ARTICOLO 1
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, con proprio atto, ai singoli Patronati scolastici per l'anno scolastico 1971- 72 le somme a saldo attribuite a ciascuno di essi, secondo gli elenchi trasmessi dai Provveditorati agli studi di Perugia e di Terni.
ARTICOLO 2
1.
La spesa autorizzata per gli interventi di cui alla presente legge per l'anno scolastico 1971- 72, di complessive lire 57.395.450, sarà imputata ai capitoli 231 e 232 del bilancio del corrente esercizio come segue:
al cap. 232 L. 19.337.500
di cui per assistenza generica L. 14.050.000
collegi scuola L. 5.287.500
al cap. 231 L. 38.057.950
per trasporto alunni.
ARTICOLO 3
1.
Per far fronte agli oneri di cui all'
art. 2
della presente legge si apportano le seguenti variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1972:
a)
in diminuzione:
Capitolo 230
Spese e contributi per il finanziamento delle scuole materne L. 57.395.450
b)
in aumento:
Capitolo 231
Spese e contributi per trasporto alunni delle scuole di ogni ordine e grado L. 38.057.950
Capitolo 232
Assistenza, buoni libro e sussidi ad alunni bisognosi e meritevoli L. 19.337.500