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Legge regionale 23 febbraio 1973, n.13


LEGGE REGIONALE n.13 del 23 Febbraio 1973

Date di vigenza

15/03/1973 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Febbraio 1973 ,n. 13
Provvedimenti in materia di assistenza scolastica. Fondo speciale per interventi assistenziali a studenti di famiglie bisognose.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 28/02/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attesa di un riordinamento organico della materia connessa con l'assistenza scolastica per la sua trasformazione in servizi, è istituito un fondo speciale di lire 40.000.000 per l'anno scolastico 1972- 73 per interventi assistenziali preferibilmente da erogarsi in servizi nell'ambito del diritto allo studio per alunni frequentanti scuole di istruzione secondaria ed artistica statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, appartenenti a famiglie bisognose. La gestione del fondo e l'attribuzione delle assegnazioni spetta a due Commissioni provinciali, una per provincia, composta ciascuna da cinque membri nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato.

2. I presidenti delle Amministrazioni provinciali provvedono ad insediare le rispettive Commissioni le quali procedono, come primo atto, ad eleggere nel proprio seno il presidente, a maggioranza di voti.

3. Le Commissioni di cui ai precedenti commi debbono, entro sessanta giorni dall'insediamento, esaurire l'esame delle domande pervenute, di cui al successivo art. 4 , e deliberare le assegnazioni.

4. I provvedimenti delle Commissioni sono definitivi.

ARTICOLO 2

1. La spesa è ripartita in lire 28.000.000 per la provincia di Perugia e lire 12.000.000 per la provincia di Terni, proporzionalmente al numero degli alunni di scuola media secondaria inferiore e superiore.

2. L'importo massimo per ogni assegnazione è pari a lire 150.000 pro - capite, una tantum per ogni anno scolastico, e non deve essere inferiore a lire 50.000.

3. L'importo stabilito dalla Commissione viene erogato in unica soluzione al padre dell'alunno o a chi ne fa le veci.

ARTICOLO 3

1. I soggetti beneficiari dell'assegnazione di cui all' art. 2 sono tutti gli studenti frequentanti qualsiasi scuola di istruzione secondaria o artistica statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che, indipendentemente dal risultato scolastico, si trovino in gravi e comprovate situazioni di disagio economico.

2. Nell'assegnazione dei benefici sono preferiti gli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare del capofamiglia non superi:
 
L. 1.200.000 con un figlio a carico;
 
L. 1.300.000 con due figli a carico;
 
L. 1.400.000 con tre figli a carico.

3. Per ogni altro figlio a carico si aggiungono lire 100.000. Sono anche considerati a carico i figli maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età , qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri, ovvero di età superiore se riconosciuti inabili ad ogni proficuo lavoro.

4. Costituiscono ulteriore titolo preferenziale le seguenti situazioni:

a) capo famiglia disoccupato;

b) capo famiglia con lavoro saltuario o inabile al lavoro o emigrato;

c) carico di famiglia, con particolare riferimento al numero di persone a carico;

d) difficoltà logistiche;

e) reddito familiare inferiore a quello previsto dal comma secondo del presente articolo;

f) handicap psicofisico del candidato;

g) particolari condizioni di disagio familiare (decesso del capo famiglia, capo famiglia invalido o temporaneamente impedito, capo famiglia in cassa integrazione, ecc.).

ARTICOLO 4

1. La domanda di assegnazione del beneficio indirizzata al presidente della Provincia e redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione ed essere corredata dei seguenti documenti, pure in carta semplice:

a) certificato di iscrizione ad una scuola di istruzione secondaria o artistica statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato per l'anno scolastico 1972- 73;

b) stato di famiglia, rilasciato dal Comune di residenza;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito imponibile definito o accertato ai fini della imposta complementare progressiva per il capo famiglia per l'anno 1971;

d) ogni altro eventuale documento atto a comprovare lo stato di bisogno in riferimento alle situazioni indicate dall' art. 3 ( lettera a) , b), d), f), g) e ad altre eventuali.

ARTICOLO 5

1. Il godimento delle assegnazioni di cui alla presente legge non è cumulabile con quello di borse, assegni, premi, sussidi, posti gratuiti in collegi e convitti comunque concessi da Amministrazioni ed Enti pubblici o privati.

ARTICOLO 6

1. Agli effetti di quanto previsto dai precedenti articoli, la Giunta regionale è autorizzata a stabilire i necessari accordi con le Province per la utilizzazione dei loro uffici ai fini della erogazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. Alle due Province vengono accreditate a tale scopo le somme di cui al primo comma dell'art. 2 con provvedimento della Giunta regionale; le stesse sono tenute a presentare dettagliati rendiconti entro il 30 settembre.

ARTICOLO 7

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000.000, così ripartita:
 
lire 15.000.000 con imputazione al cap. 232 del bilancio 1972;
 
lire 25.000.000 con imputazione ad apposito capitolo del bilancio 1973.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 febbraio 1973

Conti