ARTICOLO 1
1.
E' protratta al 31 dicembre 1973 la durata dell'esercizio 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso, e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie.
2.
In conseguenza sono protratti i termini per il compimento di tutte le operazioni correlate alla gestione di detto bilancio.