Legge regionale 14 novembre 1974, n.58
LEGGE REGIONALE n.58 del 14 Novembre 1974
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
14 Novembre 1974
,n.
58
Autorizzazione all' Ente di sviluppo nell' Umbria a contrarre un mutuo di lire 1.500 milioni per l' esecuzione ed il completamento delle opere di miglioramento fondiario ammesse ai contributi statali e comunitari.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
39 del
20/11/1974
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Al fine di assicurare la copertura dei maggiori costi per l' esecuzione ed il completamento delle opere di miglioramento fondiario ammesse ai contributi statali e comunitari, l' Ente di sviluppo nell' Umbria è autorizzato a contrarre un mutuo di nette lire 1.500 milioni, da ammortizzare in un periodo massimo di trent' anni e ad un tasso non superiore al 13 per cento.
2.
La rata di ammortamento del mutuo è a diretto e totale carico della Regione e sarà specificamente vincolata in bilancio a favore dell' istituto mutuante.
[ 3. ]
[3]
ARTICOLO 2
1.
In attesa del perfezionamento del mutuo, l' Ente di sviluppo nell' Umbria è autorizzato a chiedere ad un istituto di credito anticipazioni di somme da estinguere al momento della erogazione del mutuo.
2.
I relativi oneri, fino all' importo massimo di lire 70 milioni, sono a carico della Regione.
ARTICOLO 3
1.
La spesa per l' ammortamento del mutuo, calcolata a rate costanti annue di lire 213.550.000, sarà imputata al cap. 471 " Rate ammortamento mutui passivi" dei bilanci degli esercizi dal 1975 al 2004.
[ 2. ]
[4]
3.
Esso sarà imputato al cap. 472 " Spese per fideiussioni a garanzia dell' ammortamento dei mutui" del bilancio regionale per gli esercizi dal 1975 al 2004.
4.
La spesa relativa al prefinanziamento di cui al
precedente art. 2
, sarà imputata al cap. 358, di nuova istituzione, denominato " Contributo sugli interessi e oneri vari sostenuti dall' Ente di sviluppo nell' Umbria per il prefinanziamento delle opere e degli interventi di cui all'
art. 1
della presente legge" del bilancio dell' esercizio 1975.
5.
Agli oneri predetti si farà fronte con il prevedibile incremento della quota del Fondo comune di cui all'
art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 14 novembre 1974
Conti