ARTICOLO UNICO
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Sino all' entrata in vigore della legge regionale relativa alla approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1976 e, comunque fino e non oltre il 31 marzo 1976, è autorizzato l' esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l' anno finanziario stesso, secondo lo stato di previsione e con l' osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel progetto di bilancio preventivo dell' esercizio finanziario 1976, presentato dalla Giunta regionale all' esame del Consiglio regionale.