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Legge regionale 30 marzo 1973, n.19


LEGGE REGIONALE n.19 del 30 Marzo 1973

Date di vigenza

31/03/1973 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Marzo 1973 ,n. 19
Bilancio di previsione della Regione dell'Umbria per l'anno finanziario 1973.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. al n. 10 del 31/03/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E'autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1973, giusta l'annesso stato di previsione dell'ENTRATA (Tabella n. 1) di lire 21.611.710.040.

ARTICOLO 2

1. E'approvato in lire 21.611.710.040 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1973, come dall'annesso stato di previsione della SPESA (Tabella n. 2).

ARTICOLO 3

1. E'approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1973, annesso alla presente legge.

ARTICOLO 4

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, agli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilità generale dello Stato, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tabella n. 2 - SPESA.

ARTICOLO 5

1. In osservanza a quanto prescritto dall' art. 41 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilità  generale dello Stato, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, su parere conforme della Giunta medesima:
 
1) a iscrivere, con proprio decreto, nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti e per integrare le assegnazioni relative a indennità  , stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge;
 
2) a iscrivere, con proprio decreto, nella parte passiva del bilancio, e in corrispondenza con gli accertamenti della ENTRATA, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute a Enti e Istituti o di somme comunque percette per conto di terzi.

2. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà  al Presidente della Giunta regionale di iscrivere somme ai sensi dei numeri 1 e 2 del precedente comma, sono quelli descritti negli elenchi numeri 2 e 3 annessi alla Tabella n. 2
 
- SPESA, del bilancio approvato con la presente legge.

3. Il Presidente della Giunta regionale è altresì autorizzato a iscrivere - con proprio decreto su parere della Giunta regionale - ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi, della parte passiva, in corrispondenza ad accertamenti di entrate, le somme occorrenti per l'attuazione di leggi speciali dello Stato, e per l'espletamento di funzioni delegate dallo Stato.

ARTICOLO 6

1. In osservanza dell' art. 42 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilità  generale dello Stato e dell'art. 136 del relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827 , il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prelevare - su conforme parere della Giunta regionale - con proprio decreto da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale - somme dal " Fondo di riserva per le spese impreviste", capitolo 312, e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.

ARTICOLO 7

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, su parere conforme della Giunta regionale, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione delle disposizioni delle leggi sostanziali pubblicate successivamente alla presentazione al Consiglio del bilancio di previsione e che precisino l'entità  della spesa e la denominazione dei capitoli.

ARTICOLO 8

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 65 dello Statuto , ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 marzo 1973

Il Vicepresidente Tomassini


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1973. (Tabella Ristrutturata)

Entrata.
 
Titolo I
 
Entrate tributarie: // imposte, L. 2.400.000; // tasse, L. 1.228.200.000.
 
Totale entrate tributarie, L. 1.230.600.000.
 
Titolo II
 
Entrate per devoluzione gettito o quote di tributi erariali: // gettito delle imposte erariali di competenza della Regione, L. 327.000.000; // partecipazione al gettito di imposte erariali, L. 11.392.621.467.
 
Totale entrate per devoluzione gettito o quote di tributi erariali, L. 11.719.621.467.
 
Titolo III
 
Entrate extratributarie: // contributi e trasferimenti di fondi dal bilancio statale, L. 1.153.000.000; // proventi e rimborsi vari, L. 253.550.000; // proventi per trasgressioni, L. 52.266.533; // proventi dei beni della regione, L. 34.400.000; // partite che si compensano con la spesa, L. 50.000.000.
 
Totale entrate extratributarie, L. 1.543.216.533.
 
Totale dei titoli I, II e III dell'entrata L. 14.493.438.000.
 
La differenza fra le entrate tributarie, per devoluzione gettito o quote di tributi erariali ed extra tributarie e le spese correnti è di L. 2.951.000.000.
 
Titolo IV
 
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e rimborso di crediti: // alienazione di beni patrimoniali, L. 0; // ammortamento di beni patrimoniali, L. 20.000.000; // trasferimenti di capitali, L. 5.795.000.000; // rimborso di crediti, L. 0.
 
Totale dell'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e rimborso di crediti, L. 5.815.000.000.
 
Titolo V
 
Entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e di anticipazioni ed ogni altra operazione di credito: // accensioni di crediti, L. 300.000.000; // anticipazioni, L. 0.
 
Totale entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e di anticipazioni ed ogni altra operazione di credito, L. 300.000.000.
 
Totale titoli I, II, III, IV e V dell'entrata, L. 20.608.438.000.
 
Titolo VI
 
Contabilità speciali: // parte I - partite di giro, L. 712.000.000; // parte II - entrate degli stabilimenti speciali, L. 0; // parte III - entrate per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, L. 291.272.040.
 
Totale contabilità speciali (entrata), L. 1.003.272.040.
 
Totale complessivo dell'entrata, L. 21.611.710.040.
 
Spesa.
 
Titolo I
 
Spese correnti: // amministrazione generale, L. 3.502.588.000; // azione e interventi in campo economico per agricoltura e foreste, L. 209.000.000; // assetto del territorio, lavori pubblici di interesse regionale, L. 600.000.000; // sanità , assistenza e servizi sociali, L. 3.402.050.000; // turismo, acque minerali e termali, artigianato e commercio, L. 571.500.000; // oneri non ripartibili, L. 3.257.300.000.
 
Totale spese correnti, L. 11.542.438.000.
 
Titolo II
 
Spese in conto capitale: // amministrazione generale, L. 300.000.000; // azione e interventi in campo economico per agricoltura e foreste, L. 1.936.000.000; // assetto del territorio e lavori pubblici di interesse regionale, L. 474.000.000; // sanità , assistenza e servizi sociali, L. 840.000.000; // oneri non ripartibili, L. 5.366.000.000; // turismo, acque minerali e termali, commercio e artigianato, L. 90.000.000.
 
Totale spese in conto capitale, L. 9.006.000.000.
 
Titolo III
 
Spese per rimborsi di prestiti, di anticipazioni e di altra operazione creditizia: // oneri non ripartibili, totale L. 60.000.000.
 
Totale titoli I, II e III della spesa, L. 20.608.438.000.
 
Titolo IV
 
Contabilità speciali: // parte I - partite di giro, L. 712.000.000; // parte II - spese per stabilimenti speciali, L. 0; // parte III - spese per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, L. 291.272.040.
 
Totale contabilità speciali (spesa), L. 1.003.272.040.
 
Totale complessivo della spesa, L. 21.611.710.040.