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Legge regionale 10 gennaio 1973, n.4


LEGGE REGIONALE n.4 del 10 Gennaio 1973

Date di vigenza

04/02/1973 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 Gennaio 1973 ,n. 4
Provvedimenti in materia di assistenza scolastica. Contributi assegnati dal Ministero della PI per l'anno scolastico 1971- 72. Saldi a carico della Regione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 20/01/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, con proprio atto, ai singoli Patronati scolastici per l'anno scolastico 1971- 72 le somme a saldo attribuite a ciascuno di essi, secondo gli elenchi trasmessi dai Provveditorati agli studi di Perugia e di Terni.

ARTICOLO 2

1. La spesa autorizzata per gli interventi di cui alla presente legge per l'anno scolastico 1971- 72, di complessive lire 57.395.450, sarà imputata ai capitoli 231 e 232 del bilancio del corrente esercizio come segue:
 
al cap. 232 L. 19.337.500
 
di cui per assistenza generica L. 14.050.000
 
collegi scuola L. 5.287.500
 
al cap. 231 L. 38.057.950
 
per trasporto alunni.

ARTICOLO 3

1. Per far fronte agli oneri di cui all' art. 2 della presente legge si apportano le seguenti variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1972:

a) in diminuzione:
 
Capitolo 230
 
Spese e contributi per il finanziamento delle scuole materne L. 57.395.450

b) in aumento:
 
Capitolo 231
 
Spese e contributi per trasporto alunni delle scuole di ogni ordine e grado L. 38.057.950
 
Capitolo 232
 
Assistenza, buoni libro e sussidi ad alunni bisognosi e meritevoli L. 19.337.500


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia 10 gennaio 1973

Conti