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Legge regionale 21 maggio 1973, n.23


Legge regionale n.23 del 21 maggio 1973

Date di vigenza

31/05/1973 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Legge regionale 21 maggio 1973 23
Protrazione della durata dell'esercizio 1972 a tutto il 31 dicembre 1973.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17 del 30/05/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' protratta al 31 dicembre 1973 la durata dell'esercizio 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso, e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie.

2. In conseguenza sono protratti i termini per il compimento di tutte le operazioni correlate alla gestione di detto bilancio.

ARTICOLO 2

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127, secondo comma della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 maggio 1973

Conti