ARTICOLO 2
1.
La denominazione del cap. 1700 della spesa è così modificata:
"
Spese per il funzionamento - compresi i compensi, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione regionale - dei gruppi di studio e per assegni di studio per le ricerche e la programmazione in materia sanitaria
".
ARTICOLO 3
1.
I fondi portati in aumento ai vari capitoli del bilancio medesimo con le variazioni di cui all'
art. 1
, dovranno essere impegnati entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non sia già provveduto con atti esecutivi ai sensi di legge.
ARTICOLO 4
1.
Le rate di ammortamento dei mutui iscritte nel bilancio dell'esercizio 1974 ai sensi delle leggi regionali
2 agosto 1974, n. 45
,
14 agosto 1974, n. 50
e
17 agosto 1974, n. 52
, nonchè le annualità per fideiussioni a garanzia dei mutui iscritte nello stesso bilancio ai sensi delle leggi regionali
21 maggio 1974, n. 34
,
21 maggio 1974, n. 35
,
21 maggio 1974, n. 36
,
25 luglio 1974, n. 41
,
2 agosto 1974, n. 45
,
14 agosto 1974, n. 50
e
17 agosto 1974, n. 52
, sono dichiarate non più necessarie nell'esercizio medesimo per lo scopo previsto, e pertanto si dispone il loro utilizzo per integrare le maggiori occorrenze finanziarie previste dalle variazioni di bilancio di cui alla presente legge, nonchè la loro iscrizione nel bilancio dell'esercizio successivo a quello finale indicato nelle rispettive leggi autorizzative di spesa.