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Legge regionale 3 gennaio 1974, n.2


LEGGE REGIONALE n.2 del 3 Gennaio 1974

Date di vigenza

11/01/1974 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 Gennaio 1974 ,n. 2
Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1973, n. 5 recante norme di delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola materna pubblica, della scuola dell' obbligo e degli istituti professionali. Interventi straordinari per il trasporto degli alunni delle scuole medie superiori.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 10/01/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Il punto d) dell' art. 3 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 5 , è sostituito dal seguente: " il 20 per cento dell' intero stanziamento, pari a lire 60.000.000, sarà ripartito fra i Comuni, sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, in modo direttamente proporzionale alla popolazione scolastica frequentante detti istituti o scuole, sulla base dei seguenti criteri:
 
- 50 per cento fra i Comuni con popolazione scolastica frequentante superiore ai 2.000 studenti;
 
- 32 per cento fra i Comuni con popolazione scolastica frequentante compresa fra i 1.000 e i 2.000 studenti;
 
- 18 per cento fra i Comuni con popolazione scolastica frequentante inferiore a 1.000 studenti.
"

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 3 gennaio 1974

Conti