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Legge regionale 8 aprile 1974, n.25


LEGGE REGIONALE n.25 del 8 Aprile 1974

Date di vigenza

25/04/1974 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 Aprile 1974 ,n. 25
Bilancio di previsione della Regione dell' Umbria per l' esercizio finanziario 1974.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 10/04/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato l' accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l' anno finanziario 1974, giusta l' annesso stato di previsione dell' ENTRATA (Tabella n. 1) di lire 44.762.140.197.

Art. 2

1. E' approvato in lire 44.762.140.197 il totale generale della Spesa della Regione per l' anno finanziario 1974, come dall' annesso stato di previsione della SPESA (Tabella n. 2).

Art. 3

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l' anno finanziario 1974, annesso alla presente legge.

Art. 4

1. Sono considerate spese obbligatorie e d' ordine, agli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilità  generale dello Stato, quelle descritte nell' elenco n. 1 allegato alla Tabella n. 2 - SPESA.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, su conforme parere della Giunta medesima, a disporre con proprio decreto il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 5

1. E' autorizzata, per l' anno finanziario 1974, la spesa di lire 150.000.000 per la riconferma delle borse di studio di cui all' art. 1, comma secondo, della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36 .

Art. 6

1. Sono autorizzate, per l' anno finanziario 1974, le seguenti spese di cui alla legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12 :

a) lire 100.000.000 per provvedere al mantenimento degli inabili al lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui all' art. 154 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi gli oneri di carattere organizzativo;

b) lire 160.000.000 a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento dei minori, degli inabili al lavoro e degli anziani che si trovino in stato di indigenza, sostenute dai Comuni della regione, singoli o associati.

Art. 7

1. In osservanza a quanto prescritto dall' art. 41 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilità generale dello Stato, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, su parere conforme della Giunta medesima:

1) - a iscrivere, con proprio decreto, nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti e per integrare le assegnazioni relative a indennità , stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge;

2) - a iscrivere, con proprio decreto, nella parte passiva del bilancio, e in corrispondenza con gli accertamenti dell' ENTRATA, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute a Enti e Istituti o di somme comunque percette per conto di terzi.

2. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Giunta regionale di iscrivere somme ai sensi dei numeri 1 e 2 del precedente comma, sono quelli descritti negli elenchi nei numeri 2 e 3 annessi alla Tabella n. 2 - SPESA, del bilancio approvato con la presente legge.

3. Il Presidente della Giunta regionale è altresì autorizzato a iscrivere - con proprio decreto su parere della Giunta regionale - ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi, della parte passiva, in corrispondenza ad accertamenti di entrate, le somme occorrenti per l' attuazione di leggi speciali dello Stato e per l' espletamento di funzioni delegate dallo Stato.

Art. 8

1. In osservanza dell' art. 42 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilità generale dello Stato e dell' art. 136 del relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827 , il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prelevare - su conforme parere della Giunta regionale - con proprio decreto da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale - somme dal " Fondo di riserva per le spese impreviste", capitolo 312, e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.

Art. 9

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, su parere conforme della Giunta regionale, alle variazioni di bilancio occorrenti per l' applicazione delle disposizioni delle leggi sostanziali pubblicate successivamente alla presentazione al Consiglio del bilancio di previsione e che precisino l' entità della spesa e la denominazione dei capitoli.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 8 aprile 1974

Conti


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - (Tabella Ristrutturata) Quadro generale riassuntivo del bilancio della regione Umbria per l' anno finanziario 1974 PARTE ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE, il totale di L. 2.531.600.000 è così ripartito: //
 
- Imposte, L. 2.400.000; //
 
- Tasse, L. 2.529.200.000.
 
TITOLO II - ENTRATE PER DEVOLUZIONE GETTITO O QUOTE DI TRIBUTI ERARIALI, il totale di L. 12. 186.290.197 è così ripartito: //
 
- Gettito delle imposte erariali di competenza della Regione, L. 327.000.000; //
 
- Partecipazione al gettito di imposte erariali, L. 11.859.290.197.
 
