ARTICOLO 1
1.
In attesa della disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni a
statuto
ordinario con il
DPR 14 gennaio 1972, n. 3
, viene destinata, per l'anno scolastico 1972- 73, la somma di L. 250.000.000, per i seguenti interventi assistenziali in favore degli allievi degli istituti professionali di Stato o scuole coordinate, degli istituti tecnici statali o sezioni staccate, nonchè delle altre scuole secondarie superiori ed artistiche statali o loro sezioni staccate, ubicati nell'area regionale:
a)
concessione di assegni di studio, di importo unitario non superiore a L. 30.000, ad allievi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore;
b)
assegnazione di posti gratuiti ad allievi iscritti ad istituti professionali di Stato o ad istituti tecnici statali cui sono annessi i Convitti di Todi (ITSA), Spoleto (IPSA), Città di Castello (IPSA), nonchè assegnazione di posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione, convitino allievi, purchè , in entrambi i casi, ricorrano le condizioni di cui alla
lettera a)
;
c)
organizzazione di servizi di mensa ove questa si renda necessaria in relazione alla attività didattica svolta dai singoli istituti o scuole.
ARTICOLO 2
1.
La somma di cui al
primo comma dell'art. 1
viene ripartita fra i Comuni della regione interessati:
a)
L. 125.000.000, destinate alla concessione di assegni di studio, a tutti i Comuni sede degli istituti o scuole contemplati dalla presente legge, o loro scuole coordinate o sezioni staccate, in base alla popolazione scolastica iscritta a detti istituti o scuole. I Comuni, nel cui territorio abbiano sede oltre che istituti professionali di Stato o loro scuole coordinate anche altri istituti o scuole statali di istruzione secondaria superiore o artistica o loro sezioni staccate, provvedono su segnalazione degli organi rappresentativi della scuola o, in mancanza, del Consiglio dei professori, alla erogazione della somma loro assegnata destinandone non meno del 60% e non più dell'80% ad allievi di istituti professionali di Stato, restando però ad essi salva la possibilità di una diversa distribuzione ove dalla applicazione di dette percentuali derivasse la non completa utilizzazione della somma stessa;
b)
L. 45.000.000, destinate alla assegnazione di posti gratuiti in Convitti o Istituti, ai Comuni sede di Convitti annessi ad istituti professionali di Stato o ad istituti tecnici statali, in base ai posti letto esistenti ed effettivamente concessi in detti Convitti, o in base agli alunni che usufruiscono dei posti gratuiti in Istituti debitamente autorizzati;
c)
L. 80.000.000, destinate alla organizzazione dei servizi di mensa, ai Comuni sede degli istituti e scuole o scuole coordinate o sezioni staccate, di cui alla presente legge, che abbiano la necessità di organizzare detti servizi in relazione alla attività didattica svolta, in base alla popolazione scolastica iscritta in detti istituti o scuole e alla popolazione scolastica residente fuori dell'area urbana.
ARTICOLO 3
1.
I Comuni hanno facoltà di integrare i finanziamenti della Regione di cui alla presente legge.
ARTICOLO 4
1.
La Giunta regionale provvede al riparto di cui all'
art. 2
sulla base delle comunicazioni prodotte dai provveditori agli Studi o, ove occorra, avvalendosi per la raccolta dei dati degli Uffici delle Amministrazioni comunali.
ARTICOLO 5
1.
Il godimento delle provvidenze di cui alla presente legge non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi, sussidi comunque concessi da amministrazioni ed enti pubblici o privati.
2.
In tali casi l'alunno può optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.
ARTICOLO 6
1.
Le somme non utilizzate nel corrente anno scolastico possono essere utilizzate dai Comuni per gli stessi fini, nel corso del successivo anno scolastico.
ARTICOLO 7
1.
La spesa complessiva di L. 250.000.000 occorrente per gli interventi di cui alla presente legge sarà imputata per L. 32.650.000 al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1972 e per L. 217.350.000 al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1973.
2.
All'uopo sono approvate le seguenti variazioni di bilancio:
BILANCIO ESERCIZIO 1972
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in diminuzione
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| Cap. 234
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" Posti gratuiti o semigratuiti a favore degli alunni degli istituti professionali
statali in Convitti annessi agli istituti stessi"
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L. 14.900.000
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| Cap. 235
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" Borse di studio annuali istituite presso consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica"
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L. 2.750.000
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| Cap. 236
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" Contributi alle casse scolastiche degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica"
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L. 2.000.000
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| Cap. 261
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" Contributi ai consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica il cui onere già a carico
dei Comuni e delle Province è stato assunto dallo Stato per effetto delle disposizioni
del TU sulla finanza locale approvato con
RD 14 settembre 1931, n. 1175
"
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L. 13.000.000
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in aumento
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| Cap. 232
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" Assistenza, buoni - libro e sussidi ad alunni bisognosi delle scuole di ogni ordine e grado"
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L. 32.650.000
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BILANCIO ESERCIZIO 1973
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in diminuzione
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| Cap. 234
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" Posti gratuiti e semigratuiti a favore degli alunni degli istituti professionali statali nei Convitti
annessi agli stessi istituti"
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L. 14.900.000
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| Cap. 236
|
" Contributi alle casse scolastiche degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica"
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L. 2.000.000
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| Cap. 313
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" Fondo per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
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L. 140.450.000
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in aumento
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| Cap. 232
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"Assistenza, buoni - libro e sussidi ad alunni bisognosi delle scuole di ogni ordine e grado"
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L. 157.350.000
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