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Legge regionale 10 gennaio 1973, n.2


LEGGE REGIONALE n.2 del 10 Gennaio 1973

Date di vigenza

04/02/1973 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 Gennaio 1973 ,n. 2
Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni di vigilanza, controllo e tutela esercitate dalla Regione sui Consorzi provinciali dei Patronati scolastici.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 20/01/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attuazione di quanto previsto dall' art. 118 della Costituzione e dagli articoli 13 e 71 dello Statuto , l'esercizio delle funzioni degli Organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai Patronati scolastici ed ai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, trasferite alle Regioni dall' art. 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 3 , è delegato ai Comuni e alle Province secondo le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 2

1. Le funzioni di cui agli articoli 3 - comma 3º - 4, 10 e 12 della legge 4 marzo 1958, n. 261 , sono esercitate dalle Giunte comunali per quanto attiene ai Patronati scolastici comunali, e, nei riguardi dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, sono demandate alle Giunte provinciali, salvo lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, che spetta ai Consigli comunali o, rispettivamente, ai Consigli provinciali.

ARTICOLO 3

1. Le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 - comma 2º - della legge 4 marzo 1958, n. 261 , sono esercitate:

1) per i Patronati scolastici dai Consigli comunali;

2) per i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici dai Consigli delle Amministrazioni provinciali.

ARTICOLO 4

1. La funzione di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate ai sensi della presente legge, è esercitata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto delle esigenze della programmazione regionale nel settore dell'assistenza scolastica; a tal fine i Comuni e le Province trasmettono alla Giunta regionale copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.

2. Qualora le Amministrazioni comunali e provinciali non adempiano, entro i termini stabiliti dalle norme vigenti, all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni interessate e previa fissazione di un ulteriore breve termine, si sostituisce nell'adempimento degli atti di competenza delle Amministrazioni stesse.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 gennaio 1973

Conti