 26 maggio 1972, n. 3 e 4 dicembre 1972, n. 26.