ARTICOLO UNICO
1.
Il punto d) dell'
art. 3 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 5
, è sostituito dal seguente: "
il 20 per cento dell' intero stanziamento, pari a lire 60.000.000, sarà ripartito fra i Comuni, sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, in modo direttamente proporzionale alla popolazione scolastica frequentante detti istituti o scuole, sulla base dei seguenti criteri:
- 50 per cento fra i Comuni con popolazione scolastica frequentante superiore ai 2.000 studenti;
- 32 per cento fra i Comuni con popolazione scolastica frequentante compresa fra i 1.000 e i 2.000 studenti;
- 18 per cento fra i Comuni con popolazione scolastica frequentante inferiore a 1.000 studenti.
"
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.