link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 25 maggio 1973, n.26


LEGGE REGIONALE n.26 del 25 Maggio 1973

Date di vigenza

14/06/1973 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 Maggio 1973 ,n. 26
Norme per l'assistenza agli alunni frequentanti le scuole materne statali e le scuole dell'obbligo della regione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17 del 30/05/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attesa della disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario con il DPR 14 gennaio 1972, n. 3 , viene destinata, per l'anno scolastico 1972- 73, la somma di L. 200 milioni per contribuire alla organizzazione, nell'area regionale, del servizio di refezione e di assistenza generica nelle scuole materne statali e nelle scuole dell'obbligo con particolare riferimento alle scuole integrate sia elementari che medie, nonchè al funzionamento dei due collegi - scuola esistenti in Norcia e in Magione - fraz. Torricella.

ARTICOLO 2

1. La somma di cui all' art. 1 viene così ripartita fra i Comuni della regione:

a) L. 40.000.000 ai due Comuni di Norcia e Magione, nella misura rispettivamente di L. 28.500.000 e di L. 11.500.000 per il funzionamento dei due collegi - scuola esistenti nei rispettivi territori;

b) il 20% della residua disponibilità in base alla popolazione scolastica iscritta alle scuole statali elementari e scuole medie esistenti nel territorio di ciascun comune, per assistenza generica attuabile dai Comuni direttamente o tramite altre strutture amministrative esistenti;

c) il rimanente 80% in proporzione al numero delle sezioni di scuola materna statale e delle classi di scuola integrata a tempo pieno per il funzionamento di refezioni scolastiche attuabili dai Comuni direttamente o tramite altre strutture amministrative esistenti.

ARTICOLO 3

1. E' data facoltà ai Comuni di integrare i finanziamenti di cui alla presente legge.

ARTICOLO 4

1. La Giunta regionale provvede al riparto di cui all' art. 2 sulla base delle comunicazioni prodotte dai Provveditorati agli Studi direttamente o, ove occorra, avvalendosi degli Uffici delle amministrazioni comunali.

ARTICOLO 5

1. Ai soli effetti del riparto dei contributi ai Comuni di cui al punto b) dell' art. 2 gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani, determinati ai sensi dell' art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e dell' art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.

ARTICOLO 6

1. La spesa occorrente per gli interventi di cui alla presente legge viene finanziata con imputazione al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1972 per lire 40.860.300 e con imputazione al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1973, per L. 159.139.700, che viene impinguato mediante prelevamento di pari importo dal cap. 313 " Fondo per far fronte a provvedimenti legislativi in corso". Per l'attuazione della presente legge sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo regionale 1972:
 

           
in diminuzione     
Cap. 241  " Concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento di colonie e posti gratuiti
 
in colonie estive e invernali ai minori bisognosi sostenute da Istituti, Enti, Associazioni e Comitati"  
L. 22.860.300 
Cap. 260  " Contributi e sussidi ai Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica per elargizioni a scuole
 
ed Istituti liberi agrari, professionali o commerciali; per il mantenimento di corsi per maestranze e
 
per il funzionamento dei servizi di orientamento professionale scolastico"  
L. 18.000.000 
in aumento     
Cap. 232  " Assistenza, buoni - libro e sussidi ad alunni bisognosi delle scuole di ogni ordine e grado"  L. 40.860.300 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 maggio 1973

Conti