ARTICOLO UNICO
1.
Per provvedere alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione della
legge regionale 25 maggio 1973, n. 25
, l'importo di cui al punto b) dell'art. 2 della citata legge viene aumentato a lire 61.915.000.
2.
Tale onere graverà sul capitolo 232 del bilancio 1973, il cui stanziamento viene aumentato dell'importo di lire 16.915.000 mediante storno di lire 11.915.000 dal capitolo 190 e di lire 5.000.000 dal capitolo 261 dello stesso bilancio.