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE, il totale di L. 2.154.750.000 è così ripartito: //
 
- Contributi e trasferimenti di fondi dal bilancio statale, L. 1.400.000.000; //
 
- Proventi e rimborsi vari, L. 555.350.000; //
 
- Proventi per trasgressioni, L. 103.000.000; //
 
- Proventi dei beni della Regione, L. 46.400.000; //
 
- Partite che si compensano con la spesa, L. 50.000.000.
 
TOTALE DEI TITOLI I, II, III, entrata L. 16.872.640.197; //
 
Totale spese correnti, L. 15.919.837.667; // Differenza, L. 952. 766. 530.
 
TITOLO IV - ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RIMBORSO DI CREDITI, il totale di L. 13.560.000.000 è così ripartito: //
 
- Alienazione di beni patrimoniali, L. 0; //
 
- Ammortamento di beni patrimoniali, L. 20.000.000; //
 
- Trasferimento di capitali, L. 13.540.000.000; //
 
- Rimborso di crediti, L. 0.
 
TITOLO V - ENTRATE PROVENIENTI DALLA ASSUNZIONE DI PRESTITI E DI ANTICIPAZIONI ED OGNI ALTRA OPERAZIONE DI CREDITO, il totale di L. 11.807.500.000 è così ripartito: //
 
- Accensioni di crediti, L. 11.807.500.000; //
 
- Anticipazioni, L. 0.
 
TOTALE DEI TITOLI I, II, III, IV, V, entrata, L. 42.240.140.197
 
TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI, il totale di L. 2.522.000.000 è così ripartito: //
 
- Parte 1a - Partite di giro, L. 2.522.000.000; //
 
- Parte 2a - Entrate degli stabilimenti speciali, L. 0; //
 
- Parte 3a - Entrate per l' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, L. 0.
 
TOTALE COMPLESSIVO DELL' ENTRATA del bilancio della regione Umbria per l' anno finanziario 1974, L. 44.762.140.197.


ALLEGATO 2 - (Tabella Ristrutturata) Quadro generale riassuntivo del bilancio della regione Umbria per l' anno finanziario 1974 PARTE SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI, il totale di L. 15.919.873.667 è così ripartito: //
 
- Amministrazione generale, L. 6.794.850.000; //
 
- Azione e interventi in campo economico per agricoltura e foreste, L. 914.000.000; //
 
- Assetto del territorio, lavori pubblici di interesse regionale, L. 2.295.000.000; //
 
- Sanità , assistenza e servizi sociali, L. 3.421.500.000; //
 
- Turismo, acque minerali e termali, artigianato e commercio, L. 1.373.000.000; //
 
- Oneri non ripartibili, L. 1.121.523.667.
 
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, il totale di L. 25.232.011.800 è così ripartito: //
 
- Amministrazione generale, L. 0; //
 
- Azione e interventi in campo economico per agricoltura e foreste, L. 4.451.000.000; //
 
- Assetto del territorio e lavori pubblici di interesse regionale, L. 4.880.000.000; //
 
- Sanità , assistenza e servizi sociali, L. 3.850.000.000; //
 
- Turismo, acque minerali e termali, commercio e artigianato, L. 1.350.000.000; //
 
- Oneri non ripartibili, L. 10.701.011.800.
 
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI, DI ANTICIPAZIONI E DI ALTRA OPERAZIONE CREDITIZIA, il totale di L. 1.088.254.730 è così ripartito: //
 
- Oneri non ripartibili, L. 1.088.254.730.
 
TOTALE DEI TITOLI I, II, III, uscita L. 42.240.140.197
 
TITOLO IV - CONTABILITA' SPECIALI, il totale di L. 2.522.000.000 è così ripartito: //
 
- Parte 1a - Partite di giro, L. 2.522.000.000; //
 
- Parte 2a - Spese per stabilimenti speciali, L. 0; //
 
- Parte 3a - Spese per l' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, L. 0.
 
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA del bilancio della regione Umbria per l' anno finanziario 1974, L. 44.762.140.197