Legge regionale 10 dicembre 1974, n.65


LEGGE REGIONALE n.65 del 10 Dicembre 1974

Date di vigenza

04/01/1975 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 Dicembre 1974 ,n. 65
Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24 , concernente interventi per il diritto allo studio in materia di borse di studio per studenti bisognosi e meritevoli delle scuole secondarie, superiori ed artistiche statali o riconosciute dallo Stato.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 20/12/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Il punto 2 del secondo capoverso dell' art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24 , è così modificato:
 
" L' iscrizione per l' anno scolastico al quale si riferisce l' erogazione della borsa di studio in scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonchè sulla base di un certificato che attesti che il reddito conseguito dalla famiglia cui appartiene lo studente interessato alla riconferma della borsa di studio pluriennale non superi i seguenti limiti:
 
a) con un figlio a carico: reddito netto non superiore a lire 1.800.000;
 
b) alla cifra di cui al precedente punto a) si aggiungono lire 300.000 per ogni altro figlio a carico.
 
Sono considerati a carico i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età , qualora siano studenti universitari che non abbiano redditi propri
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 dicembre 1974

Conti