ARTICOLO 1
1.
In attuazione di quanto previsto dall'
art. 118 della Costituzione
e dagli articoli 13 e 71 dello
Statuto
, l'esercizio delle funzioni degli Organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai Patronati scolastici ed ai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, trasferite alle Regioni dall'
art. 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 3
, è delegato ai Comuni e alle Province secondo le disposizioni della presente legge.
ARTICOLO 2
1.
Le funzioni di cui agli articoli 3 - comma 3º - 4, 10 e 12 della
legge 4 marzo 1958, n. 261
, sono esercitate dalle Giunte comunali per quanto attiene ai Patronati scolastici comunali, e, nei riguardi dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, sono demandate alle Giunte provinciali, salvo lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, che spetta ai Consigli comunali o, rispettivamente, ai Consigli provinciali.
ARTICOLO 3
1.
Le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 - comma 2º - della
legge 4 marzo 1958, n. 261
, sono esercitate:
1)
per i Patronati scolastici dai Consigli comunali;
2)
per i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici dai Consigli delle Amministrazioni provinciali.
ARTICOLO 4
1.
La funzione di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate ai sensi della presente legge, è esercitata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto delle esigenze della programmazione regionale nel settore dell'assistenza scolastica; a tal fine i Comuni e le Province trasmettono alla Giunta regionale copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.
2.
Qualora le Amministrazioni comunali e provinciali non adempiano, entro i termini stabiliti dalle norme vigenti, all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni interessate e previa fissazione di un ulteriore breve termine, si sostituisce nell'adempimento degli atti di competenza delle Amministrazioni stesse.