ARTICOLO 1
1.
In attesa di un riordinamento organico della materia connessa con l'assistenza scolastica per la sua trasformazione in servizi, è istituito un fondo speciale di lire 40.000.000 per l'anno scolastico 1972- 73 per interventi assistenziali preferibilmente da erogarsi in servizi nell'ambito del diritto allo studio per alunni frequentanti scuole di istruzione secondaria ed artistica statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, appartenenti a famiglie bisognose. La gestione del fondo e l'attribuzione delle assegnazioni spetta a due Commissioni provinciali, una per provincia, composta ciascuna da cinque membri nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato.
2.
I presidenti delle Amministrazioni provinciali provvedono ad insediare le rispettive Commissioni le quali procedono, come primo atto, ad eleggere nel proprio seno il presidente, a maggioranza di voti.
3.
Le Commissioni di cui ai precedenti commi debbono, entro sessanta giorni dall'insediamento, esaurire l'esame delle domande pervenute, di cui al
successivo art. 4
, e deliberare le assegnazioni.
4.
I provvedimenti delle Commissioni sono definitivi.
ARTICOLO 2
1.
La spesa è ripartita in lire 28.000.000 per la provincia di Perugia e lire 12.000.000 per la provincia di Terni, proporzionalmente al numero degli alunni di scuola media secondaria inferiore e superiore.
2.
L'importo massimo per ogni assegnazione è pari a lire 150.000 pro - capite, una tantum per ogni anno scolastico, e non deve essere inferiore a lire 50.000.
3.
L'importo stabilito dalla Commissione viene erogato in unica soluzione al padre dell'alunno o a chi ne fa le veci.
ARTICOLO 3
1.
I soggetti beneficiari dell'assegnazione di cui all'
art. 2
sono tutti gli studenti frequentanti qualsiasi scuola di istruzione secondaria o artistica statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che, indipendentemente dal risultato scolastico, si trovino in gravi e comprovate situazioni di disagio economico.
2.
Nell'assegnazione dei benefici sono preferiti gli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare del capofamiglia non superi:
L. 1.200.000 con un figlio a carico;
L. 1.300.000 con due figli a carico;
L. 1.400.000 con tre figli a carico.
3.
Per ogni altro figlio a carico si aggiungono lire 100.000. Sono anche considerati a carico i figli maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età , qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri, ovvero di età superiore se riconosciuti inabili ad ogni proficuo lavoro.
4.
Costituiscono ulteriore titolo preferenziale le seguenti situazioni:
a)
capo famiglia disoccupato;
b)
capo famiglia con lavoro saltuario o inabile al lavoro o emigrato;
c)
carico di famiglia, con particolare riferimento al numero di persone a carico;
d)
difficoltà logistiche;
e)
reddito familiare inferiore a quello previsto dal
comma secondo
del presente articolo;
f)
handicap psicofisico del candidato;
g)
particolari condizioni di disagio familiare (decesso del capo famiglia, capo famiglia invalido o temporaneamente impedito, capo famiglia in cassa integrazione, ecc.).
ARTICOLO 4
1.
La domanda di assegnazione del beneficio indirizzata al presidente della Provincia e redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione ed essere corredata dei seguenti documenti, pure in carta semplice:
a)
certificato di iscrizione ad una scuola di istruzione secondaria o artistica statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato per l'anno scolastico 1972- 73;
b)
stato di famiglia, rilasciato dal Comune di residenza;
c)
certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito imponibile definito o accertato ai fini della imposta complementare progressiva per il capo famiglia per l'anno 1971;
d)
ogni altro eventuale documento atto a comprovare lo stato di bisogno in riferimento alle situazioni indicate dall'
art. 3
(
lettera a)
, b), d), f), g) e ad altre eventuali.
ARTICOLO 5
1.
Il godimento delle assegnazioni di cui alla presente legge non è cumulabile con quello di borse, assegni, premi, sussidi, posti gratuiti in collegi e convitti comunque concessi da Amministrazioni ed Enti pubblici o privati.
ARTICOLO 6
1.
Agli effetti di quanto previsto dai precedenti articoli, la Giunta regionale è autorizzata a stabilire i necessari accordi con le Province per la utilizzazione dei loro uffici ai fini della erogazione degli interventi di cui alla presente legge.
2.
Alle due Province vengono accreditate a tale scopo le somme di cui al
primo comma dell'art. 2
con provvedimento della Giunta regionale; le stesse sono tenute a presentare dettagliati rendiconti entro il 30 settembre.
ARTICOLO 7
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000.000, così ripartita:
lire 15.000.000 con imputazione al cap. 232 del bilancio 1972;
lire 25.000.000 con imputazione ad apposito capitolo del bilancio 1973.