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Legge regionale 9 gennaio 1973, n.1


LEGGE REGIONALE n.1 del 9 Gennaio 1973

Date di vigenza

11/01/1973 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 Gennaio 1973 ,n. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 1973.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 10/01/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1973 e, comunque, fino e non oltre il 31 marzo 1973, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso, secondo lo stato di previsione e con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel bilancio 1972, approvato con legge regionale 7 dicembre 1971, n. 1 e modificato con leggi regionali 26 maggio 1972, n. 3 e 4 dicembre 1972, n. 26.


La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 - comma secondo - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 9 gennaio 1973

Conti